Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2955 del 10/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2955 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

SENTENZA

sul ricorso 6278-2007 proposto da:
INTESA

SANPAOLO

S.P.A.

(C.F.

00799960158),

incorporante il SANPAOLO IMI S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 10/02/2014

domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 53, presso
l’avvocato MARTELLA DARIO, rappresentata e difesa
2013
1908

dall’avvocato MARSEGLIA SALVATORE, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

1

AMATO GUIDO (c.f. MTAGDU36R17F839C) , AMATO ENRICO
(c.f. MTANRC31A01F8390), elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 44, presso l’avvocato DE
SIMONE ANTONIO FERDINANDO, rappresentati e difesi
dall’avvocato ARCELLA ROBERTO, giusta procura a

– controri correnti contro

PROCACCINI ERNESTO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI, SANPAOLO BANCO DI NAPOLI S.P.A., MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA;
– intimati –

sul ricorso 9446-2007 proposto da:
PROCACCINI

ERNESTO

(c.f.

PRCRST36CO2F8390),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 227,
presso l’avvocato IASONNA STEFANIA, rappresentato e
difeso dagli avvocati SPENA TAMMARO, SPENA ANGELO,
giusta procura a margine del ricorso e procura
speciale per Notaio dott. LUIGI COPPOLA di

margine del controricorso;

MARIGLIANO (NAPOLI) – Rep.n. 63909 del 16.5.2013;
controricorrente e ricorrente incidentale contro

INTESA

SANPAOLO

S.P.A.

(C.F.

00799960158),

incorporante il SANPAOLO IMI S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente

2

domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 53, presso
l’avvocato MARTELLA DARIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARSEGLIA SALVATORE, giusta procura in
calce al ricorso;
AMATO GUIDO (c.f. MTAGDU36R17F839C), AMATO ENRICO

in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 44, presso l’avvocato DE
SIMONE ANTONIO FERDINANDO, rappresentati e difesi
dall’avvocato ARCELLA ROBERTO, giusta procura a
margine del controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrenti al ricorso incidentale contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, SANPAOLO BANCO DI NAPOLI
S.P.A., PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimati –

sul ricorso 9450-2007 proposto da:
PROCACCINI

ERNESTO

(c. f.

PRCRST36CO2F8390),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 227,
presso l’avvocato IASONNA STEFANIA, rappresentato e

(c.f. MTANRC31A01F8390), elettivamente domiciliati

difeso dagli avvocati SPENA TAMMARO, SPENA ANGELO,
giusta procura a margine del ricorso e procura
speciale per Notaio dott. LUIGI COPPOLA di
MARIGLIANO (NAPOLI) – Rep.n. 63909 del 16.5.2013;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

3

INTESA

SANPAOLO

S.P.A.

(C.F.

00799960158),

incorporante il SANPAOLO IMI S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 53, presso
l’avvocato MARTELLA DARIO, rappresentata e difesa

calce al ricorso;
AMATO GUIDO (c.f. MTAGDU36R17F839C), AMATO ENRICO
(c.f. MTANRC31A01F8390), elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 44, presso l’avvocato DE
SIMONE ANTONIO FERDINANDO, rappresentati e difesi
dall’avvocato ARCELLA ROBERTO, giusta procura a
margine del controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrenti al ricorso incidentalecontro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, SANPAOLO BANCO DI NAPOLI
S.P.A., PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimati –

avverso le sentenze n. 540/2006 e n. 2971/06 della

dall’avvocato MARSEGLIA SALVATORE, giusta procura in

CORTE D’APPELLO di NAPOLI, rispettivamente
depositate il 22/02/2006 e il 27/9/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. ALDO
CECCHERINI;
udito, per la ricorrente INTESA SANPAOLO, l’Avvocato

4

SALVATORE MARSEGLIA che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso principale ed il rigetto dei ricorsi
incidentali;
udito,

per

il

controricorrente

e

ricorrente

incidentale PROCACCINI, l’Avvocato ANGELO SPENA che

udito, per i controricorrenti AMATO +1, l’Avvocato
ROBERTO ARCELLA che ha chiesto il rigetto dei
ricorsi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso
per, in via principale, l’inammissibilità o in
subordine rigetto di tutti e tre i ricorsi.

ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi incidentali;

5

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.

Il 15 maggio 1998 i signori Guido ed Enrico Amato

citarono l’avv. Ernesto Procaccini e il Banco di Napoli
davanti al Tribunale di Napoli. Esposero che il 30 aprile

della s.n.c. FR.AM . e di loro personalmente, quali soci
illimitatamente responsabili, nominando curatore l’avvocato Procaccini. Il conto di deposito del fallimento fu
aperto presso il Banco di Napoli. Il fallimento fu chiuso
con decreto 30 agosto 1989, con un residuo attivo di
281.596.329, che non era stato loro restituito. Successivamente era emerso che le poste del conto di deposito,
sul quale si fondava il rendiconto a suo tempo approvato,
erano errate, e il saldo effettivo loro spettante era di
£ 796.679.202.
Era stato in tal modo accertato il compimento da parte del curatore di varie irregolarità in concorso con
funzionari infedeli del Banco di Napoli e con la partecipazione di tale ragioniere Di Capua, imputato per molti
illeciti del medesimo genere commessi in relazione ad altre procedure fallimentari, quali pagamenti in favore di
persone non legittimate, prelievi eseguiti da persone non
legittimate, operazioni di giroconto su altri libretti
non intestati alla procedura, pagamento di assegni circolari non trasferibili in favore di soggetti diversi
6

1980 il medesimo tribunale aveva dichiarato il fallimento

dall’ordinatario. Essi chiesero l’accertamento delle responsabilità del curatore, e della banca, e la condanna
dei convenuti in solido al risarcimento dei danni. I convenuti resistettero all’azione. Il giudizio, interrotto
per l’incorporazione del Banco di Napoli da parte della

corporante.
2. Con sentenza 1 dicembre 2004 il tribunale condannò
i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti
dagli attori, liquidati in

481.277,13.

3. Contro la sentenza proposero appello l’avvocato
Procaccini, con atto notificato anche alla Sanpaolo Banco
di Napoli s.p.a., quale successore di ramo d’azienda della Sanpaolo IMI spa; e la Sanpaolo IMI s.p.a., con atto
al quale l’avvocato Procaccini resistette con appello incidentale di contenuto identico a quello dell’appello già
proposto, depositato alla prima udienza; nonché gli Amato
in via riconvenzionale. La Sanpaolo Banco di Napoli
s.p.a. chiese che fosse dichiarata l’inammissibilità delle domande proposte nei suoi confronti, non essendo stata
parte del giudizio di primo grado e non essendo succeduta
nel rapporto controverso.
4. Con sentenza 22 febbraio 2006 n. 540, la Corte
d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello
proposto dall’avv. Procaccini nei confronti della SanpaoIl cons
dr. Aldo

. est.
cherini

7

Sanpaolo IMI s.p.a., fu riassunto nei confronti dell’in-

lo Banco di Napoli s.p.a., che non aveva partecipato al
primo grado e non era succeduta nel rapporto controverso;
ha dichiarato inammissibile l’appello della Sanpaolo IMI
s.p.a. nei confronti degli Amato per difetto di legitimatío ad processum

del soggetto che aveva speso il nome

334 c.p.c. l’appello incidentale tardivo proposto
dall’avv. Procaccini contro la San Paolo IMI s.p.a., perché proposto oltre il termine breve decorrente dalla notifica dell’appello dello stesso avvocato Procaccini contro la Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a.; ha parzialmente
accolto l’appello degli Amato nei confronti della San Paolo IMI s.p.a., e ha condannato questa – sotto il vincolo
della solidarietà con l’avv. Procaccini, ma solo sino al
minor importo, da liquidare a carico di questi con la
sentenza definitiva – al pagamento di e 809.411,87, oltre
agli accessori; ha respinto tutti i motivi del gravame
degli Amato nei confronti dell’avv. Procaccini, ad esclusione di quelli sulla liquidazione del danno; ha compensato le spese del grado nei rapporti tra l’avv. Procaccini e la Sanpaolo Banco di Napoli spa, e tra lo stesso avvocato e la San Paolo IMI spa; ha condannato questa sotto il vincolo della solidarietà con l’avv. Procaccini sino al minor importo da liquidare con la sentenza definitiva – alla rifusione delle spese del

8

della società; ha dichiarato inefficace a norma dell’art.

grado nei confronti degli Amato, e ha disposto con separata ordinanza per l’istruttoria necessaria per la definizione del rapporto contenzioso tra l’avv. Procaccini e
gli Amato.
5. Con la successiva sentenza in data 27 settembre

imputabile all’avvocato Procaccini, e le spese poste a
carico di questi nei rapporti con gli Amato.
6. Contro la prima delle due sentenze Intesa Sanpaolo
s.p.a. ha proposto ricorso con atto notificato alle altre
parti, e all’avvocato Roberto Arcella quale procuratore
antistatario dei signori Amato per due motivi.
7. Per la cassazione di entrambe le sentenze ha proposto ricorso l’avv. Procaccini, con atto notificato alle
altre parti e all’avvocato Roberto Arcella quale procuratore antistatario dei signori Amato, per nove motivi.
Lo stesso avvocato Procaccini ha resistito al ricorso
proposto da Intesa Sanpaolo s.p.a. con controricorso e
ricorso incidentale, in cui richiama il ricorso già notificato il 23 marzo e aggiunge due motivi.
I signori Amato e l’avvocato Arcella in proprio resistono con controricorso.
Tutte le parti hanno depositato memorie.

Il co
dr. Al

1. est.
ccherini

9

2006 n. 2971, la corte territoriale ha liquidato il danno

MOTIVI DELLA DECISIONE

8. I ricorsi, proposti contro la medesima sentenza,
devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c.
9. Deve dichiararsi n via pregiudiziale l’inammissi-

Arcella, quale procuratore antistatario, da Intesa Sanpaolo s.p.a. e dall’avvocato Procaccini, non essendo stata
formulata specificamente alcuna domanda di annullamento
della pronuncia di distrazione delle spese a favore
dell’antistario.
10. Con il primo motivo del suo ricorso, Intesa Sanpaolo s.p.a. censura la dichiarazione d’inammissibilità
dell’appello da essa proposto contro la sentenza di primo
grado. La corte territoriale ha motivato questa decisione
con il difetto, rilevato d’ufficio, di

legitimatio ad

processum della persona che aveva sottoscritto la procura

alla lite, qualificatasi come procuratore della società
appellante in forza di procura speciale rilasciata per
atto pubblico dal legale rappresentante della stessa società: detta procura, infatti, non era stata prodotta in
giudizio.
10.1.

Il motivo è fondato. Secondo la più recente

giurisprudenza di questa corte, l’art. 182, secondo comma, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del

10

bilità dei ricorsi proposti nei confronti dell’avvocato

2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di
rappresentanza, assistenza o autorizzazione può assegnare
un termine per la regolarizzazione della costituzione in
giudizio, dev’essere interpretato, anche alla luce della
modifica apportata dall’art. 46, coma secondo, della

muovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già
provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc,

senza

il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (Cass. Sez. Un. 19 aprile 2010 n. 9217); dunque
l’omissione di tale adempimento d’ufficio implica un error in procedendo che causa la nullità del provvedimento
dichiarativo della nullità, vizio deducibile in cassazione ex art. 360 n. 4.
10.2. A questa regola non si è attenuta la corte ter-

ritoriale, che, in mancanza di eccezione della controparte, ha rilevato in sede di decisione l’omessa produzione
dell’atto pubblico di conferimento di poteri rappresentativi in capo a colui che aveva sottoscritto la procura
alla lite, e senza assegnare termine alla par,ote per la
regolarizzazione dell’atto ha dichiarato inammissibile
l’appello. La sentenza deve essere pertanto, per questa

Il co rel, est.
dr. Al • eccherini

11

legge n. 69 del 2009, nel senso che il giudice deve pro-

parte, cassata in applicazione del già riportato principio di diritto, applicabile alla fattispecie.
10.3.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’as-

sorbimento del secondo, che muove dell’opposta premessa
dell’affermata inammissibilità dell’appello della stessa

vanti al quale la causa deve essere rinviata, non essendo
stati esaminati nel giudizio a quo.
10.4.

L’accoglimento del primo motivo del ricorso

principale assorbe inoltre l’esame dei motivi settimo,
ottavo e nono del ricorso dell’avvocato Procaccini, con i
quali si censura l’affermazione dell’inammissibilità
dell’appello proposto contro Sanpaolo Banco di Napoli
s.p.a., perché si sarebbe piuttosto dovuta ordinare
l’integrazione del contraddittorio nei confronti di San
aolo IMI s.p.a., e l’inefficacia dell’appello da lui
proposto contro San 4olo IMI s.p.a. Nell’impugnata sentenza, infatti, le pronunce censurate dipendono dall’affermata inammissibilità dell’appello di San Paolo IMI
s.p.a., e sono pertanto travolte dalla cassazione di
quell’affermazione a norma dell’art. 336 c.p.c.
11.

Con il primo motivo del ricorso incidentale

l’avvocato Procaccini denuncia la violazione dell’art.
112 c.p.c., essendosi il giudice di merito, in primo grado, pronunciato su domanda diversa da quella – di respon-

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banca. I successivi motivi sono riservati al giudice da-

sabilità contrattuale – proposta in causa dal fallimento
attore. Secondo il ricorrente, era stata proposta una domanda di revisione del conto ex artt. 116 legge fall. e
266 c.p.c., incidente sul quantum della pretesa risarcitoria; e di accertamento della responsabilità dell’ex cu-

carica ex art. 38 legge fall., che avrebbe determinato
l’insorgere della stessa pretesa. Il tribunale, invece,
avrebbe accolto una domanda di risarcimento danni da illecito extracontrattuale. Essendo stato tale vizio denunciato con specifico motivo d’appello finalizzato a far
accertare l’inammissibilità della domanda, perché preclusa dall’approvazione del conto, la corte territoriale avrebbe erroneamente motivato il rigetto del motivo con il
potere del giudice di merito di interpretare la domanda.
La ricorrente, conseguentemente, sottopone a censura
l’interpretazione della domanda offerta dal giudice di
merito nel doppio grado di giudizio, perché condotta non
già con riguardo all’azione che in concreto è stata esercitata nel presente giudizio, bensì a quella che in astratto competerebbe all’attore in una fattispecie come
quella sottoposta a giudizio.
11.2.

La censura è infondata. Va ricordato, innanzi

tutto, che trattandosi di censure all’interpretazione
della domanda, e dunque di error in procedendo nell’esame
Il co
dr. Al

rel. est.
ccherini

13

ratore per violazione delle funzioni connesse alla sua

del quale la corte è giudice del fatto processuale, e decide direttamente in base alle risultanze degli atti acquisiti al giudizio di legittimità (cfr. Cass. Sez. un.
22 maggio 2012 n. 8077), la motivazione della corte territoriale non è decisiva, e il sindacato di legittimità

5 c.p.c.

Nel merito ritiene tuttavia la corte che la denunciata ultrapetizione non sussista, avendo riguardo non solo
al petitum, che era certamente di risarcimento del danno
al patrimonio della società tornata in bonis e non alla
massa attiva fallimentare, ma anche con riguardo alla
causa petendi,

posto che le violazioni degli obblighi

gravanti sul curatore non erano allegate a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti diretti della società, bensì a titolo di qualificazione dell’ingiustizia
del danno, non potendosi considerare compiute jure le operazioni sul patrimonio – che pure l’amministratore aveva titolo ad amministrare nella fase della liquidazione
concorsuale – compiute in violazione di norme di legge.
12. Con il secondo motivo si denuncia la mancata sospensione del giudizio in pendenza di processo penale per
l’accertamento di reati derivanti dai medesimi fatti, non
potendo la corte d’appello procedere essa stessa
all’accertamento incidentale di quei reati ai fini

14

non è contenuto nei limiti dell’art. 360, comma primo n.

dell’individuazione del maggior termine di prescrizione
civile. La questione non sarebbe superata dal rilievo che
lo stesso curatore non aveva proposto eccezione di prescrizione, perché il tribunale su ta2„eccezione si era
comunque pronunciato ritenendo applicabile la più lunga

e quindi non se ne sarebbe potuto più mettere in discussione l’appartenenza ai temi del giudizio.
12.1.

Il motivo è infondato. La circostanza che l’ec-

cezione di prescrizione non sia stata proposta in primo
grado dall’avvocato Procaccini, affermata motivatamente
dalla corte d’appello, non è formalmente contestata nel
ricorso, che in ogni caso omette di precisare in quale
sede processuale – riscontrabile nel presente giudizio
sulla base delle indicazioni prescritte a pena d’inammissibilità dall’art. 366 primo co. n. 6 c.p.c. -avrebbe
sollevato l’eccezione. Si assume, senza fondamento, che
il tribunale, avendo preso in esame la questione della
durata della prescrizione, che era stata sollevata dalla
banca, avrebbe dovuto risolverla nel senso favorevole alla parte ricorrente. La tesi non può essere seguita, perché in relazione alla questione della prescrizione
l’avvocato Procaccini, che sosteneva la natura contrattale dell’azione esercitata dalla società, non era soccombente, e non era pertanto legittimato a dolersi.
Il
dr. A

rel. est.
Ceccherini

15

prescrizione prevista per gli illeciti costituenti reato,

13.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione

dell’art. 112 c.p.c. Si sostiene che l’azione di responsabilità extracontrattuale era stata fondata, in citazione, sull’emissione di assegni circolari all’ordine o comunque sull’esecuzione di pagamenti a beneficio di perso-

persone parimenti non legittimiate, l’esecuzione di operazioni di giroconto dai libretti intestati alla procedura su altri libretti, il pagamento di assegni circolari,
avvenuto ad onta della clausola di non trasferibilità in
favore dì soggetti diversi dal destinatario, il pagamento
di assegni circolari recanti la firma per l’incasso chiaramente contraffatta e senza che si fosse proceduto
all’identificazione del portatore. Venuti meno questi elementi per il disconoscimento delle sottoscrizioni da
parte dell’avvocato Procaccini, non seguito da istanza di
verificazione, la domanda era stata accolta dal tribunale
con la sostituzione del fatto costitutivo (indebito prelievo di somme) con fatti diversi, quali l’omessa custodia del libretto di risparmio e la supposta cessione a
terzi (il ragionier Di Capua) della custodia del libretto
di risparmio, in violazione del vincolo d’intrasmissibilità delle funzioni sancito dall’art. 32 legge fallimentare; fatti contestati dagli Amato soltanto nella comparsa conclusionale del 10 dicembre 2001. A torto la corte

16

ne non legittimate, l’esecuzione di prelievi da parte di

territoriale aveva respinto il relativo motivo di gravame, con l’argomento che l’addebito rivolto in citazione
all’avvocato Procaccini era di aver “concorso” con i funzionari del Banco di Napoli alla consumazione degli illeciti in danno degli attori, senza specificazione del modo

questa, che nell’impugnata sentenza è definita una “semplice e ammissibile specificazione di quanto esposto in
citazione”, era stata fatta successivamente, con
l’indicazione che la cooperazione sarebbe consistita nella consegna del libretto di deposito al Di Capua e nella
delega non autorizzata alla gestione del deposito.
13.1.

Il motivo è fondato. Anche in questo caso oc-

corre considerare che, in materia d’interpretazione della
domanda proposta in causa, la Corte di cassazione è giudice del fatto processuale, e si pronuncia nel merito
della censura, e senza il filtro costituito dalla formale
correttezza della motivazione della sentenza impugnata.
Non v’è dubbio che l’addebito mosso all’avvocato Procaccini, nella citazione introduttiva del giudizio, fosse
di concorso con funzionari infedeli della banca e con il
ragionier Di Capua nel fatto illecito doloso, qual è certamente il prelievo abusivo di somme da un libretto bancario. Tale concorso è cosa intrinsecamente diversa dalla
“cooperazione colposa” nella produzione dell’evento non
Il con
1. est.
dr. A1dottcherini

17

in cui in cui si sarebbe realizzata tale “cooperazione”;

4

voluto, di cui si parla nell’impugnata sentenza, giacché
questa suppone piuttosto il compimento di un’unica azione
colposa ad opera di più partecipanti, fattispecie del
tutto estranea a quella di causa. A maggior ragione deve
tenersi distinto il concorso di persone nell’illecito

ti, quale secondo la sentenza impugnata sarebbe stata la
condotta colposa del ricorrente nella serie causale che
condusse alla commissione, da parte di altri, di un illecito doloso. Il fatto colposo accertato non può essere
una specificazione del concorso contestato, perché è incompatibile con esso. Il passaggio dunque dalla contestazione di un concorso in fatti illeciti, costituiti da indebite appropriazioni di somme depositate in banca,
all’accertata condotta (solitaria) colposa per trasferimento indebito delle funzioni dì curatore in capo ad altri soggetti configura la sostituzione, da parte del giudice, della domanda proposta in causa con una domanda diversa, perché fondata su presupposti di fatto completamente diversi sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
sostituzione che non poteva trovare giustificazione nelle
allegazioni di parte attrice contenute in una comparsa
conclusionale, e in ogni caso ben dopo l’esaurimento della fase del giudizio riservata alla formulazione delle
domande, all’identificazione del tema

decidendum

18

e di

(che è sempre doloso), dal concorso di cause indipenden-

quello probandum,

e dopo il verificarsi delle decadenze

prodotte dallo spirare del termine eventualmente assegnato dall’istruttore a norma dell’art. 184 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporís).
13.2. L’accoglimento di questo motivo, comportando la

d’appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di
primo grado in punto di responsabilità dell’avvocato Procaccini, assorbe l’esame dei motivi quarto, quinto e sesto del ricorso di questi.
14. Nel ricorso incidentale dell’avvocato Procaccini
al ricorso proposto da Intesa Sanpaolo s.p.a. sono formulati due motivi aggiuntivi. Tali motivi aggiunti sono inammissibili, avendo l’avvocato Procaccini esaurito il
suo diritto d’impugnazione con la notifica alle altre
parti del suo precedente ricorso, proposto contro entrambe le sentenze – la non definitiva e la definitiva – della Corte d’appello di Napoli.
15. La causa deve essere rinviata, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità,
alla medesima corte distrettuale per il nuovo giudizio,
nel quale si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.

Il cons
dr. Aldo

est.
mi

19

cassazione della sentenza non definitiva della Corte

P. q. m.

La corte dichiara inammissibili i ricorsi proposti
nei confronti dell’avvocato Roberto Arcella, e compensa
le spese del giudizio di legittimità tra le parti. Acco-

assorbito il secondo; rigetta i primi due motivi del ricorso incidentale, accoglie il terzo motivo, dichiara inammissibili i motivi del ricorso incidentale proposto
contro la banca e assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti, e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in altra composizione.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 4 dicembre 2013.

glie il primo motivo del ricorso principale, e dichiara

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