Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29549 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29549
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
Araba Fenice Centro Natura, associazione non riconosciuta, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata
e difesa dall’avv. Piccinini Alberto con studio in Bologna, via San
Felice 6, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna (Bologna), Sez. 04, n. 52/04/08 del 4 giugno
2008, depositata il 16 settembre 2008, notificata il 16 ottobre 2008;
Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella
Camera di Consiglio del 6 dicembre 2011 dal Relatore Cons. Dott.
Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla
relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il ricorso – che concerne una controversia relativa ad un accertamento ai fini IRPEG, IVA ed IRAP relativamente all’esercizio di attività di natura commerciale – poggia su tre motivi, illustrati anche con memoria: 1) violazione e falsa applicazione D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 111, 111-bis, 86, 87, e art. 2697 c.c. (in ordine all’onere probatorio relativo all’esercizio di attività esente); 2) vizio di motivazione (in ordine alle condizioni necessarie per la qualifica di ente non commerciale), 3) vizio di motivazione (in ordine alla sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti).
La parte controricorrente ha depositato memoria.
Ritenuto che il ricorso sia per manifestamente fondato:
a) quanto al primo motivo, sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: in tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), gli enti di tipo associativo non godono di uno status di extrafiscalità, che li esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro – come si evince dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111, comma 2, (nel testo applicabile nella specie, ratione temporis) – svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale. Il disposto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111, comma 1, cit. – in forza del quale le attività svolte dagli enti associativi a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo – costituisce d’altro canto una deroga alla disciplina generale, fissata dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 86 e 87, secondo la quale l’IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche: con la conseguenza che l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale aveva accolto il ricorso proposto da un’associazione dedita all’assistenza dei disabili sulla base della sola astratta considerazione dell’assenza dei fini di lucro dell’associazione, omettendo di accertare la natura dell’attività in concreto svolta) (Cass. n. 22598 del 2006; v. nello stesso senso Cass. n. 28005 del 2008);
b) quanto ai restanti motivi, sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111 (in materia di IRPEG) e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4 (in materia di IVA) – come modificati, con evidente finalità antielusiva, dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 5 – a condizione non solo dell’inserimento, negli loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate ne D.Lgs. n. 460 cit., art. 5 ma anche dell’accertamento – effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione – che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse (Cass. n. 11456 del 2010).
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011