Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29557 del 11/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 29557 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27202/2016 R.G. proposto da
Del Priore Raffaele, rappresentato e difeso dall’Avv. Rosario Maglio,
elettivamente domiciliato in Roma alla via San Tommaso d’Aquino
n. 80 presso lo studio dell’Avv. Severino Grassi, per procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 3768/5/16 depositata il 21 aprile 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 29 novembre 2017.
Data pubblicazione: 11/12/2017
ATTESO CHE
Raffaele Del Priore impugna per cassazione la sentenza che, in
accoglimento dell’appello erariale, ha dichiarato valida la cartella
di pagamento notificatagli per recupero IRPEF e addizionali sulle
Di carattere potenzialmente assorbente, il primo motivo di
ricorso denuncia error in procedendo, per non aver il giudice
d’appello ordinato l’integrazione del contraddittorio nei riguardi
dell’agente della riscossione (Equitalia Sud s.p.a.), che pure era
stato parte del giudizio di primo grado.
– Nell’esame di tale motivo si è posta la questione del
coordinamento tra l’istituto del litisconsorzio necessario
processuale in fase di gravame e il requisito generale
dell’interesse ad impugnare.
La questione esclude l’evidenza decisoria e impone la rimessione
alla Sezione ordinaria.
P. Q. M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la trasmissione del
fascicolo alla Quinta Sezione.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017.
annualità d’imposta 2005-2006.