Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29554 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Carrara, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Pierluigi da Palestrina 63, presso l’avv.

Contaldi Mario, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Unimin S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Pompeo Magno 1, presso l’avv.

Zincone Andrea, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana (Firenze), Sez. 29, n. 78/29/07 del 23 ottobre 2007,

depositata il 9 novembre 2007, non notificata;

Vista la relazione ex art 380-bis c.p.c. della causa svolta nella

Camera di Consiglio del 6 dicembre 2011 dal Relatore Cons. Dott.

Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il ricorso – che concerne una controversia relativa all’istanza di rimborso della tassa sui marmi presentata dalla società contribuente – poggia su quattro motivi: 1) violazione e falsa applicazione L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2; 2) vizio di motivazione in ordine alla riconducibilità della fattispecie alla nozione di dazio all’importazione; 3) vizio di motivazione in ordine all’eccezione di legittimità costituzionale della L. n. 428 del 1990, art. 29; 4) vizio di motivazione in ordine alla denegata ammissione dei mezzi prova chiesta dal Comune.

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato sulla base del principio espresso da questa Corte, secondo cui: La tassa istituita dalla L. 15 luglio 1911, n. 749, art. unico a favore del Comune di Carrara, sui marmi scavati nel suo territorio e trasportati fuori di esso, è incompatibile con l’art. 23 del Trattato CEE – trattandosi di un tributo di effetto equivalente a un dazio doganale all’esportazione, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia CE con sentenza 9 settembre 2004, in causa C-72/03 – con la conseguenza che l’operatore ha diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato successivamente al 16 luglio 1992 – salvo che la richiesta di rimborso o l’impugnazione dell’atto impositivo siano anteriori a tale data – dovendosi però escludere che lo stesso sia soggetto alle condizioni previste dalla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29 per il rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con norme comunitarie, in quanto la tassa, nonostante sia incompatibile con la normativa europea perchè assimilabile e di effetto equivalente ad un dazio doganale, non è sostanzialmente tale, ma ha natura, contenuto e carattere di tributo locale speciale, essendo prevista “a favore del comune di Carrara”, gravante su materiali estratti dal territorio di detto comune e transitanti attraverso i suoi confini, nonchè disciplinata da “apposito regolamento” deliberato da quel consiglio comunale (Cass. n. 15568 del 2010).

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere rigettato. Ritenuto che la formazione del principio enunciato successiva alla proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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