Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29556 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29556 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17038-2016 RG. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (Ct. 06363391001), in persona del
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa .dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. – 12;

– ricorrentecontro
BAFFI GIUSEPPE ANGELO;

– intimato avverso la sentenza n. 689/04/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il
10/06/201.5;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

Data pubblicazione: 11/12/2017

RILEVATO che
1. Con la sentenza impugnata la CTR ligure rigettava l’appello
proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado
che, in controversia vertente sull’entità delle ritenute fiscali applicabili da
parte dell’INPS sul trattamento previdenziale integrativo previsto dal

Autonomo del Porto di Genova (c.d. C.A.P.), di cui il contribuente era
stato dipendente, aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal Baffi
avverso il diniego tacito opposto dall’amministrazione finanziaria al
rimborso della differenza dell’IRPEF versata su detto trattamento
previdenziale nella misura del 100 per cento, anziché in quella dell’87,50
per cento prevista dall’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, ancorché
limitatamente agli anni dal 2003 al 2007, avendo rilevato l’intervenuta
decadenza dal termine per la richiesta di rimborso per gli anni dal 1997 al
2002.
2. Osservavano i giudici di appello che il trattamento pensionistico
complementare era assoggettato a tassazione sull’importo dell’87,50 per
cento, in forza del citato art. 48 d.P.R. n. 917 del 1986, che lo aveva
assimilato ai redditi da lavoro dipendente, non ravvisando ragioni per
escluderne l’applicabilità a tale tipo di pensione integrativa; pertanto,
fermo restando la decadenza in cui era incorso il contribuente per il
periodo anzidetto, sussisteva il diritto al rimborso dell’Irpef calcolata sulla
parte eccedente 1’87,50 per cento delle prestazioni corrisposte dal fondo
integrativo per il periodo dal 2003 al 2007, richiesto dal contribuente.
2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre con un unico
motivo l’Agenzia delle entrate cui l’intimato non replica.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod.
proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con

2

d.lgs. n. 124 del 1993 ricevuto dal Fondo per il personale del Consorzio

modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente
costituito il contraddittorio.
4. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con
motivazione semplificata.

CONSIDERATO che:

impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 7 bis e 13,
comma 8, d.lgs. n. 124 del 1993 (come modificato dall’art. 11 della legge n.
335 del 1995, 48 bis (ora art. 52), comma 1, e 47, comma 1, lett. h bis,

d.P.R. n. 917 del 1986, 10, comma 1, lett._fi, e 19 d.lgs. n. 47 del 2000, in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è fondato e va
accolto alla stregua dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale
di questa Corte che, avuto riguardo al mutato quadro normativo
intervenuto in materia, ha affermato che «in tema d’IRPEF, il trattamento
previdenziale erogato dal fondo di previdenza dei dipendenti INPS,
subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai
sensi dell’art. 13 del d.l. n. 973 del 1986, conv. in 1. n. 26 del 1987, ha
natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina
dettata dal d.lgs. n. 124 del 1993, sicché le prestazioni periodiche che ne
derivano ricadono nell’ambito applicativo dell’art. 48 bis, comma 1, lett.
d), (ora 52) del d.p.r. n. 917 del 1986, nella versione vigente al momento
della relativa erogazione, e, ove anteriori al 1 gennaio 2001, sono tassabili
limitatamente all’87,5 per cento dell’ammontare corrisposto, mentre, se
successive a tale data, sono interamente tassabili, sebbene al netto della
parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui
all’art. 41, comma 1, lettera g quinquies), se determinabili» (Cass. n. 13982
del 2016; v. anche Cass. n. 240, n. 9996, n. 10302 del 2015 e, più
recentemente, n. 8280 e n. 9668 del 2017).

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1. Il motivo di ricorso con cui la difesa erariale censura la sentenza

2. Orbene, a tale insegnamento non si è conformata la CTR nella
sentenza impugnata, avendo riconosciuto al contribuente il diritto alla
liquidazione del tributo sul minore importo dell’87,50 per cento degli
emolumenti corrisposti dall’INPS dal 2003 al 2007 e il conseguente diritto
al rimborso dell’eccedenza versata, senza peraltro considerare che la

pensionistica matura e viene erogata e non al momento in cui è sorto il
diritto alla prestazione stessa.
3. Conclusivamente, quindi, il motivo di ricorso va accolto, con
conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari
ulteriori accertamenti in fatto (venendosi nella specie di prestazioni
pensionistiche erogate successivamente al 31 dicembre 2000 e non
risultando questioni assorbite), la decisione della controversia nel merito,
ex art.384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal
contribuente.
4.

La novità della soluzione giurisprudenziale, comunque

consolidatasi successivamente ai giudizi di merito, induce a compensare
integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito ed a dichiarare
irripetibili quelli del presente giudizio di legittimità. Non sussistono,
invece, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poiché a
favore della amministrazione ricorrente opera il meccanismo di
prenotazione a debito (v. Cass. S.U. n. 9338/14; conf. Cass. n. 1778, n.
18893 e n. 22267 del 2016).

P.Q.M.
accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dal
contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito e dichiara irripetibili quelle
del giudizio di legittimità.
4

normativa applicabile è quella vigente al momento in cui la prestazione

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1-quater, dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13

Il Fonviottarie ¶3iudiziirjo

Così deciso in Roma, il 22/11/2017

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