Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29560 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12915-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MASTER SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 55/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LIVORNO, depositata il 27 marzo 2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI.

Fatto

RITENUTO

Che:

La Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, con sentenza depositata in data 27 marzo 2012, ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della commissione tributaria provinciale di Livorno che aveva accolto le istanze di Master s.p.a. e di Master Real Estate s.p.a. di rimborso delle maggiori imposte di registro da esse pagate in relazione ad un contratto di apertura di credito fondiario regolato in conto corrente, stipulato dalla prima società con la banca Unicredit S.p.A e garantito da ipoteca iscritta su un immobile della seconda società, subordinato alla condizione sospensiva, poi avveratasi, che il Tribunale di Pisa approvasse il concordato preventivo proposto da Master nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria di Tecnodiffusione Italia s.p.a..

La CTR rilevava che, ai sensi dell’art. 6, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, l’imposta non era dovuta sulla garanzia ipotecaria, richiesta per legge, mentre la base imponibile per il calcolo di quella dovuta sul contratto di apertura di credito corrispondeva all’ammontare del finanziamento effettivamente erogato e non al (maggior) ammontare originario dei debiti che con esso si dovevano estinguere.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; le società hanno depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, non potendosi ritenere “prescritta dalla legge” la garanzia prevista dal TU bancario, art. 38, che contiene unicamente la nozione di “credito fondiario”, attesa la discrezionalità che presiede alla scelta del soggetto di ricorrere al finanziamento fondiario; col secondo motivo deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, risultando priva di riscontro la supposizione del giudice del merito che l’ammontare originario dei debiti da estinguere, pari a Euro 2.014.182,00 si fosse nel tempo progressivamente assottigliato.

2. Il primo motivo è infondato.

L’art. 6 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 prevede, fra l’altro il pagamento dell’aliquota dello 0,5% sulle garanzie reali e personali prestate a favore di terzi “se non richieste dalla legge”.

La disposizione, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia, non ricollega l’esenzione dal pagamento dell’imposta alle sole garanzie a favore di enti pubblici o amministrazioni dello Stato prescritte da una norma cogente per poter, di volta in volta, ottenere un rimborso anticipato o concludere un contratto, ma a tutte le garanzie che accedono per legge ad un determinato negozio giuridico e che vengono prestate da un soggetto terzo rispetto alle parti di quel negozio.

Nel caso di specie, pertanto, ciò che rileva è che Master s.p.a. abbia ottenuto un finanziamento fondiario, ovvero un finanziamento che, ai sensi del T.U.B., art. 38, doveva necessariamente essere garantito da ipoteca di primo grado su immobili, e che l’ipoteca sia stata prestata da Master Real Estate s.p.a., terza rispetto al contratto stipulato fra la banca e la società finanziata.

2. Il secondo motivo è inammissibile.

La CTR non ha mai affermato che l’importo originario dei debiti da estinguere attraverso il finanziamento si fosse nel tempo progressivamente ridotto, ma si è limitata ad accertare che la somma concretamente erogata dalla banca corrispondeva a quanto la debitrice Master s.p.a. avrebbe dovuto effettivamente versare ai creditori in esecuzione del concordato (procedura che, come è noto, prevede che l’estinzione dei debiti avvenga mediante il loro pagamento in percentuale). Non è dunque ravvisabile alcun vizio di motivazione della sentenza e la statuizione adottata dalla CTR avrebbe dovuto eventualmente essere censurata sotto un (non dedotto) profilo di diritto, ovvero contestando che l’imponibile fosse costituito dall’importo effettivo da pagare in base al concordato, anzichè dall’importo originario dei debiti estinti in via concordataria mediante il loro pagamento in percentuale.

Peraltro non appare superfluo rilevare che il finanziamento era stato richiesto ed accordato in funzione dell’adempimento del concordato e, pertanto, non poteva garantire il pagamento dei debiti in misura maggiore di quella prevista nella proposta concordataria.

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della Agenzia ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza plenaria della quinta sezione civile, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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