Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29554 del 24/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 24/12/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 24/12/2020), n.29554
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 452-2019 proposto da:
F.H., elettivamente domiciliato presso l’avvocato SIMONE
COSCIA, che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1086/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA
22/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO
CAIAZZO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Con ordinanza dell’11.11.16 il Tribunale di Ancona respinse il ricorso proposto da F.H. avverso il provvedimento della Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale.
Il F. propose appello, rigettato con sentenza emessa dalla Corte d’appello di Ancona il 22.11.17.
Ricorre in cassazione F.H. con unico motivo.
Non si è costituito il Ministero.
Diritto
RITENUTO
CHE:
L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. g), avendo la Corte d’appello valutato erroneamente le dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale, senza disporne l’audizione.
Il motivo è inammissibile, in quanto non contenente l’esposizione sommaria dei fatti di causa (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), e quindi privo di ogni indicazione delle ragioni della domanda e del provvedimento di rigetto, nonchè delle censure in diritto che s’intendono prospettare, in tal modo non consentendo alla Corte di conoscere dell’atto, senza attingere aliunde gli elementi indispensabili per una precisa cognizione delle ragioni della domanda proposta, delle posizioni assunte nel giudizio dalle parti, nonchè delle ragioni poste a base dei provvedimenti di rigetto e delle censure relative (cfr.: Cass., S.U., n. 22575/19; n. 1926/15).
Nulla per le spese, atteso che il Ministero non si è costituito.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020