Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29559 del 24/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 24/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 24/12/2020), n.29559
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1723-2019 proposto da:
INFOMATIC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 95, presso lo
studio dell’avvocato SERGIO PICCAROZZI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GILBERTO GIUSTI;
– ricorrente –
contro
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANNA LUCIA DE
LUCA, STEFANIA GUALTIERI;
– controricorrente –
contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA ora UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 14673/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 6 giugno 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
VALITUTTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso notificato il 4 gennaio 2019, la Informatic s.r.l. ha chiesto la revocazione, sulla base di un solo motivo di ricorso, dell’ordinanza di questa Corte n. 14673/2018, depositata il 6 giugno 2018, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla predetta società avverso la sentenza di appello, che aveva disatteso il gravame proposto dalla GFI (ora Infomatic s.r.l.) nei confronti della pronuncia del Tribunale di Firenze, con la quale era stato riconosciuto l’inadempimento della odierna ricorrente alla normativa in tema di finanziamento di progetti con il contributo del Fondo Monetario Europeo.
2. La resistente Citta Metropolitana di Firenze ha replicato con controricorso. L’intimata Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. non ha svolto attività difensiva.
3. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis c.p.c..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso l’istante, denunciando l’errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, si duole del fatto che questa Corte, con la suindicata ordinanza, si sia pronunciata sul ricorso per cassazione proposto dalla Infomatic s.r.l. (già GFI s.p.a.), dichiarandolo inammissibile, senza operare riferimento alcuno alla sentenza n. 13 dell’8/01/2015, emessa dalla Corte d’appello di Firenze, con la quale il legale rappresentante della G.F.I., V.R., era stato assolto, perchè il fatto non sussiste, dall’imputazione di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in danno della Provincia di Firenze. A parere della ricorrente, i fatti portati a giudizio in ambito civile e penale – consistiti nella indebita levitazione dei costi oggetto di finanziamento, mediante operazioni considerate non legittime dalla Guardia di Finanza – sarebbero senz’altro “sovrapponibili”, essendo i fatti accertati in sede penale del tutto identici a quelli esaminati dal giudice penale, talchè – ad avviso della istante – “il fatto accertato dalla sentenza penale è stato determinante per il ragionamento decisorio del giudice civile”.
Questa Corte sarebbe, pertanto, incorsa in un palese errore di fatto, avendo omesso di prendere in esame la predetta sentenza penale che, in quanto rivestirebbe l’efficacia del giudicato nel presente giudizio civile, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., costituirebbe un documento decisivo ai fini della definizione della controversia.
2. Il mezzo è inammissibile.
2.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, invero, il giudicato, sia esso interno od esterno, costituendo la “regola del caso concreto”, partecipa della qualità dei comandi giuridici, di guisa che, come la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all’interpretazione delle norme giuridiche, così l’erronea presupposizione della sua inesistenza, equivalendo ad ignoranza della “regula juris”, rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto. Tale errore è, pertanto, inidoneo, come tale, a integrare gli estremi dell’errore revocatorio contemplato dall’art. 395, n. 4, essendo, in sostanza, assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua diretta disciplina, e, quindi, ad una falsa applicazione di norma di diritto (Cass. Sez. U., 16/11/2004, n. 21639; Cass. Sez. U., 17/11/2005, n. 23242; Cass., 05/05/2017, n. 10930; Cass., 31/10/2019, n. 28138).
2.2. Nel caso di specie, la censura della ricorrente – come dianzi detto – si incentra esclusivamente sull’omessa valutazione, da parte della sentenza n. 14673/2018, del giudicato penale che, stante la “sovrapponibilità dei fatti”, oggetto dei due giudizi, spiega la sua efficacia anche nel processo civile, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., Per le ragioni suesposte, pertanto, la censura non denuncia un errore revocatorio, rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.
3. Il ricorso per revocazione deve essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020