Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2956 del 07/02/2011

Cassazione civile sez. III, 07/02/2011, (ud. 10/01/2011, dep. 07/02/2011), n.2956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, Viale Regina Margherita 294, presso lo studio dell’avvocato

VALLEFUOCO ANGELO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CAZZARA GABRIELE, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C.R. S.P.A. in persona del legale rappresentante Sig. C.

P.E. già denominata TRAFILERIE DEL REVOSELLO S.R.L., la

quale agisce quale successore della azienda denominata MICHELINI

COSTANZO S.N.C. DI MICHELINI GIOVANNI & C. S.N.C. (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio

dell’avvocato RIZZO CARLA, rappresentata e difesa dall’avvocato COLI

FRANCESCO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 515/2007 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 2/10/2007, depositata il 23/11/2007, r.g.n. 385/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’avvocato CATERINA GIUFFRIDA (per delega dell’avvocato ANGELO

VALLEFUOCO);

UDITO L’avvocato FRANCESCO COLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa, rilevanti ai fini della decisione del ricorso, possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

P.M. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Urbino la società in nome collettivo M.C. di Michelini Giovanni & C. esponendo che era tra loro intervenuto un accordo verbale nel senso che, in relazione all’asta fallimentare di un terreno con sovrastante capannone industriale, l’intero compendio sarebbe stato acquisito dalla società, con un apporto finanziario del P., al quale l’aggiudicataria avrebbe poi trasferito una parte del complesso. Dedusse quindi che la convenuta non solo aveva rifiutato di formalizzare per iscritto il patto, ma neppure vi aveva dato corso, rifiutandosi di frazionare l’immobile e di intestargliene la porzione promessa.

Sulla base di tali premesse, l’attore chiese, in via principale, che venisse accertata la sua proprietà del bene staggito, in proporzione al contributo in denaro versato, pari a L. 68.100.000; in subordine che, verificato l’inadempimento dei convenuti e previa, occorrendo, la risoluzione per loro colpa degli accordi intercorsi, gli stessi venissero condannati alle restituzioni e al risarcimento dei danni derivati dal loro comportamento, nella misura da determinarsi in corso di causa.

Costituitisi in giudizio, i convenuti contestarono le avverse pretese.

Con sentenza del 13 marzo 2000, il giudice adito rigettò le domande proposte contro M.G. in proprio, nonchè la domanda principale svolta contro la società; accolse invece quella avanzata in via subordinata, per l’effetto condannando M.C. di Michelini Giovanni & C. s.n.c. a restituire all’attore la somma di L. 68.100.000, oltre interessi.

Su gravame della società, la Corte d’appello di Ancona, in data 23 novembre 2007, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda subordinata di inadempimento contrattuale e di restituzione proposta dal P..

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, P.M., formulando tre motivi.

Resiste con controricorso MCR s.p.a., successore a titolo particolare nel diritto controverso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia, ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. La critica ha ad oggetto l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la sentenza di prime cure era incorsa nel vizio di extrapetizione perchè, mentre l’attore aveva allegato, a fondamento della domanda, l’esistenza di un contratto perfettamente valido ed efficace inter partes, contratto del quale aveva chiesto che venisse pronunciata la risoluzione per inadempimento della controparte, con conseguente obbligo di restituzione della prestazione eseguita, il Tribunale gli aveva, sì, attribuito il bene della vita domandato, ma sulla base di una causa petendi affatto diversa, segnatamente sulla base della ritenuta nullità del contratto per vizio di forma e della conseguente ricorrenza di un’ipotesi di indebito oggettivo, ex art. 2033 cod. civ..

Il ricorrente contesta siffatto giudizio, rilevando che il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese ed eccezioni fatte valere, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio, attribuendo un bene della vita non domandato o diverso da quello richiesto, non già quando il decidente, nell’ambito del suo potere di qualificare liberamente la fattispecie dedotta in giudizio, pone a base della pronuncia considerazioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalle parti.

Sostiene quindi che, a ben vedere il Tribunale, con la decisione riformata dalla Corte d’appello, gli aveva attribuito lo stesso bene della vita richiesto nell’atto introduttivo, perchè il decidente, ritenuta dimostrata la dazione della somma di L. 68.100.000, sulla base di un contratto preliminare di vendita immobiliare nullo per difetto di forma, aveva affermato che il pagamento era ripetibile, ex art. 2033 cod. civ.. L’accoglimento della domanda era dunque avvenuto a fatti invariati, mutate solo le norme applicate.

1.2 Col secondo mezzo il ricorrente lamenta, ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1421 cod. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.. La censura si appunta contro l’assunto secondo cui la rilevabilità d’ufficio della nullità, ex art. 1421 cod. civ., opera solo quando la parte chieda l’adempimento di un contratto, non già quando ne chieda l’annullamento, la rescissione o la risoluzione. Evidenzia per contro l’esponente che, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata dalla Corte Regolatrice, la nullità può essere rilevata d’ufficio anche quando il giudizio sia stato promosso per chiedere la risoluzione del contratto, ovvero nei giudizi di annullamento e di rescissione.

1.3 Col terzo motivo l’impugnante deduce, ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2725 cod. civ.. Oggetto della critica è la ritenuta inammissibilità della prova testimoniale in quanto volta a dimostrare il contenuto di un contratto per il quale la forma scritta era richiesta ad substantiam, inammissibilità argomentata sul rilievo che, nella fattispecie, il contratto stesso non era stato allegato come semplice fatto storico, ma come fonte dei diritti e degli obblighi fatti valere in giudizio, segnatamente degli obblighi il cui inadempimento era stato posto a base della domanda di risoluzione. Conseguentemente, secondo la Corte territoriale, la prova del contratto non poteva essere fornita se non mediante il documento, non ricorrendo neppure l’ipotesi di cui all’art. 2724 cod. civ., n. 3, e cioè della perdita incolpevole dell’atto scritto.

Deduce per contro il ricorrente che con la prova testimoniale l’attore voleva dimostrare non tanto la compravendita dell’immobile, quanto l’erogazione di denaro in favore della società convenuta, effettuata in vista dell’acquisto di un bene mai avvenuto, con conseguente suo diritto a ripeterla.

2 Vanno esaminati congiuntamente, per la loro evidente connessione, i primi due motivi di ricorso. Essi attengono a un nodo cruciale della dialettica tra principi di diritto sostanziale e logiche processuali e, segnatamente, alla problematica dell’estensione del potere/dovere del giudice in ordine alla rilevabilità d’ufficio, ex art. 1421 cod. civ., delle nullità negoziali.

Il problema posto dalle censure è duplice: da un lato, e in primis, se il giudice possa rilevare d’ufficio la nullità negoziale non solo ove sia stata proposta una azione di adempimento, e quindi in sede di manutenzione del contratto, ma anche a fronte di un’azione di risoluzione, di annullamento o di rescissione; dall’altro, e in stretta e immediata correlazione con tale aspetto del dilemma, quali effetti possano utilmente farsi discendere da tale rilievo officioso, ove lo si ritenga praticabile. Il che significa che l’ordine logico delle questioni da affrontare risulta invertito rispetto a quello delle censure proposte.

3 La Corte d’appello di Ancona, nel negare la sussistenza dei presupposti per la rilevabilità d’ufficio della nullità dell’accordo dedotto in giudizio, a fronte di una domanda di risoluzione per inadempimento dell’obbligo della controparte di trasferirle il contestato diritto di proprietà sull’immobile (abbandonata quella tesa al riconoscimento tout court del preteso, già realizzatosi effetto reale del contratto), si è uniformata a una linea ermeneutica di questa Corte da tempo espressa, anche se non consolidata (Cass. civ. 20 dicembre 1958 n. 3937; Cass. civ. 4 marzo 1960 n. 40; Cass. civ. 28 maggio 1966 n. 1390; e, in epoca più recente, ex multis, Cass. civ. 6 agosto 2003, n. 11847; Cass. civ. 14 ottobre 2005, n. 19903; Cass. civ. 6 ottobre 2006, n. 21632; Cass. civ. 17 maggio 2007, n. 11550). E invero una lunga serie di decisioni costantemente afferma che il potere del giudice di dichiarare d’ufficio la nullità di un contratto ex art. 1421 c.c. va coordinato col principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., sicchè solo se sia in contestazione l’applicazione o l’esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della pretesa azionata, il giudice è tenuto a rilevare, in qualsiasi stato e grado del giudizio, l’eventuale nullità dell’atto, indipendentemente dall’attività assertiva delle parti;

mentre, qualora la domanda sia diretta a far dichiarare l’invalidità del contratto o a farne pronunciare la risoluzione per inadempimento, il rilievo d’ufficio di una causa di nullità diversa da quella posta a fondamento della domanda o non dedotta affatto sono inammissibili, ostandovi il divieto di pronunciare ultra petita.

Lo schema argomentativo seguito da tale indirizzo giurisprudenziale può così sintetizzarsi:

a) l’art. 112 cod. proc. civ. pone la domanda come limite assoluto della pronuncia del giudice, laddove solo le eccezioni (sempre che non si tratti di eccezioni in senso stretto), possono essere oggetto di rilievo officioso;

b) l’art. 1421 cod. civ. consente al giudice di rilevare d’ufficio la nullità del contratto, quando essa contraddice la domanda impedendone l’accoglimento. Quando, invece, la nullità configura una ragione che favorisce la pretesa attorea, sia pure in termini diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo, essa non opera nel campo delle eccezioni ma si iscrive nella zona delle difese dell’attore, appartiene cioè all’area dei rimedi che l’attore avrebbe potuto azionare, ma non ha azionato;

c) conseguentemente la rilevabilità d’ufficio della nullità è consentita quando essa si pone come ragione di rigetto della domanda attrice, e ciò si verifica quando l’attore invoca il riconoscimento o l’adempimento di un suo diritto nascente dal contratto, non già quando intende escludere o eliminare gli effetti del contratto per ragioni diverse dalla nullità (azione di annullamento, rescissione o risoluzione), che poteva invocare ma che non ha invocato.

3.1 In senso contrario a tale indirizzo ha preso corpo, e si è via via irrobustita nel corso degli anni, con il favore della dottrina, una diversa opzione ermeneutica, secondo cui la nullità di un contratto del quale sia stato chiesto l’annullamento (come pure la risoluzione o la rescissione) può essere rilevata d’ufficio dal giudice, in via incidentale, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, atteso che in ognuna di tali domande è implicitamente dedotta l’assenza di vizi determinanti la nullità del contratto, il cui rilievo da parte del giudice da luogo a una pronunzia che non eccede l’oggetto della causa, e la cui efficacia resta fissata in funzione dei limiti di questo, potendo quindi estendersi all’intero rapporto contrattuale solo se il giudizio lo investa totalmente (Cass. civ. 6 marzo 1970 n. 578; Cass. civ. 28 gennaio 1986 n. 550; Cass. civ. 18 luglio 1994, n. 6710; Cass. civ. 2 aprile 1997, n. 2858; Cass. civ. 22 marzo 2005, n. 6170; Cass. civ. 15 settembre 2008, n. 23674; Cass. civ. 20 agosto 2009, n. 18540) .

A tale orientamento il collegio ritiene di aderire per le seguenti considerazioni.

A ben vedere, non solo le domande di adempimento o di esecuzione, ma anche quelle di risoluzione, di annullamento o di rescissione presuppongono la validità del contratto, perchè anche queste ultime implicano e fanno valere un diritto potestativo di impugnativa nascente dal contratto, non meno del diritto all’adempimento:

entrambe le tipologie di pretese vengono invero avanzate con la premessa implicita ma immancabile, della insussistenza di ragioni di nullità del contratto, la cui validità è in definitiva pregiudiziale sia all’attuazione che alla caducazione del vincolo (confr. Cass. civ. n. 6170/2005 cit.)-.

Ma, una volta collocata la validità – e specularmente la nullità – del contratto all’interno della domanda di risoluzione, deve dedursene che il rilievo incidentale e d’ufficio della stessa non viola il principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., e non eccede i limiti che la domanda di parte pone ai poteri di pronuncia del giudice.

La Corte territoriale, che l’ha invece ritenuto precluso è incorsa in errore.

4 Si tratta ora di vedere se sia o meno corretta l’affermazione del giudice d’appello secondo cui l’attribuzione all’attore della somma che lo stesso aveva chiesto in restituzione in conseguenza non già dell’accoglimento della sua domanda di risoluzione, ma dell’accertata nullità del contratto costituisca in ogni caso extrapetizione:

statuizione che, come esposto innanzi (sub 1.1), l’impugnante censura nel primo motivo di ricorso.

Lo scrutinio sulla fondatezza delle critiche deve partire dal rilievo che nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio per cui la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. si verifica propriamente solo in caso di omesso esame di una domanda o, al contrario, di pronuncia su domanda non proposta, mentre esula dall’area normativa della norma richiamata ogni altra distorsione verificatasi per effetto dell’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa (Cass. civ., 24 luglio 2008, n. 20373).

Ciò vuoi dire che il vizio di ultra ed extra petizione viene limitato alle ipotesi in cui il giudice, interferendo indebitamente nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi di identificazione dell’azione o dell’eccezione, pervenendo ad una pronunzia non richiesta o eccedente i limiti della richiesta, mentre, laddove la pronunzia vi corrisponda nel suo risultato finale, sebbene risulti fondata su argomentazioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalle parti, si esclude la sussistenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. Sul piano dogmatico l’approdo ermeneutico si giova del rilievo che il giudice è libero di individuare l’esatta natura dell’azione, di qualificare le eccezioni proposte e quindi di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, attenendo ciò all’obbligo di esatta applicazione della legge (cfr. ex plurimis: Cass. n. 14552/2005; n. 26999/2005). L’unico limite che il decidente incontra su questa via è rappresentato dall’impossibilità di immutare l’effetto giuridico che la parte ha intese conseguire, nel senso che la prospettazione della stessa lo vincola a trarre dai fatti esposti il risultato giuridico domandato (Cass. civ. 28 giugno 2010, n. 15383; Cass. civ. 12 ottobre 2007, n. 21484).

4.1 Nell’enunciata prospettiva acquista allora una particolare pregnanza il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, per cui, acclarata l’insussistenza di una causa adquirendi – venga in gioco la nullità, l’annullamento, la risoluzione o la rescissione di un contratto, ovvero qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente – l’azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto è in ogni caso quella di ripetizione di indebito oggettivo, ex art. 2033 cod. civ. (confr. Cass. civ. 15 aprile 2010, n. 9052; Cass. civ. 12 dicembre 2005, n. 27334; Cass. civ. 1 ottobre 2001, n. 10498): la tutela accordata è invero sempre la stessa, anche se le patologie genetiche e funzionali che hanno vulnerato il sinallagina, rendendone necessaria l’attivazione, possono essere diverse.

4.2 Venendo al caso di specie, ciò che il ricorrente è venuto a chiedere al giudice è la restituzione dell’importo pagato alla controparte in esecuzione del preliminare di vendita immobiliare concluso oralmente. Ma se questa è l’utilità concreta che egli ha inteso perseguire, l’accoglimento della condictio indebiti da lui spiegata in ragione del preliminare e officioso rilievo di nullità del contratto, invece che dell’accertato inadempimento della controparte alle obbligazioni assunte, non costituisce extrapetizione, rientrando piuttosto nell’ambito del potere/dovere del giudice di individuare una patologia del contratto genetica e più radicale di quella azionata e, quindi, di qualificare diversamente la domanda proposta.

La correttezza di tale approccio emerge a sol considerare che, diversamente opinando, rilevata d’ufficio la nullità di un contratto del quale sia stata chiesta la risoluzione per inadempimento, non potrebbero accogliersi le richieste restitutorie avanzate dall’attore, ma dovrebbe procrastinarsene la soddisfazione all’esito dell’esperimento di una nuova e ulteriore azione di ripetizione, in contrasto, oltretutto, con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, ormai presidiati dall’art. 111 Cost.: percorso inutilmente farraginoso in ragione, anche, della maggiore liquidità che normalmente presenta il rilievo della nullità, rispetto al più complesso scrutinio richiesto dalla domanda di risoluzione per inadempimento, e, conseguentemente, della più agevole perseguibilità del diritto alla restituzione nell’uno piuttosto che nell’altro caso.

Va naturalmente da sè che il rilievo della nullità, al pari di qualsiasi altra questione rilevabile d’ufficio, esige, sul piano processuale, la discovery del decidente, ormai imposta, in vista della piena esplicazione del principio del contraddittorio, dagli artt. 183, quarto comma, e 384, terzo comma, cod. proc. civ. Ma trattasi di questione estranea al dibattito processuale e qui menzionata a puri fini di completezza espositiva.

5 Deriva, da quanto sin qui detto, che il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati, restando in tale giudizio assorbito l’esame del terzo. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione che, nel decidere si atterrà ai seguenti principi di diritto:

1) a norma dell’art. 1421 cod. civ. il giudice deve rilevare d’ufficio le nullità negoziali, non solo se sia stata proposta azione di esatto adempimento, ma anche se sia stata proposta azione di risoluzione;

2) qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi- tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente – l’azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto è quella di ripetizione di indebito oggettivo.

Proposta domanda di risoluzione, l’accoglimento delle richieste restitutorie in conseguenza del rilievo d’ufficio della nullità del contratto, non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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