Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29561 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29561 Anno 2017
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA
sul ricorso 29065-2016 proposto da:
PULE0 NICOL0′, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO
N. SIGNORE1_LO e STEFANO) VENUTI PELLEGRINO,
elettivamente domiciliato in ROMA Via Dardanelli 46, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPINA VENUTI;

– ricorrentecontro
BUFFA DANIELA ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
DELLE BALINIERE 92, presso lo studio dell’avvocato
SIMONETTA DE JULIO, rappresentato e difeso dagli avvocati
SERGIO BELI-MORE, GUIDO CACOPARDO;

con troricorrente

avverso la sentenza n. 843/2016 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 06/05/2016;

Data pubblicazione: 11/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

Ric. 2016 n. 29065 sez. M2 – ud. 26-10-2017
-2-

RICORSO N. 29065/2016

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
1 Con sentenza 6.5.2016 la Corte d’Appello di Palermo, quale
giudice di rinvio a seguito di sentenza 22755/2009 di questa Corte, ha
accolto il gravame proposto da Rosa Bonnici avverso la sentenza di
primo grado (Tribunale di Marsala n. 484/1999) e, in riforma della
stessa, ha dichiarato che la Bonnici ha acquistato unitamente al

17 in Marsala, in forza dell’atto per notaio La Francesca 7.7.1986 rep.
91056; ha quindi annullato l’atto di compravendita per notaio
Cavasino del 12.7.1991 tra il Buffa e il Puleo che ha condannato al
rilascio.
2 Contro tale pronuncia il Puleo ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso Daniela Anna Buffa.
Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del
ricorso.
Daniela Anna Buffa ha depositato memoria.
3.1 Con l’unico motivo il Puleo deduce ai sensi dell’art. 360 n. 3
cpc l’erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 2729 e 1147
comma 3 cc criticando la Corte d’Appello per avere ritenuto superata la
buona fede del terzo acquirente circa la destinazione dell’immobile da
lui acquistato. Evidenzia al riguardo la categoria catastale (A/10,
Ufficio) e il pregresso esercizio di attività professionale nell’immobile,
poi destinato ad abitazione coniugale. rilevando che tale successiva
condotta dei coniugi Buffa-Bonnici non avrebbe potuto inficiare lo
status giuridico dell’immobile.
4 Il Collegio – letti gli atti- ritiene che non ricorrano le condizioni di
cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in camera di consiglio.
PQM
rimette il ricorso alla udienza pubblica davanti alla seconda sezione civile.
Roma, 26.10.2017.
Il Presidente
\)ti

(

marito Pietro Buffa la proprietà indivisa dell’appartamento in via Roma

Il Funzionrjo Giudiziario

_

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