Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29561 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17003-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 37/2012 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 14 maggio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/10/2018 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI.

Fatto

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle Entrate notificava alla signora V.L. avviso di accertamento con il quale, rilevato che la contribuente aveva ceduto la propria azienda, per un corrispettivo dichiarato di Lire 250.000.000, nel corso dell’anno 2000, omettendo poi di presentare la dichiarazione per il predetto periodo d’imposta, recuperava a tassazione l’importo dalla stessa percepito a titolo di avviamento (Lire 197.000.000) e le comminava la sanzione di Euro 47.301,86 per omessa presentazione della dichiarazione.

L’avviso era impugnato dalla V., la quale deduceva che l’inadempimento fiscale era da imputare al proprio commercialista, contro il quale aveva sporto denuncia.

Il ricorso era respinto integralmente dalla CTP di Bologna con sentenza che veniva appellata dalla contribuente.

La Commissione tributaria regionale dell’Emilia, con sentenza depositata in data 14 maggio 2012, accoglieva parzialmente l’appello e, ritenuto che la mancata osservanza degli adempimenti fiscali fosse dipesa dal comportamento del commercialista, sulla cui diligenza la contribuente aveva incolpevolmente fatto affidamento, dichiarava non dovute dalla stessa le sole sanzioni.

Avverso tale sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; la V. ha depositato controricorso personalmente redatto e sottoscritto.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Preliminarmente deve essere rilevata l’inammissibilità del controricorso, atteso che nel giudizio di cassazione la parte è tenuta a costituirsi col ministero di un avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori.

2. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: l’Agenzia contesta che si versi in fattispecie riconducibile alla causa di non punibilità, mancando la prova che l’omesso pagamento del tributo sia addebitabile esclusivamente al terzo e sussistendo in capo al contribuente l’obbligo di vigilare sul proprio consulente in relazione all’assolvimento di obbligazioni che la legge pone esclusivamente a suo carico; col secondo motivo si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo i giudici di merito accertato il carattere fraudolento del comportamento del professionista, non evincibile dalla mera denuncia dei fatti da parte della contribuente, e mancando anche la prova che il commercialista avesse assunto nei suoi confronti l’obbligo di trasmettere la dichiarazione.

3. I motivi di ricorso, logicamente connessi e perciò da esaminare congiuntamente, sono infondati.

Ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, la violazione delle norme tributarie suscettibile di sanzione richiede che il comportamento addebitato sia posto in essere con dolo o anche colpa; il contribuente a cui venga contestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi non può considerarsi esente da colpa per il solo fatto di aver incaricato un professionista delle relative adempienze, dovendo egli altresì allegare e dimostrare, al fine di escludere ogni profilo di negligenza, di avere svolto atti diretti a controllare la loro effettiva esecuzione; la prova è tuttavia superabile a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento” (Cass. 12473/2010).

La CTR ha osservato, al riguardo, che il commercialista di fiducia della V. era stato denunciato all’autorità giudiziaria per la sua negligente condotta ed ha rilevato che “la mancata osservanza degli obblighi di natura formale e sostanziale, nonchè tutte le irregolarità riscontrate, erano dipesi dal comportamento del commercialista della contribuente in buona fede”.

Trattasi di valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità.

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.

Nessuna pronuncia va emessa sulle spese, in mancanza di attività difensiva dell’intimata processualmente ammissibile.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza plenaria della 5 sezione civile, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA