Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29556 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 24/12/2020), n.29556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15621-2017 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati ENRICO DE LUCA, ROMINA PITONI;

– ricorrente –

contro

REGIONE UMBRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato TIZIANA CASELLI;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI ARRONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 595/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 13/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso epigrafato B.R. chiede che sia cassata l’impugnata sentenza – con la quale la Corte d’Appello di Perugia ha rigettato la domanda del medesimo intesa a conseguire il contributo previsto per gli immobili danneggiati dal sisma del 26.9.1997 – sul rilievo 1) dell’omessa pronuncia circa la sollevata eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dal Comune di Arrone, soccombente in primo grado e 2) dell’errore di diritto in cui è incorso il decidente nell’aver ritenuto dirimente ai fini del rigetto della domanda la circostanza che il B. in base alle risultanze anagrafiche, non avesse nell’immobile danneggiato la propria residenza principale, sebbene egli ne fosse proprietario e vi abitasse comunque stabilmente. Al ricorso resiste l’intimata Regione Umbria con controricorso e memoria, mentre non ha svolto attività difensiva il Comune di Arrone. A seguito delle ordinanze interlocutorie di questa Corte 25908/2018 e 22792/2019 il ricorso perviene in decisione all’adunanza odierna.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è infondato, posto che, per stabile insegnamento di questa Corte, “non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo” (Cass., Sez. V, 6/12/2017, n. 29191), di modo che avendo accolto l’appello la sentenza impugnata ha perciò implicitamente rigettato la dedotta eccezione di inammissibilità.

3. Il secondo motivo – che non incorre nelle preclusioni eccepite dalla Regione resistente, atteso che la rubrica non ha notoriamente valore vincolante (Cass., Sez. V, 3/08/2012, n. 14026) e che la declinata censura ha pregnante contenuto giuridico – è invece fondato, poichè, richiamato il combinato disposto risultante dal D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, art. 4, comma 4, convertito in legge, con modificazioni, con L. 30 marzo 1998, n. 61 e art. 4, comma 3, L. reg. 12 agosto 1998, n. 30, in guisa del quale la concessione del contributo è assoggettata alla sola condizione che il richiedente sia proprietario dell’immobile danneggiato ed è accordata secondo una scala di priorità che privilegiano gli immobili adibiti a residenza principale, l’errore ascritto al decidente è incontroverso avendo egli elevato a requisito di concedibilità una condizione quale il possesso della residenza anagrafica da parte del richiedente non richiesta dalla legge.

4. Il ricorso va dunque accolto e, debitamente cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.

PQM

Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Perugia che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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