Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29554 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 21/09/2018, dep. 16/11/2018), n.29554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18050/2013 R.G. proposto da:

Pastorino Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Coggiatti,

presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma via Lazio n.

20/C, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in

Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 9/36/13, depositata il 23 gennaio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre

2018 dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Vista la memoria depositata dall’Avv. Claudio Coggiatti per la

contribuente.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Pastorino Srl, concessionaria Volkswagen ed esercente attività di commercio di veicoli nuovi ed usati, impugnava l’avviso di accertamento per Ires, Irap ed Iva per l’anno d’imposta 2007, con cui, a seguito di verifica generale, l’Agenzia delle entrate rideterminava i maggiori ricavi in base alla manodopera impiegata nell’officina della contribuente, recuperava l’Iva indebitamente detratta per variazione del pro-rata (rilievo peraltro annullato dall’Ufficio in via di autotutela) e contestava la deduzione di costi, indebitamente qualificati come di pubblicità anzichè di rappresentanza;

– l’impugnazione, accolta dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, era rigettata dal giudice d’appello;

– la contribuente ricorre per cassazione con due articolati motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e art. 2729 c.c., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente motivazione;

– va preliminarmente affermata l’ammissibilità della censura nonostante il cumulo delle doglianze – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – poichè le stesse sono partitamente trattate, nel rispetto dei canoni di chiarezza e specificità, nell’articolazione del motivo stesso (v. ex multis Cass. n. 9793 del 23/04/2013);

– il motivo è infondato quanto alla dedotta violazione di legge ed inammissibile quanto alla censura motivazionale;

– la contribuente, in sostanza, lamenta che la CTR abbia ritenuto legittimo l’accertamento analitico induttivo operato dall’Ufficio, fondato solo “sul mero riscontro di una differenza” in misura superiore al 25% “tra ore remunerate al personale addetto all’officina e alla carrozzeria e totale delle ore fatturate al cliente finale”, in sè insufficiente a concretare una presunzione grave e a legittimare la ripresa fiscale, senza tenere conto delle dinamiche aziendali (e della fisiologica “dispersione” delle ore lavorative per l’assolvimento di compiti non direttamente produttivi) dell’avvenuto trasferimento, nell’anno in questione, della sede aziendale;

– occorre invero ricordare che secondo la condivisa e consolidata giurisprudenza “la prova presuntiva dei maggiori ricavi, idonea a fondare l’accertamento con il metodo analitico-induttivo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39,comma 1, lett. d), può essere desunta da una condotta commerciale anomala del contribuente” (Cass. n. 15038 del 2014, Rv. 631536; v. inoltre Cass. n. 26167 del 2011, Rv. 620820, Cass. n. 21536 del 2007, Rv. 600991 in ordine al comportamento antieconomico del contribuente);

– orbene, la CTR ha correttamente considerato la rilevata discrasia quale anomalia idonea a fondare la ricostruzione induttiva del reddito atteso che, da un lato, era già stato operato un correttivo del 10% sul totale monte orario proprio per tenere conto delle “dispersioni” di attività lavorativa, e, dall’altro, che l’evidenziata differenza di complessive 4.836 ore su un totale di 18.666 risultava “evidentemente in contrasto con una normale gestione imprenditoriale, non potendo ritenere che quasi un terzo del personale sia remunerato senza un vantaggio economico”;

– è peraltro pacifico che “in tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purchè grave e precisa” (Cass. n. 30803 del 22/12/2017), requisiti nella specie congruamente motivati;

– quanto al dedotto vizio di insufficiente motivazione, occorre considerare che, trattandosi di sentenza pubblicata il 23 gennaio 2013, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. Con modif. nella L. 7 agosto 2012 n. 134, sicchè non è più ammissibile la censura per motivazione insufficiente (Sez. U, n. 8053 del 2014);

– non sussiste, in ogni caso, la dedotta omessa considerazione della diversa ricostruzione offerta dalla contribuente, atteso che la stessa CTR ha valutato la spiegazione fornita come astrattamente ragionevole ma priva di ogni idoneo riscontro probatorio (“pur volendo ritenere ragionevole una simile spiegazione, non si può superare il fatto che la società non ha saputo o potuto fornire una documentazione esaustiva atta a fornire una misura di quanto sostenuto”), ed ha sottolineato, con valutazione in fatto qui non censurabile, la ragionevolezza della percentuale di abbattimento del 10% (“non sono peraltro condivisibili le critiche riguardo alla ridotta percentuale di abbattimento; pur ritenendo di comune conoscenza che non tutte le ore passate dal dipendente nell’impresa possono essere considerate di lavoro effettivo, è altresì risaputo che in fase di fatturazione del medesimo lavoro l’imprenditore tende ad addebitare al cliente le ore formalmente dedicate al servizio fornito”);

– giova sottolineare, quanto alla documentazione offerta in giudizio (che, invero, parrebbe consistere in una ragionata lettura ricavata dalle risultanze contabili interne, qui, peraltro, non riprodotta in violazione del principio di autosufficienza), che la CTR non ha ritenuto la stessa illegittimamente prodotta (e, quindi, per tale ragione non valutabile) ma solo che essa non assumeva alcun rilievo perchè priva di idoneità probatoria (“per mancanza di elementi probatori o di certificazione”), sicchè assolveva, in realtà, alla sola funzione di fornire una diversa interpretazione dei fatti (“abbia solo valenza di auto referenziazione”), in sè irrilevante;

– il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, e degli artt. 115 e 116 c.p.c. – illogicità e carenza di motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

– la contribuente deduce, in sostanza, che la CTR abbia ritenuto illegittima la produzione tardiva della documentazione pur in assenza di una specifica richiesta di esibizione in sede di verifica, omettendo di valutarla;

– il motivo è inammissibile e per più ragioni;

– la contribuente non coglie la ratio della decisione che non ha ritenuto l’illegittimità della produzione in giudizio ma ha solo valutato l’inidoneità probatoria della documentazione stessa;

– la censura è inosservante del principio di autosufficienza;

– infine, il dedotto vizio motivazionale non è più – come già evidenziato – proponibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

– il ricorso va pertanto rigettato e le spese liquidate, come in dispositivo, per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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