Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29559 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9477-2013 proposto da:

IMMOBILIARE ADG SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XXIV

MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PURI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO MICCINESI,

FRANCESCO PISTOLESI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 111/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 10/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/10/2018 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI.

Fatto

RITENUTO

Che:

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza depositata in data 05 ottobre 2012, rigettava l’appello proposto da Immobiliare ADG s.r.l. contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva, a sua volta, respinto il ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento notificatole per il mancato pagamento dell’imposta di registro 2008 relativa ad un contratto di locazione di immobile.

Riteneva, in particolare, la CTR che la contribuente non aveva ottemperato all’obbligo di comunicazione della risoluzione anticipata del contratto di locazione in questione e che, poichè il periodo d’imposta 2008 non rientrava tra quelli contemplati dal c.d. decreto Bersani, risultava infondata l’eccezione di duplicazione della pretesa sollevata dall’appellante.

Avverso tale sentenza Immobiliare ADG ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo viene eccepita la nullità della sentenza per motivazione apparente circa l’applicabilità nel caso in esame del D.L. n. 223 del 2006 (c.d. decreto Bersani); col secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.L. cit., art. 35, comma 10 quinquies, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto tale norma non prevede che l’imposta di registro sia dovuta anche in relazione a contratti di locazione già risolti; con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, della circostanza decisiva che il contratto di locazione è stato risolto nel 2007, a seguito di ordinanza di convalida di sfratto per morosità del Tribunale di Monza; con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 2 e 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto, per l’anno 2008, non esisteva alcun contratto di locazione sulla base del quale esigere l’imposta di registro; con l’ultimo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, l’omessa pronuncia da parte della CTR in ordine alla eccepita violazione dei principi relativi allo statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000, artt 7 e 12) e della L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 21 septies e art. 24 Cost., per non avere l’Agenzia instaurato il preventivo contraddittorio endoprocedimentale.

2. I primi quattro motivi di ricorso, che stante la loro connessione logica possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

Il contratto cui si riferisce l’avviso impugnato, stipulato fra Immobiliare ADG e Farther s.n.c. di F.R. & C., risulta essere stato risolto nel 2007, a seguito di ordinanza di convalida di fratto per morosità della conduttrice (ord. Tribunale di Monza n. 3228/2007 in data 22 marzo 2017, eseguita in data 30 maggio 2007). Successivamente, in data 15 maggio 2008, il medesimo immobile è stato locato da Immobiliare ADG ad L. M. s.a.s. di M.W., con contratto regolarmente registrato.

Ciò premesso, risulta privo di concludenza rispetto alla questione dibattuta in giudizio il rilievo della CTR concernente l’inapplicabilità alla fattispecie in esame del c.d. decreto Bersani, da cui (per ragioni non illustrate) deriverebbe l’infondatezza dell’assunto dell’odierna ricorrente secondo il quale, avendo essa regolarmente versato l’imposta di registro in relazione al contratto di locazione stipulato nel 2008, l’avviso violava il divieto di doppia imposizione.

Quanto all’ulteriore – in realtà unica ed effettiva – ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata, pare evidente che l’inadempimento della società all’obbligo, previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 17, di comunicazione della risoluzione del contratto, con contestuale pagamento della tassa di registro entro 30 giorni dalla data della risoluzione stessa, potrebbe rilevare per l’anno di imposta 2007, in cui la risoluzione è intervenuta, ma non potrebbe certo comportare il protrarsi indefinito dell’obbligo di pagamento dell’imposta di registro in relazione al contratto di locazione ormai risolto.

La stessa amministrazione ha, del resto, riconosciuto la non debenza dell’imposta per gli anni successivi a quello della risoluzione, emettendo provvedimenti di sgravio di quella pretesa per le annualità 2009 e 2010.

Va inoltre rilevato, ad abundantiam, che, a seguito della registrazione nel 2008 del contratto di locazione stipulato fra Immobiliare Adg ed L. M. s.a.s., l’A.F. era comunque venuta a conoscenza della cessazione di quello, avente ad oggetto lo stesso immobile, in precedenza corrente fra la proprietaria e Farther s.n.c..

In definitiva, va affermata l’infondatezza della pretesa impositiva sia perchè nel 2008 l’odierna ricorrente non può aver ricavato alcun corrispettivo da un contratto di locazione già cessato nel 2007, sia perchè l’Agenzia ha comunque percepito l’imposta di registro 2008 sul successivo contratto di locazione del medesimo immobile, con la conseguenza che la pretesa violerebbe il divieto di doppia imposizione.

L’ultimo motivo rimane assorbito.

All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, accoglie l’originario ricorso della società ed annulla l’avviso di accertamento impugnato.

Valutato il comportamento della ricorrente, che non ha adempiuto all’obbligo di comunicazione della risoluzione del contratto, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbito il quinto;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società e annulla l’avviso di accertamento impugnato.

Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza plenaria della quinta sezione civile, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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