Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29555 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29555 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 17610-2016 proposto da:
MA.STE.MI 2 S.R.L. C.F. 07419430637, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CICERONE n.49, presso lo studio dell’avvocato
STEFANIA NICOLETTA COSTANZO, rappresentata e difesa
dall’avvocato VINCENZO METAFORA;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente contro

Data pubblicazione: 11/12/2017

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. incorporante di
EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del procuratore speciale in
virtù dei poteri a lui conferiti dal Direttore Generale e legale
rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

-controricorrenteavverso la sentenza n. 107/32/2016 della Commissione
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata
1’08/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che la s.r.l. MA.STE.MI 2 propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Campania che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli.
Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso della
società, contro un avviso di accertamento IVA, relativo all’anno
2008;
che, nella sua decisione, la CTR ha affermato che, essendo i
criteri di calcolo dell’IVA meramente aritmetici, la correzione
sarebbe stata possibile solo se l’errore fosse stato
immediatamente rilevabile, mentre, nella specie, la
dichiarazione ne sarebbe uscita stravolta, giacché i crediti

Ric. 2016 n. 17610 sez. MT – ud. 27-09-2017
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rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI GRILLETTO;

portati in compensazione in realtà non avrebbero potuto essere
oggetto di compensazione;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale la
ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 6

n. 427/1993 e 2 comma 8° bis DPR n. 322/1998, ai sensi
dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: diversamente dall’assunto della CTR, si
sarebbe trattato di un mero errore formale (ossia l’erronea
individuazione della voce di modello nel quale collocare la
posta in contestazione) sempre emendabile, costituendo una
dichiarazione di scienza;
che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;
che anche Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. si è costituita
con controricorso, rilevando la propria carenza di legittimazione
passiva e instando per la declaratoria di inammissibilità del
ricorso nei suoi confronti;
che, effettivamente, Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. è
carente di legittimazione passiva, giacché la doglianza
avversaria non è riferibile all’attività del concessionario;
che il motivo dedotto dalla ricorrente è fondato;
che, secondo i principi enunciati da questa Corte, nel
complesso normativo e nel formante giurisprudenziale dell’UE
emerge che il fatto costitutivo del rapporto tributario col fisco
nazionale è ravvisato dalla effettività e liceità dell’operazione,
mentre obblighi di registrazione, dichiarazione e consimili
hanno una diversa funzione meramente illustrativa e
riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i
controlli dell’Amministrazione finanziaria per l’esatta
riscossione dell’imposta: l’esercizio del diritto di detrazione
dell’eccedenza IVA, va dunque riconosciuto a fronte di una
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e 54 bis DPR n. 633/1972, 36 bis DPR n. 600/1973, 1 e ss. I.

reale operazione sottostante, la cui prova certa può essere
acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documento
equivalente, come, ad esempio, la documentazione contabile,
essendo, invece, a tal fine poco rilevante l’osservanza degli
obblighi dichiarativi (Sez. U, n. 17757 del 08/09/2016)

possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi
alla pretesa tributaria azionata dal fisco – anche con diretta
iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato allegando errori od omissioni incidenti sull’obbligazione
tributaria, indipendentemente dal termine per la presentazione
e la rettifica della dichiarazione fiscale;
che tali principi di diritto, enunciati specificamente in tema
d’imposte sui redditi, valgono –

mutatis mutandis

nell’imposizione sul valore aggiunto, attesa la comunanza della
disciplina dichiarativa e rettificativa nazionale fissata dall’art. 8,
comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998 (Sez. U, n. 17757 del
08/09/2016) Sez. 6-5, n. 1627 del 20/01/2017;
che, in altri termini, nella specie non si tratta di una
dichiarazione negoziale, come tale irretrattabile, ma di un
lapsus calami;
che il ricorso va dunque accolto;
che, pertanto, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla
CTR Campania, in diversa composizione, affinché si attenga ai
principi sopra indicati, anche per le spese del giudizio di
cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.
Ric. 2016 n. 17610 sez. MT – ud. 27-09-2017
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che, in armonia con i suddetti principi, va riconosciuta la

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