Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29554 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29554 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 21342-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis

– ricorrente contro
SOCIETA’

COOPERATIVA

AGRICOLA

OSAS

ORTOFRUTTICOLA C.F. e P.I.00121050785, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE GIUSEPPE MAZZINI n.13, presso lo studio dell’avvocato
EMMA CERSOSIMO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 11/12/2017

avverso la sentenza n. 379/3/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il
19/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO

In fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato
ad un motivo, nei confronti della Cooperativa Agricola Osas
Ortofrutticola, avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Calabria indicata in epigrafe, con la
quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto per
l’omesso deposito, nel termine di legge, della ricevuta di
spedizione dell’appello inviato per posta raccomandata,
ritenendo irrilevante il deposito della nota di trasmissione di
deposito attestazione appello presentata in cancelleria oltre il
termine di trenta giorni.
La parte intimata, costituitasi con controricorso, ha chiesto il
rigetto del ricorso, pure depositando memoria. Il procedimento
può essere definito con motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
La ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ex
art.360 n. 4 c.p.c., degli artt.53, comma 2, e 22, comma 1, del
d.lgs. 546/1992, avendo i giudici della C.T.R. errato nel
ritenere necessario, a pena di inammissibilità dell’appello, il
deposito della ricevuta della spedizione postale dell’atto
considerando che il termine di 30 giorni per detto deposito
decorresse dalla data di spedizione del ricorso e non da quello

Ric. 2015 n. 21342 sez. MT – ud. 13-09-2017
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GIOVANNI CONTI.

della ricezione del plico raccomandato contenente il ricorso da
parte del destinatario.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452
e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione

postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione

in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la
notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla
data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della
ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che
la legge considera equipollente alla ricezione)”;

2)

“non

costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello,
che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio
postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al
momento della costituzione entro il termine di trenta giorni
dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario,
depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di
spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data
di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con
stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro
datarlo, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo
ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge
assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la
non idoneità della mera scritturazione manuale o
comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso
di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività
della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la
ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come

Ric. 2015 n. 21342 sez. MT – ud. 13-09-2017
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dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio

avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione
dell’atto o della sentenza”.
Nella stessa occasione si è poi evocata, con riferimento al tema
della decorrenza del termine di costituzione dell’appellante che
notifichi a mezzo del servizio postale, ma con affermazione

dall’ufficiale giudiziario, la c.d. prova di resistenza, specificando
che “Nel processo tributario, non costituisce motivo
d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato
notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale,
il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della
costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione
della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso
di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè
nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia
asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura
meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal
caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la
medesima funzione probatoria che la legge assegna alla
ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità
della mera scritturazione manuale o comunemente
dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento
può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del
ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia
certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine
di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.
Orbene, la decisione della C.T.R. non risulta conforme ai
suddetti principi di diritto, avendo per l’un verso considerato
che ai fini dell’ammissibilità dell’appello rilevava il deposito
della ricevuta di spedizione entro il termine di 30 giorni
decorrente dalla spedizione essendosi fermata al rilievo del
Ric. 2015 n. 21342 sez. MT – ud. 13-09-2017
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estensibile anche all’ipotesi di notifica a mezzo posta eseguita

mancato deposito

della

ricevuta

di spedizione della

raccomandata postale, senza nemmeno valutare, ai fini della
tempestività della costituzione, gli effetti prodotti dal deposito
dell’elenco dei plichi assicurati raccomandati consegnati
all’agenzia postale, ove corredato dei requisiti formali indicati

Peraltro, giova evidenziare che dall’esame del fascicolo di
merito, consentito a questa Corte in relazione alla verifica di
ammissibilità dell’impugnazione, risulta la costituzione in
giudizio della parte appellante avvenuta presso la CTR Calabria
in data 10.4.2012 con il deposito dell’atto di appello e della
cartolina di ricevimento nella quale era attestata la data di
ricezione del plico —avvenuta in data 9.3.2012- era senz’altro
tempestiva, considerando che il giorno 9 aprile coincideva con
la festività dell’Angelo, come parimenti tempestivo deve
ritenersi l’appello proposto anche considerando l’epoca della
pubblicazione della sentenza di primo grado non notificata19.9.2011- ed il termine lungo di impugnazione di cui al
novellato art.327 c.p.c. Ciò che conclama l’esito positivo della
c.d. prova di resistenza nel caso in esame, superando non
soltanto quanto ritenuto dalla CTR in motivazione, ma anche i
rilievi difensivi esposti dalla controricorrente in memoria.
Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata, in
accoglimento del ricorso, va cassata con rinvio alla C.T.R.
Calabria, in diversa composizione.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
C.T.R. Calabria, in diversa composizione che pure provvederà
sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 13.9.2017.

Ric. 2015 n. 21342 sez. MT – ud. 13-09-2017
-5-

dalle S.U.

Il Funzionario Gi diziario
don.ssa Sabi tC1171

/

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