Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29555 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 21/09/2018, dep. 16/11/2018), n.29555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4645/2014 R.G. proposto da:

Pastorino Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Vaccaro,

elettivamente domiciliata presso l’Avv. Antonino Dierna in Roma via

S. Tommaso D’Aquino n. 116, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate e del territorio, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

Riscossione Sicilia Spa (già SERIT Sicilia Spa), rappresentata e

difesa dall’Avv. Gaetano Mirmina, con domicilio eletto presso l’Avv.

Mario Ferri in Roma via Puccini n. 10, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia sez. staccata di Siracusa n. 223/16/13, depositata il 10

giugno 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre

2018 dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Vista la memoria depositata dall’Avv. Giuseppe Vaccaro per la

contribuente.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Pastorino Srl impugna per cassazione, con un articolato motivo, la decisione della CTR della Sicilia che, in parziale riforma limitatamente al quantum della pretesa fiscale della sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate a seguito di controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, del Modello Unico 2009, per Iva ed Irap per l’anno d’imposta 2008, poi notificata dall’agente della riscossione;

– resistono l’Agenzia delle entrate ed il concessionario della riscossione con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– va disattesa, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Riscossione Sicilia Spa per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6: il ricorrente, infatti, ha riprodotto nel corpo del ricorso gli atti rilevanti (sentenza di primo grado e atto di gravame) ai fini delle doglianze ivi esposte (v. Sez. U, n. 7074 del 20/03/2017);

– l’unico articolato motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (o, in subordine, ex art. 360 c.p.c., n. 3), la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;

– la ricorrente, in sostanza, lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente;

– il motivo è fondato;

– la pronuncia del giudice regionale, dopo aver elencato i motivi dell’originario ricorso, disattesi dal giudice di primo grado, accoglie l’appello in ordine all’entità dell’importo (“l’ufficio ha indicato in cartella un importo relativo all’imposta Iva erroneo e superiore a quello risultante dalla dichiarazione dei redditi della società”), mentre sulle restanti doglianze del gravame così motiva: “riguardo le altre eccezioni sollevate dalla parte nel primo grado di giudizio si concorda con le motivazioni che hanno indotte i primi giudici a respingerle”;

– la Corte, invero, ha avuto reiteratamente modo di affermare che la sentenza d’appello, anche quando motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, non è nulla se in essa siano espresse sia pur in modo sintetico le ragioni della conferma tenendo conto dei motivi di impugnazione proposti (Cass. n. 14786 del 19/07/2016);

– con specifico riguardo al processo tributario, inoltre, si è affermato che è nulla per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., “la sentenza della commissione regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle limitandosi a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame” (Cass. n. 15884 del 26/06/2017; v. anche Cass. n. 5209 del 06/03/2018);

– alla luce di tali principi, dunque, è nella specie evidente che la sentenza è corredata da una motivazione apparente, priva di ogni pur minima spiegazione sulle ragioni dell’adesione alla sentenza del giudice tributario provinciale e di ogni pur minima argomentazione critica sui motivi di impugnazione proposti dall’appellante, sicchè ne va dichiarata la nullità;

– la sentenza va pertanto cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, che deciderà, anche sulle spese, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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