Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29552 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia Agricola Federico e Maurizio Ciucci di Antonio Ciucci &

C.

S.a.s., in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Circonvallazione Clodia 29, presso l’avv.

Bevilacqua Claudio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marruco

Giuseppe e Rosella Giannini, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Consorzio Bonifica Tevere Nera, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Granisci 9,

presso gli avv.ti Guzzo Arcangelo e Claudio Martino, che lo

rappresentano e difendono, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Umbria (Perugia), Sez. 05 n. 82/05/07 del 27 giugno 2007,

depositata il 7 novembre 2007, non notificata;

Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella

Camera di Consiglio del 6 dicembre 2011 dal Relatore Cons. Dott.

Raffaele Botta;

Uditi gli avv.ti Rosella Giannini per la parte ricorrente e Arcangelo

Guzzo per la parte controricorrente;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il ricorso – che concerne una controversia relativa a cartella esattoriale per contributi consortili – poggia su tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione art. 2697 c.c. (per aver attribuito al contribuente l’onere della prova dei mancati benefici);

2) violazione e falsa applicazione R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10, e art. 860 c.c. (in ordine all’esecuzione delle opere esclusivamente su delega e comunque a totale carico di altri enti pubblici); 3) violazione e falsa applicazione R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10, e art. 860 c.c. e vizio di motivazione (per non aver indicato quali opere il Consorzio avesse provato e quale vantaggio fondiario ne fosse derivato). Entrambi le parti hanno depositato memoria.

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato sulla base del principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui:

quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza, in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell’an del contributo, determinante ai fini del quantum è l’accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio (Cass. S.U. n. 11722 del 2010).

Nel caso di specie non emerge e non è stata dedotta una impugnazione del piano di classifica, stante anche il difetto di autosufficienza del motivo (difetto che rende inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, il quale solleva una questione non discussa nei precedenti gradi di merito): la sentenza impugnata ha, d’altro canto, accertato in fatto, con congrua motivazione, che il Consorzio ha documentalmente provato le opere poste in atto e li interventi effettuati per il miglioramento dei beni immobili situati nel comprensorio di bonifica, mentre nessuna prova è stata offerta a supporto delle proprie affermazioni da parte del contribuente.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere rigettato e che la formazione del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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