Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2955 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 10/02/2010), n.2955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8743-2005 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 23,

presso lo studio dell’avvocato DEL BUFALO LAURA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LORENZI ALDO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro

pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

e contro

UFFICIO DELLE ENTRATE DI PAGANI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 165/2002 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 05/09/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato DEL BUFALO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il contribuente sopra indicato ha proposto ricorso per cassazione, nei confronti dell’Ufficio entrate di Pagani, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. ha accolto l’appello dell’Ufficio, cosi confermando la pretesa tributaria dallo stesso avanzata con due avvisi di contestazione ed irrogazione sanzioni per violazioni IVA relative al 1994.

Il ricorso è articolato su tre motivi:

1. Violazione L. n. 4 del 1929, art. 12 non potendo profilarsi la responsabilità solidale del ricorrente per le sanzioni in questione, essendo egli cessato dalla carica di amministratore unico della Orocarni S.r.l. e venuta meno la sua qualità di socio il (OMISSIS);

2. Ulteriore violazione di detta disposizione, rivelandosi infondata la pretesa tributaria, in quanto l’amministratore di società di capitali non potrebbe essere chiamato a rispondere del pagamento delle sanzioni irrogate alla società, salvo queste siano state a lui personalmente ascritte e contestate e che risulti autore materiale delle stesse;

3. Violazione “L.” n. 472 del 1997, art. 11 in quanto, “pur nella radicale innovazione legislativa permane l’ovvio principio per cui l’autore della violazione non può essere nel caso di specie il Sig. S., che, essendo cessato da ogni sua carica in data (OMISSIS), non può aver sottoscritto o compiuto gli atti illegittimi, che, come visto, hanno avuto luogo a partire dalla fine del mese di maggio”.

La parte erariale resiste con controricorso, nel quale deduce l’infondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto, sul presupposto che dalla decisione impugnata emergerebbe che lo S. sarebbe stato concorrente nell’illecito compiuto dal successivo amministratore V..

Il ricorso si rivela privo di pregio. Come noto, infatti il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 15952/07); il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, essendo estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quella impugnata, e, in particolare, la sentenza di prime cure quando sia impugnata quella d’appello; ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata (Cass. n. 2312/03). Nel caso di specie, invece, le doglianze del ricorrente non attengono a specifiche statuizioni della sentenza impugnata, ma lamentano l’insussistenza dei presupposti, in astratto (2^ motivo) e in concreto (1^ e 3^ motivo), della responsabilità dell’amministratore per le sanzioni irrogate alla società. Nè è stato dedotto, rispetto alle questioni relative a detta insussistenza dei presupposti della responsabilità, il vizio di omessa pronunzia da parte della C.T.R., il quale, comunque, avrebbe potuto formare oggetto di esame in questa sede se le questioni stesse fossero state esplicitamente riproposte al giudice di secondo grado e detta riproposizione fosse stata specificata nel ricorso per cassazione.

Ricorrono giusti motivi, atteso che le ragioni dell’infondatezza del ricorso prescindono totalmente dalle tesi sostenute dalla parte erariale, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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