Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2956 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 07/02/2020), n.2956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34138/2018 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in Roma, V.le Angelico 38,

presso lo studio dell’avvocato Roberto Maiorana, che lo rappresenta

e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione

Internazionale Firenze Sezione Perugia;

– intimato –

e contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex

lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 508/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 30/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 N.M., cittadino del (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Perugia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il richiedente aveva raccontato di essere nipote di un oppositore del regime e di essere stato arrestato senza alcun reale motivo; di essere stato arruolato e assegnato alla guardia presidenziale; di essere stato sospettato di tradimento, arrestato e poi scagionato; di essere riuscito a lasciare il paese nonostante il ritiro del passaporto.

Con ordinanza del 18/9/2017 il Tribunale di Perugia ha rigettato il ricorso, ritenendo la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

2. L’appello proposto dal N. è stato rigettato dalla Corte di appello di Perugia, a spese compensate, con sentenza del 30/6/2018.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso N.M., con atto notificato il 15/11/2018, svolgendo quattro motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita con controricorso notificato il 27/12/2018, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte ritiene opportuno esaminare preliminarmente il secondo motivo.

1.1. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia errato esame delle dichiarazioni rese alla Commissione Territoriale e delle allegazioni da lui portate in giudizio circa la sua condizione personale.

1.2. Il richiedente aveva raccontato di aver lasciato il Paese per la paura di essere arrestato o ucciso, essendo addetto alla guardia presidenziale e sospettato di tradimento; aveva anche riferito di correre comunque il rischio dell’arresto per via della diserzione e che le persone che lo cercavano erano ancora al loro posto.

1.3. La censura ignora la ratio decidendi del provvedimento impugnato, basata sulla non credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo (pag.3-4) tenuto conto delle incongruenze, vaghezze, contraddizioni e anomalie imputate al racconto della sua vicenda personale.

Certamente la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poichè incombe al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Sez.6, 25/07/2018, n. 19716).

Il giudice deve tuttavia prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perchè non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso (Sez.6, 27/06/2018, n. 16925; Sez.6, 10/4/2015 n. 7333; Sez.6, 1/3/2013 n. 5224).

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 stabilisce che, anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

Il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro allegativo e probatorio fornito non sia esauriente, purchè il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (Sez.6, 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Sez.6, 10/5/2011, n. 10202).

Beninteso, il principio che le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va opportunamente precisato e circoscritto: nel senso che ciò vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Invece il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Sez.1, 31/1/2019 n. 3016).

Inoltre questa Corte ha di recente ribadito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 01; Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571 – 01).

1.4. Il ricorrente aggiunge che la Corte di appello avrebbe dovuto comunque approfondire la situazione generale del paese per valutare la sussistenza di un sistema di violenza generalizzato: la questione verrà esaminata con il terzo motivo più propriamente a ciò dedicato.

2. Il primo e il terzo motivo di ricorso, connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e cioè la condizione di pericolosità e la situazione di violenza generalizzata in (OMISSIS), con totale omissione della consultazione e della valutazione delle fonti informative riferite alla condizione attuale del Paese.

2.2. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, il ricorrente, con riferimento alla mancata concessione della protezione sussidiaria, denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 omesso esame delle fonti informative e omessa applicazione dell’art. 10 Cost., contraddittorietà fra le fonti citate e il loro contenuto, perchè la Corte di appello aveva completamente omesso di valutare la condizione generale del (OMISSIS), attualizzata al momento della decisione, attraverso la consultazione delle maggiori fonti informative.

2.3. Il primo profilo di censura, quanto all’omesso esame la condizione di pericolosità e la situazione di violenza generalizzata in (OMISSIS), è infondato, visto che la Corte umbra ha affrontato il tema a pagina 5, dal rigo sestultimo al terzultimo, ritenendo indimostrata l’esistenza di un conflitto armato interno in (OMISSIS).

2.4. Il secondo profilo di censura in tema di totale omissione della consultazione e della valutazione delle fonti informative, nel quale si si intersecano il primo e il terzo motivo di ricorso, è invece fondato e va accolto.

2.5. La Corte di appello, dopo aver richiamato i principi giurisprudenziali in tema di conflitto armato interno e rischio di esposizione indiscriminata a violenza generalizzata per i civili (sentenza 17/2/2009 “Elgafaj” della Corte di Giustizia UE), al proposito si è limitata ad affermare che “nella specie, non può ritenersi dimostrato che il grado di violenza del conflitto armato in corso nella regione di provenienza del richiedente ((OMISSIS)) abbia assunto tali caratteristiche, nonostante che il contesto socioeconomico sia di tipo dittatoriale”.

2.6. il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c prevede il riconoscimento della protezione sussidiaria nei casi di “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

La decisione di diniego è accompagnata da una motivazione totalmente apparente, sfornita di ogni capacità illustrativa delle ragioni che l’avevano determinata, per il suo carattere apodittico e per l’assenza di ogni riferimento alle fonti da cui è stato tratto il convincimento della Corte di appello circa le caratteristiche della situazione generale del Paese, pur sempre riconosciuto come afflitto da un “conflitto armato in corso” e da un “contesto….di tipo dittatoriale”.

Il rifiuto di sussumere la fattispecie concreta nel paradigma normativo è infatti espressa in modo del tutto apodittico e tuttalpiù si riduce a una valutazione di carenza di prova.

2.7. La Corte di appello inoltre ha totalmente omesso di assolvere al proprio dovere di cooperazione istruttoria, che trova fondamento non solo nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in tema di regole per l’esame delle domande di protezione internazionale, ma anche nel D.L. 22 agosto 2014, n. 119, art. 8, comma 3, e art. 27, comma 1 bis (aggiunto dall’art. 5, comma 1, lett. b-quater), convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2014 n. 146) del D.Lgs. n. 25 del 2008 (ora anche 35 bis, comma 9) secondo cui ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale.

Questa Corte ha avuto modo di ribadire più volte chetai fini dell’accertamento della fondatezza o meno di una domanda di protezione internazionale, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri – doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente; ciò in particolare quando lo straniero, che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto; sicchè in tal caso sorge il potere – dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (Sez.6-1, 26/04/2019, n. 11312;Sez.6-1, 25/07/2018, n. 19716; Sez.6-1, 28/06/2018, n. 17069; Sez.6-1, 10/04/2015, n. 7333).

Nella specie la Corte perugina non risulta aver compiuto alcuna indagine circa la situazione socio-politica attuale del (OMISSIS).

2.8. E’ il caso di precisare, inoltre, che il principio che le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va opportunamente precisato e circoscritto: nel senso che ciò vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Invece il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Sez.1, 31/1/2019 n. 3016). Infatti in tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Sez. 1, 24/05/2019, n. 14283; Sez.6-1, 25/07/2018, n. 19716; Sez.6-1, 28/06/2018, n. 17069; Sez.6-1, 16/07/2015, n. 14998).

E’ stato infatti condivisibilmente affermato che ove vengano in questione le ipotesi del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b) D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, non vi è ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla sua vicenda personale; in quei casi una indagine nel senso indicato sarebbe inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall’istante, siccome riferito a fatti non dimostrati, difetterebbe comunque di concretezza e non potrebbe mai presentare il richiesto grado di personalizzazione.

Diversamente occorre ragionare nella fattispecie di cui alla lett. c) dell’art. 14. Come ha avuto modo di precisare la Corte di giustizia, nell’interpretare l’art. 15, lett. c), della direttiva del Consiglio n. 2004/83/CE (di cui la richiamata norma nazionale costituisce recepimento), l’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest’ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Ciò implica che la protezione sussidiaria, nel caso in esame, vada accordata per il sol fatto che il richiedente provenga da territorio interessato dalla menzionata situazione di violenza indiscriminata: situazione in cui il livello del conflitto armato in corso è tale che l’interessato, rientrando in quel paese o in quella regione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (Corte giust. 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji, richiamata da Corte giust. 30/1/2014, C 285/12, Diakitè).

2.9. In accoglimento del primo e del terzo motivo la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

3. Resta assorbito il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in tema di protezione umanitaria, con cui il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 nonchè all’art. 10 Cost.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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