Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2955 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 07/02/2020), n.2955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34130/2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma, V.le Angelico 38,

presso lo studio dell’avvocato Roberto Maiorana, che lo rappresenta

e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex

lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 343/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 3, S.A., cittadino della Nigeria, ha adito il Tribunale di Perugia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente, cittadino nigeriano, proveniente da (OMISSIS), aveva raccontato che lavorava con il padre in un negozio di elettronica; che il padre era il capo di un’ala del Partito Democratico Popolare (PDP) e svolgeva campagna elettorale per la rielezione del Presidente in carica che apparteneva a quel partito; che l’attività del padre era contrastata dal partito di opposizione Action Congress (AC); che tutta la sua famiglia era stata uccisa da costoro; di essere riuscito a fuggire, benchè ferito, e di essersi rifugiato da un amico del padre che lo aveva tenuto nascosto per otto mesi; di essere quindi emigrato prima in Niger, poi in Libia e quindi in Italia; di non voler tornare in patria per il timore di essere ucciso dagli oppositori.

Con ordinanza del 27/8/2017 il Tribunale di Perugia ha rigettato il ricorso, ritenendo la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

2. L’appello proposto dal S.A. è stato rigettato dalla Corte di appello di Perugia, a spese compensate, con sentenza del 16/5/2018.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso S.A., con atto notificato 11 16/11/2018, svolgendo quattro motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita con controricorso notificato il 27/12/2018, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla condizione di pericolosità e alla situazione di violenza generalizzata in Nigeria, nonchè omessa idonea consultazione delle fonti informative al proposito, al qual proposito la Corte si era limitata a considerare un sito non ufficiale ((OMISSIS)), recante un report non riconosciuto dall’UNHCR; non era così comprensibile la valutazione delle fonti e la corrispondenza logica fra la fonte consultata e la valutazione effettuata.

1.1. La prima parte della doglianza, che attiene all’omesso esame della condizione di pericolosità e della situazione di violenza generalizzata affliggente la Nigeria, è infondata.

A pagina 4, primo capoverso, la Corte di appello ha specificamente valutato il rischio di danno grave e la sussistenza di un conflitto armato interno con riferimento alla zona di provenienza del ricorrente, escludendole.

1.2. La seconda parte del motivo si risolve in una censura, prettamente di merito, in ordine alla fonte informativa utilizzata dalla Corte, peraltro notoriamente attendibile e collegata all’Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR).

Il sito (OMISSIS) è considerato una autorevole fonte di informazioni necessarie a prendere decisioni valide sullo status di rifugiato, raccolte dalla rete globale degli uffici distaccati dell’UNHCR, governi, organizzazioni internazionali, regionali e non governative, istituzioni accademiche e organi giudiziari.

Tra l’altro, la Corte di Perugia ha tratto da tale fonte informativa un rapporto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite relativo alla situazione degli Stati del Nord Est della Nigeria: il riferimento effettuato dal ricorrente al disclaimer presente sul sito circa la non ufficialità delle informazioni ivi pubblicate appare quindi in concreto ininfluente perchè il rapporto utilizzato quale fonte informativa, reperito attraverso il sito, era proprio un rapporto ufficiale dell’UNHCR.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia errato esame delle dichiarazioni rese alla Commissione Territoriale e delle allegazioni da lui portate in giudizio circa la sua condizione personale e le ragioni della sua fuga dal Paese, originata dallo sterminio della famiglia per ragioni politiche, originate dall’attività del padre e dall’impossibilità di ricorrere alle autorità per salvarsi.

2.1. La censura è del tutto defocalizzata e non pertinente rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato, basata su di un motivato giudizio di non credibilità del racconto del richiedente asilo, fondato sul carattere generico e non circostanziato della narrazione e soprattutto su numerose incongruenze e implausibilità in essa ravvisate (prima fra tutte il fatto che non si fosse rivolto alla polizia anzichè fuggire, tanto più che il padre sarebbe stato un esponente del partito al potere)

2.2. Certamente la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poichè incombe al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Sez. 6, 25/07/2018, n. 19716).

Il giudice deve tuttavia prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perchè non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso (Sez. 6, 27/06/2018, n. 16925; Sez. 6, 10/4/2015 n. 7333; Sez. 6, 1/3/2013 n. 5224).

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, stabilisce che, anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

Il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro allegativo e probatorio fornito non sia esauriente, purchè il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (Sez. 6, 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Sez. 6, 10/5/2011, n. 10202).

Beninteso, il principio che le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va opportunamente precisato e circoscritto: nel senso che ciò vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Invece il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Sez. 1, 31/1/2019 n. 3016).

Inoltre questa Corte ha di recente ribadito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 01; Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571 – 01).

2.3. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto comunque approfondire la situazione generale del paese per valutare la sussistenza di un sistema di violenza generalizzato: come esposto in sede di esame del primo motivo, la Corte umbra non si è sottratta a tale adempimento.

2.4. Il ricorrente aggiunge era del tutto mancata la considerazione del livello di integrazione sociale in Italia in funzione del tempo trascorso nel nostro Paese.

Il punto verrà valutato unitariamente in sede di esame del quarto motivo.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente, con riferimento alla mancata concessione della protezione sussidiaria, denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, omesso esame delle fonti informative e omessa applicazione dell’art. 10 Cost., contraddittorietà fra le fonti citate e il loro contenuto, perchè la Corte di appello aveva fatto riferimento unicamente a un unico sito non ufficiale, non riportato neppure in sintesi.

La censura è totalmente riversata nel merito della valutazione espressa dalla Corte territoriale, che non ha mancato di esaminare il fatto in questione (ai fini del lamentato vizio motivazionale di cui dell’art. 360, n. 5), nè è incorsa in violazione di legge, omettendo di attivarsi per l’indagine ex officio sulla situazione di conflitto nella zona di (OMISSIS) (ai fini del lamentato vizio di violazione di legge di cui al n. 3 dell’art. 360).

La fonte informativa è stata citata dalla Corte di appello e, sia pur concisamente, ma inequivocamente, sintetizzata nel suo contenuto pregnante.

Nell’articolare il proprio dissenso sul merito il ricorrente cita inoltre fonti alternative di informazione (rapporti Amnesty International e Ministero degli Esteri) senza dar conto di come e quando i documenti citati siano stati prodotti e sottoposti al contraddittorio nel giudizio di merito.

4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in tema di protezione umanitaria, il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, con omessa applicazione dell’art. 10 Cost..

A tal fine rappresenta le condizioni socio economiche del Paese di provenienza, non tali da garantire un livello sufficientemente adeguato e accettabile di esistenza dignitosa, e la ridotta aspettativa di vita e trae conferma di tale situazione in linea oggettiva dal fatto stesso dell’intrapresa del viaggio migratorio.

4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, 23/02/2018, n. 4455, nonchè da ultimo Sez. Unite, n. 29460 del 13/11/2019) i seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali cui il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, sono accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

La condizione di vulnerabilità può avere ad oggetto anche le condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa. Al fine di verificare la sussistenza di tale condizione, non è sufficiente l’allegazione di una esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

Nè il livello di integrazione dello straniero in Italia nè il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del medesimo integrano, se assunti isolatamente, i seri motivi umanitari alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Da un lato, infatti, il diritto al rispetto della vita privata, sancito dall’art. 8 CEDU, può subire ingerenze da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l’applicazione e il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, in modo particolare nel caso in cui lo straniero non goda di un titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale. Dall’altro, il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del richiedente deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente stesso, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la sua situazione particolare, ma quella del suo Paese di origine in termini generali e astratti, in contrasto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il riconoscimento della protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, non può pertanto escludere l’esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine. Tale riconoscimento deve infatti essere fondato su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza.

4.2. La doglianza è articolata in modo del tutto generico nella prospettiva del giudizio comparativo sopra illustrato, sia perchè non adduce uno specifico fattore di vulnerabilità soggettiva apprezzabile sotto il profilo soggettivo e personale del richiedente, che, tempestivamente allegato, non sia stato valutato dal giudice del merito, sia perchè invoca, ancora in modo del tutto indeterminato e generico, una pretesa integrazione sociale in Italia, di per sè comunque ininfluente (Sez. 6 – 1, n. 17072 del 28/06/2018, Rv. 649648 – 01; Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01, nonchè da ultimo anche Sez. Unite, n. 29460 del 13/11/2019).

L’inammissibilità del mezzo rende pertanto superflua la valutazione dell’immediata applicabilità o meno della normativa di cui al D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, peraltro esclusa non solo dalla pronuncia n. 4890 del 2019 ma anche dal recentissimo intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 29460 del 2019.

5. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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