Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29554 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 14/11/2019), n.29554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22308-2018 proposto da:

C.M., L.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

DE ROSA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

FINDOMESTIC BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA 1,

presso lo studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1750/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. I coniugi L.G. e C.M. convenivano in giudizio (OMISSIS) s.r.l. e Findomestic s.p.a. innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita di un’autovettura concluso tra (OMISSIS) e L., nonchè la risoluzione del contratto di mutuo stipulato tra C. e Findomestic s.p.a. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 44796/2002, dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, ma riteneva valide le pattuizioni relative al contratto di mutuo concluso da C. con Findomestic.

2. La sentenza era impugnata da L.G. e C.M., che lamentavano la mancata applicazione della disciplina sul collegamento negoziale e l’omesso rilievo d’ufficio dell’inefficacia di alcune clausole del contratto. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3567/2006, rigettava il gravame, confermando la sentenza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorrevano per cassazione L.G. e C.M.. Questa Corte, con sentenza n. 12454/2012, ha accolto il ricorso (evidenziando la presenza, nel caso di specie, di elementi di collegamento tra i due rapporti, di compravendita e di mutuo, elementi non considerati dal giudice di merito) e, cassata la pronuncia impugnata, ha rinviato la causa al giudice d’appello.

4. Il giudizio è stato riassunto, ex art. 392 c.p.c., dai coniugi L.. Con sentenza 20 marzo 2018, n. 1750, la Corte d’appello di Roma ha accolto la domanda di risoluzione del contratto concluso tra Findomestic e C.; circa le spese il giudice di rinvio ha ritenuto, vista “la peculiarità e l’eccezionalità della vicenda” di compensarle per tutti i gradi di giudizio.

5. Contro la sentenza ricorrono per cassazione L.G. e C.M..

Resiste con controricorso Findomestic Banca s.p.a. (già Findomestic s.p.a.).

Gli intimati Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. non hanno proposto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in un unico motivo che lamenta, in relazione al capo di sentenza che ha pronunciato la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c.: il giudice di rinvio ha compensato le spese in assenza dei presupposti oggettivi per la pronuncia e in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso è inammissibile alla luce dell’art. 360-bis c.p.c., secondo il quale si ha inammissibilità del ricorso “quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa”. Il giudice di rinvio ha specificamente argomentato la pronuncia di compensazione delle spese (v. p. 11 della sentenza impugnata): ha ritenuto la vicenda peculiare e eccezionale, in quanto Findomestic “ha affrontato i pregressi giudizi per far valere i propri diritti come apparivano in conformità con il meno recente orientamento della giurisprudenza di legittimità”, ravvisando così il motivo eccezionale “del consolidamento solo recente dell’orientamento giurisprudenziale”. La Corte d’appello ha quindi applicato la normativa oggi vigente del regime di compensazione delle spese, che consente la compensazione “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. In realtà, nel processo in esame, che – come sottolinea il ricorrente – è “durato ben 22 anni”, trova applicazione la formulazione dell’art. 92, comma 2, precedente alla riforma della L. n. 263 del 2005, che disponeva “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”, formulazione rispetto alla quale questa Corte afferma che “la scelta di compensare totalmente o parzialmente le spese processuali è riservata al prudente apprezzamento del giudice sulla base di un adeguato supporto motivazionale, che può anche desumersi dal complesso delle considerazioni giuridiche o di fatto enunciate a sostegno della decisione di merito o di rito” (così, ex multis, Cass. 1997/2015).

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore della società controricorrente che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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