Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29559 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29559 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DI PAOLA LUIGI

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 778-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – C.P.
80185250588, in persona del Ministro pro temporc, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legi

– ricorrente contro
DEMA DAVIDE

– intimato avverso la sentenza n. 881/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 05/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.

Data pubblicazione: 11/12/2017

Rilevato che:
la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice che aveva
accolto la domanda proposta da Dema Davide – assunto con una successione
di contratti a tetniine -, volta al riconoscimento degli scatti biennali del 2,50%
ex art. 53 1. n. 312 del 1980 e alla conseguente condanna dell’amministrazione

per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, affidato ad un unico motivo;
il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica agli avv.ti
Angelica Ferraro e Vittoria Simonetta, quali difensori domiciliatari di Dema
Davide, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, via
Monginevro n. 1 bis, a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c.;
Davide Dema è rimasto intimato;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio.
Considerato che:
agli atti vi è l’avviso di ricevimento della comunicazione, risultante immessa in
cassetta, di avvenuto deposito dell’atto giudiziario spedito con raccomandata;
tuttavia non risultano i motivi che hanno detettninato il predetto deposito,
onde l’ipotesi è assimilabile a quelle, per le quali è prevista la nullità ex art. 160
c.p.c., di incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta la notifica;
la causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo, con termine, per il ricorrente, di
60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, per il rinnovo della
noti fica

PQM

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alla corresponsione delle relative differenze retributive;

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che il Ministero provveda
alla notifica del ricorso per cassazione entro sessanta giorni dalla
comunicazione della presente ordinanza.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 ottobre 2017.

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