Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29551 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29551 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 7894-2017 proposto da:
LUZZINI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
\DIGE 43, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO DI
PASQUALE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO
A RNONE;

– ricorrente contro
CONSERVE ITALIA SOCIETÀ’ COOPERATIVA AGRICOLA A
R. L.;

– intimata avverso la sentenza n. 24269/2016 della CORTE SUPRENI_A DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata 11 29/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11 / 2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Data pubblicazione: 11/12/2017

Rilevato che:
questa Corte, con sentenza n. 24269 del 29.11.2016, cassava la
decisione impugnata in relazione all’erronea determinazione del valore
della controversia per la liquidazione delle spese di giudizio,
confermando nel resto la decisione della Corte di appello Bologna che

dipendenze di Conserve Italia soc. coop. Agricola, intese alla condanna
della società datrice di lavoro al pagamento dei premi annui e della
relativa incidenza sul tfr, lasciando ferme le statuizioni di condanna
della società al pagamento dell’indennità di mancato preavviso e
supplementare conseguenti all’accerta illegittimità del licenziamento
intimato per giusta causa al Luzzini;
la Corte di Cassazione riteneva, per quel che rileva nella presente
sede, che il ricorrente avesse omesso la trascrizione dei documenti su
cui aveva fondato la censura attinente alla dedotta erronea inversione
dell’onere della prova in ordine al raggiungimento degli obiettivi
concordati per l’erogazione dei premi annui, prevista peraltro
unilateralmente con clausola asseritamente potestativa e che

ciò

comportasse la declaratoria di inammissibilità del relativo motivo di
ricorso, aggiungendo che, in ogni caso, la Corte aveva esattamente
applicato i principi regolanti la ripartizione del regime probatorio tra le
parti con ragionamento non efficacemente confutato, attesa l’indubbia
spettanza dell’onere della prova del fatto costitutivo della pretesa
(pagamento dei premi annui in funzione degli obiettivi concordati) al
lavoratore deducente. Asseriva, poi, che anche il motivo relativo alla
tardività dell’eccezione della società in ordine al mancato
raggiungimento degli obiettivi per l’erogazione dei premi stessi doveva
ritenersi infondato, per essere la deduzione oggetto di doglianza una
mera difesa e non un’eccezione in senso stretto, come tale verificabile
Ric. 2017 n. 07894 sez. ML – ud. 08-11-2017
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aveva respinto le domande proposte da Marco Luzzini, dirigente alle

anche d’ufficio e non soggetta al regime di preclusione dei “nova” in
appello ex art. 345 cpc.
di tale decisione chiede la revocazione, ex art. 395, comma 1°, n. 4,
c.p.c., il Luzzini, con ricorso cui non ha opposto difese la società
cooperativa;

comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio, in prossimità della quale il Luzzini ha depositato
memoria;
Considerato che :
1. il Luzzini deduce che la sentenza della Corte di Cassazione sarebbe
suscettibile di revocazione per errore di fatto costituito dall’avere
omesso l’esame dell’intero documento contrattuale, ed in particolare
della clausola relativa alla previsione dei premi di produzione,
ritenendo preclusa la disamina dalla sua mancata trascrizione, pur
essendo, a suo dire, secondo la giurisprudenza della S.C. maggioritaria,
sufficiente la mera indicazione dell’allocazione dell’atto o documento
ai fini del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione. Assume che l’esame dell’intero documento, indicato come
allegato, quale documento n.1, al fascicolo di primo grado, avrebbe
consentito di accertare la nullità della clausola (trascritta) perché
potestativa e che, solo in ipotesi subordinata, poteva aversi riguardo
all’inversione dell’onere della prova, in ogni caso prevalendo il giudizio
di inammissibilità del motivo su quello di merito, contraddittorio con
l’ipotesi dell’inammissibilità;
2. il ricorso è inammissibile se vengono condivise le argomentazioni
che seguono:
secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità l’errore di fatto
previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a determinare la revocazione
Ric. 2017 n. 07894 sez. ML – ud. 08-11-2017
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la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata

delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, deve
consistere in un errore di percezione risultante dagli atti o dai
documenti della causa direttamente esaminabili dalla Corte, riferito alle
ipotesi in cui la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui
verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta

che il fatto del quale è supposta l’esistenza o l’inesistenza non abbia
costituito un punto controverso • sul quale la sentenza ebbe a
pronunziare. E quindi, deve: 1) consistere in una errata percezione del
fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed
immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre
la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo
incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in
modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non
vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un
punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i
caratteri della evidenza e della obiettività, – sì da non richiedere, per
essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di
indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del
fatto, né in un errore nella scelta del ,criterio di valutazione del fatto
medesimo. Sicchè detto errore non soltanto deve apparire di assoluta
immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua
constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini
ermeneutiche, ma non può tradursi, in un preteso, inesatto
apprezzamento delle risultanze piocessuali, ovvero di norme
giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tal caso, nella
ipotesi dell’errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità
delle sentenze della Cassazione (fra le tante Cass. sez. un. 7217/2009,

Ric. 2017 n. 07894 sez. ML – ud. 08-11-2017
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l’inesistenza di un fatto la cui verità e positivamente stabilita, sempre

nonché 22171/2010; 23856/2008; 10637/2007; 7469/2007;
3652/2006; 13915/2005; 8295/2005);
3. vale a questo punto precisare che la Corte, nella sentenza della
quale si chiede la revocazione, ha, come è dato evincere dai passaggi
motivazionali indicati con riguardo ai motivi quarto e quinto formulati

relative alla portata dell’art. 366, primo comma, n 6, c.p.c. – che
costituisce la consacrazione normativa del principio di autosufficienza
del ricorso per cassazione — che la trascrizione completa dei
documenti che sono posti a fondamento dello stesso è indispensabile
ai detti fini, essendo nello specifico tanto più rilevante per essere sullo
stesso contenuto del documento (solo parzialmente trascritto) fondata
la censura che atteneva alla natura della clausola relativa al premio di
produzione;
4. non può, dunque, sostenersi la presenza di vizio revocatorio con
riguardo alla attività valutativa delle risultanze processuali e contestuale
riferimento, in tale- disamina, a principi giurisprudenziali che ne
condizionano la stessa possibilità di ingresso agli atti del processo in
quanto non adeguatamente sottoposti al diretto esame della Corte,
essendo evidente che il giudizio non risulta essere stato inficiato dalla
mancata percezione di un fatto determinata da una svista di carattere
•materiale, ma condizionato da una scelta del criterio di valutazione
dello stesso fatto, in base a principi giurisprudenziali richiamati, che
denotano anche il carattere controverso della questione sulla quale
sono state sviluppate le osservazioni e le argomentazioni sopra
riportate;
5.

peraltro, la diversa impostazione prospettata ed il richiamo a

principi diversamente ritenuti applicabili in tema di autosufficienza del
ricorso per cassazione rifluiscono in prospettazione di errores in
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nella sede di legittimità, affermato, sulla base di argomentazioni

iudicando non rilevanti ai sensi dell’art. 395 comma 4 c.p.c. e, come già
detto, non rientranti nel paradigma dell’errore revocatorio;
6. tutto ciò a prescindere dalla considerazione, che quand’anche il
giudizio di inammissibilità sia preclusivo di una valutazione nel merito
quale quella compiuta di seguito dalla Corte – che ha rilevato

confutazione della regola di ripartizione dell’onere probatorio applicata
dalla Corte del merito, per essere quest’ultimo gravante sul lavoratore
che intendeva dimostrare il raggiungimento degli obiettivi concordati
che giustificavano il pagamento dei premi annui, ossia i fatti costitutivi
della pretesa azionata — in ogni caso la circostanza dedotta non
avrebbe carattere decisivo, in quanto, anche ove ritenuto ammissibile il
motivo formulato, il profilo probatorio da ultimo evidenziato, non
specificamente censurato con il presente giudizio revocatorio,
osterebbe ad una decisione di segno favorevole all’istante quanto alla
specifica doglianza sul riconoscimento dei premi di produzione
richiesti;
7. per tutto quanto esposto, in conformità alla proposta del relatore e
rilevata l’inconferenza delle osservazioni contenute in memoria
nonché del precedente di questa Corte alla stessa allegato, deve
pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso con ordinanza,
ai sensidell’art. 391 bis cod. proc. civ.;
8. sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, dPR
115 del 2002;
PQM
Dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
Ric. 2017 n. 07894 sez. ML – ud. 08-11-2017
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l’infondatezza del motivo anche con riguardo alla mancata corretta

ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma dell’art.13, comma Ibis, del citato
D.P.R..

Così deciso in Roma in data 8.11.2017

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