Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29558 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Centro Edile di Venezia Mattia & C. S.a.s., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

San Sebastianello 9, presso l’avv. Domenico Siciliano, rappresentata

e difesa dall’avv. Papa Salvatore, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia (Palermo – Sezione staccata di Caltanissetta), Sez. 28, n.

166/28/07 del 17 dicembre 2007, depositata l’8 febbraio 2008, non

notificata;

Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella

Camera di Consiglio del 6 dicembre 2011 dal Relatore Cons. Dott.

Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il ricorso concerne una controversia relativa all’impugnazione di un accertamento a carico di una società di persone, con imputazione conseguente di maggior reddito ai soci.

Considerato che la parte ricorrente ha depositato in data 18 luglio 2011 istanza di fissazione precisando che tutti i ricorsi già pendenti relativi ai soci della Società partecipata, sono stati decisi da questa Corte con le sentenze nn. 15669/10, 15673/10, 15674/10, 17950/10, 17951/10, 23046/10, 23244/10, 23245/10, 23246/10, 23247/10 e 23248/10, rinviando la causa al giudice di prime cure sulla base della seguente motivazione: “nel caso di specie, in via preliminare ed assorbente rispetto all’esame dei ricorso, occorre dichiarare la nullità dell’intero processo per violazione del principio dell’integrità del contraddittorio, tenuto conto che, secondo l’orientamento fatto proprio dalle Sezioni unite di questa Corte con decisione n. 14815 del 4 giugno 2008, il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società di persone, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la posizione della società e quella di tutti i soci (salvo che l’impugnativa prospetti questioni personali), con l’effetto che tutti questi soggetti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), sicchè, trattandosi di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e all’art. 111 Cost., comma 2, e la nullità può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, con conseguente rimessione della controversia avanti al giudice di primo grado”.

Parte ricorrente chiede che la presente controversia sia decisa di conseguenza. Ritenuto che trattandosi di una questione attinente al litisconsorzio necessario tra socio e Società di persone, anche nel presente caso deve essere disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rimessione della causa al primo giudice e cioè alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna.

Ritenuto che la formazione del principio enunciato successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pronunciando sul ricorso, dichiara nulla la sentenza d’appello e la sentenza di primo grado e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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