Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29555 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/12/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 24/12/2020), n.29555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16314-2019 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato presso l’avv. GIUSEPPE

LUFRANO, dal quale è rappresentato e difeso, con procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2904/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza emessa il 10.12.18 la Corte d’appello di Ancona respinse l’appello proposto da A.G. – cittadino della Nigeria- avverso l’ordinanza del Tribunale emessa in data 24.2.18 sul ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale che aveva respinto la sua istanza di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, osservando che: il racconto reso dal ricorrente non era chiaro ed attendibile sulle vicende della fuga dal suo paese (perchè sarebbe stato assalito dal timore di essere stato perseguitato dagli estremisti islamici, attacchi peraltro dallo stesso ricorrente esclusi su esplicita domanda nel corso della sua seconda audizione); il racconto era inattendibile anche in ordine ai riferiti conflitti tra cristiani e musulmani che lo avrebbero indotto a lasciare la Nigeria, poichè non erano state fornite chiare indicazioni nè sulla localizzazione delle chiese in cui il ricorrente asseriva che si fossero verificati attentati da parte dei musulmani, nè sulla stessa regione di provenienza dell’istante; pur volendo dar credito al racconto del ricorrente, non ricorrevano comunque i presupposti dello status di rifugiato, non essendo ipotizzabile il timore di subire persecuzioni personali nel paese d’origine, nè ciò era stato dedotto; pertanto, era da escludere anche la protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sub lett. a) e b); non era riconoscibile la fattispecie di cui alla lett. c) del predetto art. 14, poichè dalle stesse fonti informative citate dal ricorrente non era dato desumere una situazione di violenza indiscriminata in Nigeria, considerando altresì che il ricorrente, pur affermando di provenire dal nord del paese, non aveva fornito una congrua descrizione dello stato dei luoghi; non ricorrevano neppure i presupposti della protezione umanitaria in quanto il ricorrente non aveva allegato situazioni specifiche di vulnerabilità rispetto al godimento dei diritti fondamentali, avendo solo prodotto documentazione (relativa all’attività lavorativa di recente (Ndr: testo originale non comprensibile) indicativa di stabile inserimento nel tessuto sociale dello Stato Italiano.

A.G. ricorre in cassazione con tre motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Il giudice designato ha formulato la proposta ex art. 380bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per aver la Corte d’appello erroneamente esaminato la narrazione del ricorrente, considerata non credibile, omettendo di valutare i rischi che si correrebbero nel caso di rimpatrio forzoso in Nigeria, pur avendo la Commissione ascoltato il ricorrente per due volte.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per aver la Corte d’appello negato la protezione sussidiaria, omettendo d’indagare sulle condizioni di pericolo derivante da situazione di violenza generalizzata esistente in Nigeria, come desumibili dalle COI.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver il giudice di secondo grado riconosciuto il permesso umanitario, essendo invece riscontrabili situazioni di vulnerabilità del ricorrente a causa dell’instabilità della situazione socio-politica della Nigeria sulla quale il giudice di merito non aveva svolto adeguati accertamenti.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è alquanto generico e tendente al riesame della valutazione riservata al giudice del merito circa la credibilità delle dichiarazioni del ricorrente. Al riguardo, la Corte d’appello ha dettagliatamente motivato sull’inattendibilità delle dichiarazioni stesse, anche con riguardo alla dichiarata regione di provenienza, rilevando altresì che egli non aveva neppure dedotto di essere personalmente sottoposto a persecuzione. Tale inattendibilità esime il giudice di merito dall’onere di cooperazione istruttoria in ordine ai presupposti della protezione internazionale e sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Il secondo motivo, relativo all’altra fattispecie della protezione sussidiaria, del suddetto art. 14, ex lett. c), è del pari inammissibile, avendo la corte distrettuale evidenziato, senza ricevere sul punto censure specifiche, le ragioni per le quali (in particolare la non conoscenza del territorio, nè del dialetto ivi parlato) debba dubitarsi anche della provenienza del richiedente dal territorio di (OMISSIS).

Il terzo motivo è inammissibile non avendo il ricorrente allegato condizioni individuali di vulnerabilità legittimanti il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo sufficiente di per sè l’attività lavorativa svolta in Italia. (Cass., n. 4455/18), in mancanza di allegazioni idonee a consentire il necessario giudizio di comparazione tra tale situazione e quella d’origine.

Nulla per le spese, attesa la mancata difesa del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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