Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2956 del 07/02/2018


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Cassazione civile, sez. II, 07/02/2018, (ud. 12/12/2017, dep.07/02/2018),  n. 2956

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Con atto di appello innanzi alla corte di Torino P.G. ha impugnato la decisione n. 464/08 emessa dal tribunale di Alba in data 19.09.2008, con cui era ordinata la rimozione dei paletti di metallo installati dai signori M.T. e I.M. che impedivano alla signora P. il transito verso l’area retrostante al fabbricato di sua proprietà, con rigetto delle altre domande attrici proposte con due ricorsi ex art. 703 c.p.c., riuniti dal giudice di primo grado.

2. L’appellante ha censurato la decisione sotto il profilo della mancata ammissione delle prove orali e della errata valutazione degli elementi acquisiti in causa, reiterando la domanda di reintegra ex art. 703 c.p.c.. In particolare era contestata la mancata pronuncia da parte del giudice di prime cure sull’ordine di reintegrazione nel possesso della servitù relativa al cortile antistante l’abitazione.

3. La corte d’appello, non procedendo all’assunzione dell’interrogatorio formale di parte appellata – a seguito di rinuncia della controparte istante – dopo aver ammesso le istanze istruttorie dedotte in primo grado e riproposte dall’appellante in sede di gravame, ha invece espletato le prove per testi, all’esito delle quali ha accolto la domanda di reintegra nel possesso della servitù, con condanna nei confronti degli appellati alla rimozione ed eliminazione dei manufatti posti ad impedimento di tale passaggio.

4. Avverso la predetta sentenza i signori I. e M. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi illustrati da memoria. Ha resistito P.G. con controricorso illustrato da memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 356,230,232,115 e 116 c.p.c., si lamenta che la corte d’appello abbia ammesso con ordinanza del 15/6-9/7/2013 l’interrogatorio formale degli attuali ricorrenti ed abbia poi disposto all’udienza del 16/10/2013 l’espletamento del mezzo, senza però che vi si procedesse, stante la rinuncia della signora P. all’espletamento del mezzo istruttorio; e ciò senza adesione degli odierni ricorrenti e della corte alla rinuncia stessa, nonchè senza revoca dell’ammissione.

2. Il motivo è infondato. La corte d’appello di Torino ha motivato esplicitamente circa il non doversi espletare l’interrogatorio formale degli odierni ricorrenti, in quanto l’efficacia della rinuncia all’espletamento dell’interrogatorio formale da parte di chi lo abbia richiesto non è subordinata alla adesione dell’interrogando, nè a quella delle alle parti.

3. Tale principio di diritto merita continuità. Questa corte (Cass. n. 681 del 29/3/1960 e n. 4240 del 29/12/1975) ha già affermato che la rinuncia all’interrogatorio formale può essere anche tacita e desumibile dal contegno della parte richiedente successivamente all’ammissione (ad es., ove siano state rassegnate le conclusioni), nonchè intervenire anche durante l’espletamento del mezzo istruttorio, quale manifestazione dell’intento di non proseguire nell’ulteriore acquisizione di altre dichiarazioni della controparte, senza alcuna incidenza su quelle già assunte.

4. Ciò posto, va esaminata la contestazione dei ricorrenti contro la tesi, affermata dai giudici di merito, secondo la quale in materia di rinuncia all’interrogatorio formale non sarebbe necessaria adesione delle controparti e assenso del giudice. In argomento, in disparte ogni altra considerazione (circa il sussistere di un seppur successivo assenso del giudice, quale emergente dalla sentenza), la tesi dei ricorrenti trova avallo in un orientamento dottrinale che contesta il principio di libera rinunciabilità da parte del richiedente l’interrogatorio in quanto esso sarebbe in contrasto con l’altro principio dell’acquisizione della prova.

Non è questa la sede per esaminare la portata del principio di acquisizione probatoria, secondo cui le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte a iniziativa o a istanza della quale sono formulate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro. Al riguardo va però detto – comunque – che questa corte (v. ad es. Cass. n. 20111 del 24/09/2014 e specificamente n. 15480 del 14/09/2012) intende tale principio come comportante soltanto l’impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ormai assunte (le quali possono giovare o nuocere all’una o all’altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte), non già anche l’impossibilità di rinunciare a quelle solo dedotte, salvo i casi espressamente regolati diversamente dalla legge.

5. Al di là, quindi, dell’applicazione di tale principio di acquisizione, va detto che l’esigenza dell’adesione della controparte e del consenso del giudice a un mezzo di prova solo articolato e non espletato è invero prevista dalla legge (art. 245 c.p.c., comma 2) ma ciò (significativamente) solo – per la rinuncia alla audizione dei testimoni.

L’esistenza di una siffatta previsione per l’audizione di testi e non per gli altri mezzi di prova sta nel fatto che la testimonianza affida, come precisato anche dalla corte territoriale, il chiarimento sui fatti di causa a terzi non interessati (v. art. 246 c.p.c.), che depongono previa dichiarazione solenne (v. art. 251 c.p.c.) e sotto sanzione penale prevista per le dichiarazioni false, previa ammissione da parte del giudice dei capitoli articolati (artt. 244 e 245 c.p.c.), controlli questi tutti assai più penetranti rispetto a quelli dettati per l’interrogatorio formale, di regola sempre ammissibile (cfr. le pur remote Cass. n. 2867 del 19/07/1975 e n. 1578 del 26/04/1977). Avverso l’articolazione di prova per testi si esercitano, del resto, la specifica facoltà di articolazione di prova contraria indiretta della controparte, anche mediante gli stessi testi indicati dalla parte richiedente (v. art. 183 c.p.c., e già l’art. 244 c.p.c., comma 2), e l’ulteriore facoltà del giudice di ascoltare anche i testi “dei quali ha consentito la rinuncia” (art. 257 c.p.c.), facoltà queste non previste e difficilmente ipotizzabili per le altre prove costituende stante la peculiare imparzialità che connota la fonte del solo mezzo testimoniale.

6. Rispetto, poi, all’obiezione secondo la quale il non subordinare l’efficacia della rinuncia all’interrogatorio formale al consenso dell’interrogando violerebbe il diritto alla prova di questi, che verrebbe privato della possibilità di rendere dichiarazioni che, al di là del capitolo deferito, possano chiarire i fatti di causa, va ricordato che – a differenza di altri ordinamenti in cui le parti hanno ampio spazio dichiarativo, potendo sollecitare il proprio interrogatorio, talora però, e opportunamente in tali contesti, con l’obbligo di dire il vero l’interrogatorio formale nel rito civile italiano può essere richiesto solo dalla controparte e non dall’interrogando (Cass. n. 3641 del 09/08/1977): l’obiettivo da raggiungere è essenzialmente quello, antiprocessuale, della confessione (“provocata mediante” l’interrogatorio, secondo il testo dell’art. 228 c.p.c.), mentre “non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli” (art. 230 cit.). La circostanza per cui l’interrogatorio formale è circondato da garanzie per lo stesso interrogando, per cui non può debordare dal suo oggetto, è del resto comprovata dal fatto che le risposte alle domande non “formalmente” poste (e su cui la parte non ha potuto previamente riflettere, assistita dal difensore), da farsi ricadere nell’ambito dell’interrogatorio libero, non possono valere come confessione stante l’eccettuazione che l’art. 229 c.p.c., fa rispetto al “caso dell’art. 117 c.p.c.”. D’altro canto, se è vero che le dichiarazioni aggiunte alla confessione trovano disciplina nella legge (art. 2734 c.c.), è anche vero che, per quanto detto, nell’ambito dell’interrogatorio formale esse non possono che avere uno spazio limitato, subordinatamente – stavolta, in senso opposto a quello assunto dai ricorrenti – all’accordo di parti e giudice (v. art. 230 c.p.c., comma 3).

Essendo dunque funzione dell’interrogatorio formale quella di provocare la confessione dell’avversario e non quella di acquisire dichiarazioni favorevoli all’interrogando o semplici chiarimenti, resta comunque salva la facoltà per la parte, che è ammessa in ogni caso alle udienze unitamente al difensore, di chiedere di interloquire (art. 84 disp. att. c.p.c., comma 2), così rendendo qualsiasi tipo di dichiarazione di chiarimento (che, se non provocata da domanda e contra se, può però valere come confessione: v. art. 229 cit.).

In definitiva, la obiezione come sopra riepilogata non ha consistenza, essendo soltanto la parte deferente interessata all’espletamento dell’interrogatorio formale della controparte, cui può rinunciare liberamente senza necessità di assenso delle controparti o del giudice; ciò specularmente rispetto all’impossibilità per la parte di chiedere il proprio interrogatorio formale (v. Cass. n. 3641 del 09/08/1977 cit.).

7. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in quanto la corte d’appello avrebbe erroneamente omesso di rilevare che in sede di conclusioni rassegnate la controparte avrebbe formulato domande nuove.

8. La censura è infondata. Dal raffronto offerto dagli stessi ricorrenti mediante le trascrizioni alle pp. 12-15 del ricorso (e in particolare alla p. 12) si evince che le conclusioni (e, quindi, la pronuncia della corte di merito) non hanno in alcun modo ampliato il thema decidendum in ordine ai petita concernenti ab origine “(l’)area cortilizia, (il) fabbricato e (l’)area retrostante”, luoghi questi univocamente indicati e solo specificati in sede conclusionale.

9. Con il terzo motivo sono state dedotte violazione dell’art. 2697 c.c., e art. 116 c.p.c., nonchè presunta “contraddittorietà della sentenza”, per avere la corte d’appello basato la propria decisione su deposizioni di soggetti legati da parentela alla controparte e quindi inattendibili. La contraddittorietà risiederebbe poi nel fatto che la corte avrebbe “attualizzato” alla situazione concernente i bidoni della spazzatura le modalità di transito antiche con carretti.

10. Il motivo è inammissibile. Va ribadito al riguardo (v. ad es. Cass. n. 11511 del 23/05/2014) che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili. Sotto la veste di censure di violazione di legge e di contraddittorietà della motivazione (quest’ultima peraltro oggi non più esaminabile, stante la riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per i ricorsi avverso sentenze come quella impugnata depositata dopo l’11/9/2012) la parte ricorrente in effetti sollecita una rivalutazione di merito delle risultanze istruttorie, inesigibile in sede di legittimità.

11. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

Trattandosi di ricorso notificato dopo il 30/01/2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

PQM

la corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 2.500 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2018

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