Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29558 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 24/12/2020), n.29558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5594-2019 proposto da:

CREDIFARMA SPA, quale mandataria dei dottori A.L., + ALTRI

OMESSI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso

lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FILIPPO MEDA 35, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA

TANDOI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

BARBARA BENTIVOGLIO, GABRIELLA MAZZOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4780/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti Credifarma impugna l’epigrafata sentenza – con la quale la Corte d’Appello di Roma, rigettandone il gravame, ha confermato la revoca in primo grado del decreto ingiuntivo da essa richiesto al fine di conseguire il pagamento da parte dell’AUSL Roma (OMISSIS) dei corrispettivi dovuti per le prestazioni farmaceutiche erogate nel novembre 2009 – e ne chiede la cassazione sul rilievo che il decidente aveva ricusato il riconoscimento degli interessi moratori dovuti in relazione all’atto di costituzione in mora 1230 del 3.2.2010, poichè, seppur nella specie fosse stata adottata, ai fini del ricevimento della relativa raccomandata, la procedura degli invii multipli di cui al D.M. 9 aprile 2001, art. 33, l’avviso prodotto a corredo era privo di sottoscrizione da parte dell’agente postale.

Al proposto ricorso resiste l’intimata con controricorso. Memoria della ricorrente ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il motivo è fondato.

Va qui, in premessa, ribadito il principio già enunciato da questa Corte in relazione ad analogo precedente, sicchè “in tema di prova della consegna di un atto recettizio ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, ancorchè l’avvenuta consegna degli “invii raccomandati” debba essere attestata dalla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario, nel caso di “invii multipli” diretti allo stesso destinatario la prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito, in ragione della fede privilegiata attribuita all’attestazione operata dall’agente postale, ove la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa. (Nella specie, riguardante l’invio di un atto di costituzione in mora, la S.C. ne ha ritenuto provata la consegna in virtù delle annotazioni dell’agente postale riportate dall’avviso di ricevimento, attestanti la circostanza degli “invii multipli ad unico destinatario” e la data di effettuazione dell’adempimento apposta con timbro a secco)” (Cass., Sez. VI-I, 9/04/2018, n. 8643).

3. Il contrario opinamento declinato dal decidente del grado introduce un requisito di forma che, oltre a non essere previsto dal D.M. n. 95 del 2001, art. 33, – nè dalle corrispondenti disposizioni recate successivamente dal D.M. 1 ottobre 2008, n. 33894, (art. 20, comma 3), e dalla Delib. dell’AGCOM 20 giugno 2013, n. 385/13/CONS, (art. 21, comma 2) -, non si giustifica neppure alla luce dell’esigenza di provare la paternità dell’atto, bastando ad assicurare l’autenticità del medesimo le indicazioni recate dal timbro impresso sull’avviso.

4. Il ricorso va dunque accolto e la causa, cassata l’impugnata decisione, va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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