Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29557 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. II, 14/11/2019, (ud. 29/11/2018, dep. 14/11/2019), n.29557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8962/2014 proposto da:

EUROFINS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO NIBBY 11, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

S.D., in qualità di erede di S.P.,

S.N.F. e S.L., entrambe in qualità di eredi di

SC.SA.RO., S.G., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

TARANTO 44, presso lo studio dell’avvocato FELICE FAZIO, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 992/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Giuseppe Miuccio con delega depositata in udienza

dall’Avvocato Felice Fazio, difensore delle resistenti che si

riporta agli atti depositati e chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione innanzi al tribunale di Roma notificato in data 05.01.2000 la Eurofins s.r.l. ha rivendicato ex art. 948 c.c. l’area sita in (OMISSIS), occupata da G. e S.P., chiedendo la condanna dei convenuti alla consegna e al risarcimento del danno da occupazione.

1.1. L’attrice ha precisato di aver acquistato il suddetto terreno dalla Dinea s.r.l. il 15.10.1998 e di essere stata immessa nel possesso in base a verbale di consegna redatto in data 10.11.1998, dopo che era stato raggiunto un accordo tra la società venditrice e i signori Sa.Ge. nonchè G., Ma., S. e C.M. in base al quale questi ultimi si impegnavano al rilascio del bene occupato abusivamente – dietro pagamento di un corrispettivo. Ha evidenziato poi che, a seguito di nuova occupazione dell’area da parte degli stessi in data 11.11.1998, la Eurofins aveva esperito azione di reintegra nel possesso; il pretore aveva accolto la domanda nei confronti dei sig.ri C.- Sa., ma non dei fratelli G. e S.P. (occupanti la zona centrale del terreno de quo).

1.2. I signori S. si sono costituiti nel giudizio innanzi al tribunale, contestando quanto ex adverso dedotto e formulando domanda riconvenzionale di accertamento dell’acquisto per usucapione della proprietà dell’area interna al fondo da essi occupata e della servitù di passaggio pedonale e carrabile dal fondo all’accesso sulla (OMISSIS).

1.3. Il tribunale di Roma con sentenza depositata il 22.7.2005 ha affermato la proprietà della Eurofins in base al titolo, in quanto le controparti avevano rinunciato a contestarlo, e ha condannato i convenuti al rilascio del terreno e al pagamento di somma mensile di Euro 1.500 da corrispondere fino all’effettivo rilascio del bene, respingendo la domanda riconvenzionale, per essere i signori S. detentori e esercenti un rapporto di fatto comunque carente dei requisiti del possesso ad usucapionem.

2. Avverso la predetta decisione i signori S.P., Sc.Ro., S.L. e S.N.F. (queste ultime tre quali eredi di S.G.) hanno proposto appello, contestando in particolare (quarto motivo d’appello – p. 13 del ricorso per cassazione) il sussistere della prova della proprietà in capo alla Eurofins, in quanto – se era documentato l’acquisto della Eurofins s.r.l. dalla Dinea s.r.l. (atto del 15.10.1998) e quello della Dinea dalla Compart. s.p.a. (atto dell’11.10.1997) – non era documentato il passaggio di proprietà del fondo tra la Ferruzzi Finanziaria s.p.a. (proprietaria nel 1993) e la Compart, così non essendosi raggiunta la prova necessaria ai fini della rivendicazione.

2.1. Si è costituita nel giudizio di secondo grado la Eurofins s.r.l. chiedendo il rigetto dell’appello ed affermando la correttezza della decisione del giudice di primo grado, sostenendo nel caso di specie sussistere attenuazione dell’onere probatorio a carico della parte attrice, essendo stato dedotto in via riconvenzionale dai convenuti l’acquisto della proprietà del bene per usucapione.

2.3. La corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 20.02.2013, ha accolto l’appello, ritenendo insufficiente la prova offerta da Eurofins s.r.l. per risalire a un primo acquisto a titolo originario e inidonea la non contestazione; conseguentemente ha respinto la rivendicazione; quanto alla domanda di restituzione, ha ritenuto la stessa tardiva (sic); ha infine rigettato la domanda riconvenzionale di accertamento dell’usucapione, non essendo le controparti legittimate passive.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Eurofins s.r.l. sulla base di due motivi. Hanno resistito con controricorso S.D. (quale erede di S.P.), nonchè S.L. e S.N.F. (quali eredi di S.G. e Sc.Sa.Ro.).

4. Trattato il procedimento in sede camerale, in vista della quale D., L. e S.N.F. hanno depositato memoria, con ordinanza interlocutoria questa corte ha rimesso il procedimento alla pubblica udienza odierna.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso, in relazione a quanto eccepito dalle controricorrenti, sono ammissibili benchè propongano cumulativamente più censure eterogenee; esse, infatti, sono ben separabili e la proposizione congiunta, come si evince dal prosieguo, consente una agevole trattazione (cfr. ad es. Cass. n. 26790 del 23/10/2018), stante anche la stretta connessione tra i profili sollevati.

1.1. In particolare, con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c. e dell’art. 948 c.c., oltrechè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. In particolare, si lamenta avere erroneamente la corte d’appello ritenuto che il rigore probatorio dell’azione di rivendicazione non dovesse essere attenuato dal provenire i bene da un comune dante causa e dal comportamento difensivo della controparte concretizzatosi nella rinuncia alle contestazioni inizialmente espresse (all’udienza del 28 maggio 2003 la controparte aveva dato atto di non contestare la titolarità formale del bene).

1.2. Con il secondo motivo si lamenta poi la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, e dell’art. 948 c.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Posto che con un unico motivo di appello (il quarto – cfr. supra) la parte appellante aveva negato il sussistere della prova della proprietà – affermata dal tribunale – in capo alla Eurofins, in quanto – se era documentato l’acquisto della Eurofins s.r.l. dalla Dinea s.r.l. (atto del 15.10.1998) e quello della Dinea dalla Compart. s.p.a. (atto dell’11.10.1997) – non era documentato il passaggio di proprietà del fondo tra la Ferruzzi Finanziaria s.p.a. (proprietaria nel 1993) e la Compart, così in tesi non essendosi raggiunta la prova necessaria ai fini della rivendicazione, richiama la Eurofins s.r.l. che essa aveva dedotto esplicitamente in appello che dal doc. n. 13 preesistente in atti (cioè dall’atto di vendita tra Compart. e Dinea) si evinceva che “la Ferruzzi s.p.a. aveva cambiato la denominazione in Compart. s.p.a.” (p. 14 del ricorso per cassazione), ciò che avrebbe superato la dedotta doglianza per l’accertata medesimezza delle due s.p.a. Avendo la corte d’appello accolto il motivo d’impugnazione (con l’espressione “la prova della proprietà deve trovare… precisi e puntuali riscontri di carattere documentale e, a tal fine, gli elementi offerti dalla Eurofins s.r.l…. appaiono frammentari e insufficienti a coprire l’arco temporale occorrente per risalire al primo acquisto a titolo originario”) si lamenta non aver dato il collegio di merito adeguato rilievo ai documenti prodotti dalla odierna ricorrente (da nn. 14 a 18 indicati nella memoria ex art. 184 c.p.c.) volti a provare che la Ferruzzi Finanziaria s.p.a. aveva cambiato denominazione in Compart. s.p.a., quale fatto storico da solo idoneo a superare la ragione di impugnazione.

2. I due motivi, dunque, propongono – sotto più profili – censure di violazione di legge sostanziale (art. 948 c.c.) in tema di prova della proprietà ai fini dell’azione di rivendicazione; propongono altresì censure di omesso esame dei fatti storici in causa, in particolare essendo pregnante la doglianza – contenuta nel secondo motivo – di mancata considerazione di documentazione decisiva (volta a provare che la Ferruzzi Finanziaria s.p.a. aveva cambiato denominazione in Compart. s.p.a.). I due motivi possono dunque formare oggetto di esame unitario, seppure con approfondimento gradato dei singoli profili (restando del tutto assorbite, in quanto recessive, le doglianze relative a presunte violazioni di norme processuali), assumendo valore preponderante l’omesso esame di documentazione.

3. Al riguardo, però, può anzitutto precisarsi – quanto alle dedotte violazioni di norma sostanziale – che, dall’esame della sentenza impugnata, non consta alcuna riconduzione della fattispecie, da parte della corte territoriale, a un caso di rivendicazione tra parti aventi un comune dante causa, il quale del resto neppure il primo motivo di ricorso si fa carico di indicare. Resta dunque esentata questa corte dall’esaminare gli aspetti giuridici relativi e, in particolare, la riconduzione dei principi giurisprudenziali in tema di attenuazione dell’onere della prova della rivendicazione alla pronuncia di Cass. sez. un. 28/3/2014, n. 7305.

3.1. Per le stesse ragioni – ove con le censure sopra riepilogate si sia inteso riferirsi all’attenuazione dell’onere in questione derivante dalla proposizione di una domanda riconvenzionale (o di un’eccezione) di usucapione – non deve esaminarsi tale questione, pure incisa da pronunce giurisprudenziali recenti, salvo a ribadirsi che, di regola, anche in tali ipotesi il rigore del principio secondo il quale l’attore in rivendica deve provare la sussistenza dell’asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrare il compimento dell’usucapione, non è attenuato.

3.2. Quanto, poi, al rilievo – sempre ai fini della dedotta attenuazione dell’onere probatorio – di una presunta non contestazione, va richiamato che, se da una parte si deduce che in data 28 maggio 2003 i signori S. avevano dichiarato di non contestare nè eccepire nulla in ordine alla sussistenza della titolarità formale del bene in capo alla ricorrente, d’altra parte essi, sin dal primo grado di giudizio, effettivamente hanno sostenuto di occupare il fondo in maniera continuativa dal 1972, anno dal quale hanno sostenuto sia decorso il termine ai fini dell’acquisto per usucapione. A tale riguardo, nuovamente senza che sia necessario che questa corte affronti la portata di una deduzione di pacificità della sola titolarità “formale” di un diritto, va richiamato che la non contestazione può essere riferita a fatti, non alle qualificazioni giuridiche quale, appunto, quella di titolarità “formale”, da valutarsi quindi liberamente in sede apprezzamento giudiziario; con assorbimento della questione relativa al se sia ipotizzabile un rilievo probatorio della non contestazione in ordine al sussistere di diritti scaturenti da atti aventi forma scritta ad substantiam.

4. Così superati i profili afferenti la dedotta violazione di norma sostanziale, va poi rilevato che la denuncia di omesso esame, in quanto contenente gli elementi minimi imposti dall’art. 360, comma 1, n. 5, come chiariti da Cass., sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, è ammissibile, in particolare per quanto attiene alla deduzione inserita nel secondo motivo; essa è anche fondata.

4.1. Il fatto storico che rileva, la cui esistenza risulta indicata specificamente nel secondo motivo, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti (cfr. trascrizione della comparsa di costituzione in appello dell’odierna parte ricorrente) e ha carattere decisivo, è quello del mutamento di ragione sociale della Ferruzzi Finanziaria s.p.a. in Compart. s.p.a. (fatto che, sotto diversi angoli visuali correlati ai dati documentali indicati in ricorso, emergerebbe anche da altri documenti, ma comunque almeno dall’intestazione del doc. n. 13: “la Compagnia di partecipazioni assicurative e Industriali s.p.a., in forma abbreviata Compart. s.p.a., già denominata Ferruzzi Finanziaria s.p.a.” – cfr. trascrizione a p. 21 del ricorso).

4.2. Circa il sussistere dell’omesso esame e del requisito della decisività della mancata considerazione del fatto storico è sufficiente, in sintesi, osservare che, come esposto dalla parte ricorrente, avendo la corte territoriale ritenuto (seppure con un’espressione succinta) l’applicabilità del regime probatorio dell’art. 948 c.c., la stessa al fine di accogliere il gravame – necessariamente deve aver ritenuto rilevante la mancata prova del passaggio del bene dalla Ferruzzi Finanziaria s.p.a. alla Compart. s.p.a. (unica deduzione, questa, posta a base del motivo d’appello), passaggio che non rileverebbe più ove il fatto storico pretermesso fosse stato invece esaminato favorevolmente dal giudice del merito.

4.3. Fermo quanto innanzi, e prescindendo da qualsiasi osservazione circa il brano motivazionale – contenuto nella sentenza impugnata in ordine all’essere “frammentari e insufficienti” i dati documentali offerti “a coprire l’arco temporale occorrente per risalire al primo acquisto a titolo originario”, avendo la parte ricorrente indicato il luogo processuale da cui risulterebbe il sussistere di un fatto storico idoneo, se verificato, a incidere decisivamente sulla valutazione di accoglimento effettuata dalla corte locale in relazione al cennato motivo d’appello, l’esame del fatto storico stesso effettivamente non risulta svolto, in quanto nell’unica, generica espressione contenuta sul punto in sentenza (“la prova della proprietà deve trovare… precisi e puntuali riscontri di carattere documentale e, a tal fine, gli elementi offerti dalla Eurofins s.r.l…. appaiono frammentari e insufficienti a coprire l’arco temporale occorrente per risalire al primo acquisto a titolo originario”), non si rinviene effettiva trattazione del profilo, che sarebbe stata necessaria posto che, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, l’unico profilo devoluto è stata la contestazione del passaggio dalla Ferruzzi Finanziaria s.p.a. alla Compart. s.p.a.

4.4. Deve, in argomento, ribadirsi che il sindacato di omesso esame di un fatto controverso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 si estende – per giurisprudenza cui va data continuità (v. Cass. n. 12884 del 22/06/2016; n. 28217 del 27/11/2017; n. 1748 del 24/1/2018; n. 24619 del 5/10/2018) – ai profili relativi al governo del diritto alla prova circa i fatti storici, per cui esso ricorre (come ha chiarito Cass. n. 12884 del 2016 cit.) quando – proprio come nel caso di specie – da un lato venga addossato a una parte un onere probatorio e indi venga preclusa alla parte stessa la possibilità di assolvervi sulla base di motivazioni apparenti o perplesse. Invero, va data continuità all’orientamento di questa corte (v. Cass. n. 9952 del 20/04/2017) secondo il quale il provvedimento giurisdizionale che dapprima non esamini le prove (nel caso di specie, documentali) indicate dalla parte e poi rigetti la domanda ritenendola indimostrata, viola il minimo costituzionale richiesto per la motivazione.

5. Dall’accoglimento ricorso discende che va dunque cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla corte d’appello di Roma, in diversa sezione, per rinnovato esame (nel cui ambito le controricorrenti si sono espressamente riservate di riproporre domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione – cfr. p. 14 del controricorso – rigettata per asserito difetto di legittimazione passiva, cui conseguirà altresì rinnovata valutazione di ogni altro aspetto dipendente, ivi inclusa la domanda di restituzione – su cui v. ad es. Cass. n. 2310 del 09/11/1970) nonchè per il governo delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d’appello di Roma, in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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