Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29558 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9092-2013 proposto da:

ALPITEL SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XXIV MAGGIO 43,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PURI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 19/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 20 febbraio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/10/2018 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI.

Fatto

RITENUTO

Che:

Alpitel s.p.a. stipulava il 10 giugno 2004 un contratto preliminare con il quale si impegnava ad acquistare un ramo d’azienda di IMT s.p.a. per il corrispettivo provvisoriamente indicato, salvo conguagli in più o in meno, di Euro 1.891.257 e versava l’imposta proporzionale di registro su questo importo. Col contratto definitivo, sottoscritto dalle parti il 25 gennaio 2005, il prezzo della cessione d’azienda veniva determinato in Euro 28.819,65 in quanto veniva detratto dalle componenti patrimoniali attive cedute l’ammontare, per oltre 1.870.000 euro, dei lavori in corso di esecuzione. Alpitel richiedeva pertanto il parziale rimborso dell’imposta già versata.

L’amministrazione opponeva il silenzio-rifiuto all’istanza di rimborso e, con avviso di rettifica e liquidazione, elevava ad Euro 2.695.252 il valore del ramo d’azienda ceduto (così stimato – oltre che per la maggiorazione del valore dell’avviamento – per effetto dell’inclusione dell’intero ammontare dei lavori in corso fra le componenti patrimoniali attive trasferite col contratto) e determinava in ulteriori Euro 24.100, più interessi e sanzioni, l’importo dovuto da Alpitel a titolo di imposta di registro.

Il ricorso proposto dalla società contro il silenzio-rifiuto e contro l’avviso notificatole era parzialmente accolto dalla CTP di Roma che escludeva che i lavori in corso di esecuzione costituissero componenti dell’azienda ceduta e ne riduceva il valore ad Euro 682.814,65.

L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione era accolto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio che, con sentenza depositata in data 20 febbraio 2012, rigettava integralmente l’originario ricorso proposto da Alpitel s.p.a.. A sostegno della decisione il giudice osservava che, secondo quanto emergeva dal verbale del C.d.A. di Alpitel del 6 aprile 2004, l’inclusione delle lavorazioni appariva “condizione indispensabile ai fini della conclusione del contratto di cessione del ramo d’azienda”; affermava, tuttavia, che ai fini della determinazione del valore dell’azienda ceduta occorreva aver riguardo al contratto definitivo e non a quello preliminare.

Avverso tale sentenza Alpitel ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi e illustrato da memoria; l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, che denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 e art. 61, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., è eccepita la nullità della sentenza per difetto di motivazione, stante la palese ed insanabile contraddittorietà fra la prima e la seconda parte motiva del provvedimento impugnato ed il contrasto fra l’affermazione secondo cui il valore dell’azienda andava determinato in base al contratto definitivo – che avrebbe dovuto comportare il rigetto dell’appello dell’Agenzia – e il dispositivo di accoglimento del gravame; col secondo motivo viene dedotta la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 35,51,52, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, dovendosi individuare nel prezzo di cessione definitivo la valutazione rilevante ai fini della tassazione, mentre il prezzo di cessione provvisoria è necessario solo per la riscossione immediata del tributo, salvo rimborso o conguagli, applicandosi altrimenti l’imposta di registro su valori mai effettivamente trasferiti tra le parti; con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. e del TUR, art. 35, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, non avendo l’ufficio, su cui gravava il relativo onere, provato l’esistenza del maggior imponibile; con l’ultimo motivo viene dedotta l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza, avendo la CTR accolto acriticamente la tesi dell’A.F. senza dar conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni per cui la versione dei fatti addotta dall’ufficio sarebbe maggiormente attendibile rispetto a quella fornita dalla società contribuente.

2. E’ fondato il primo motivo, assorbente degli altri.

Il complessivo impianto motivazionale della sentenza della CTR che, in accoglimento dell’appello dell’A.F., ha riformato la decisione di primo grado, appare confuso e non consente di comprendere la ratio decidendi.

Il giudice a quo, infatti, dopo aver affermato che l’inclusione delle lavorazioni “appare condizione indispensabile ai fini della conclusione del contratto” secondo quanto emergerebbe da un verbale del C.d.A. di Alpitel in cui, almeno per la parte citata in sentenza, si fa menzione dei lavori in corso ma non si parla della necessità del loro trasferimento, nel successivo passaggio argomentativo ha testualmente osservato:

“… Solo gli effetti prodotti dal contratto definitivo sono in grado di integrare i presupposti impositivi previsti dalla legge, poichè gli effetti obbligatori nascenti dal preliminare, non comportando il trasferimento del bene, nè il mutamento qualitativo del patrimonio o il realizzo di un reddito, non assumono alcuna rilevanza sotto il profilo tributario. La disciplina dell’imposta di registro riconosce le caratteristiche giuridiche proprie del preliminare configurando la vicenda preliminare – definitivo come unica manifestazione di capacità contributiva; difatti, considerato che il trasferimento di ricchezza avviene con la conclusione del contratto definitivo e che l’imposta di registro, quale imposta indiretta, prende a riferimento, proprio in modo diretto, la capacità reddituale del contribuente, gli effetti ritenuti rilevanti dal legislatore non possono essere quelli dell’assunzione dell’obbligo, ma quelli reali dell’incremento patrimoniale”.

Per un verso, dunque, non è dato comprendere da quali elementi documentali il giudice abbia ricavato il convincimento che il contratto di cessione non avrebbe potuto essere stipulato senza includervi i lavori in corso; per l’altro, poichè è pacifico che il contratto definitivo sottoscritto da cedente e cessionaria non prevedeva il trasferimento di tali lavori, l’omessa illustrazione delle ragioni di fatto per le quali esso dovesse, ciò nonostante, ritenersi comprensivo di detto trasferimento pone la statuizione di accoglimento dell’appello in insanabile contraddizione con il (corretto) assunto di diritto della rilevanza del solo contratto definitivo ai fini della liquidazione dell’imposta di registro.

Il contrasto irriducibile evidenziato, che rende incomprensibili le ragioni della decisione, comporta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

La pronuncia impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo giudizio ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nell’adunanza plenaria della quinta sezione civile, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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