Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29549 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 16/11/2018), n.29549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7734/2013 R.G. proposto da:

ELSA TRADING s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro

tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv.

Sergio Perotta e dall’avv. Katia De Nicola, presso lo studio di

quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla via del

Tintoretto n. 88;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 305/9/12 depositata il 18/09/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

19/9/2018 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Amministrazione Finanziaria, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento 2006 per IVA, IRES ed IRAP;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione il contribuente, con atto affidato a due motivi; resiste l’Amministrazione Finanziaria con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; la CTR avrebbe erroneamente ritenuto presenti, in forza delle risultanze del controllo, quegli elementi che la disposizione in esame prevede debbano sussistere per consentire all’Amministrazione di accertare la maggior imposta; il motivo è infondato;

– questa Corte, con orientamento giurisprudenziale costante (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20060 del 24/09/2014; Sez. 5 -, Sentenza n. 9084 del 07/04/2017; Sez. 5 -, Sentenza n. 14370 del 09/06/2017, ritiene che l’accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorchè di rilevante importo, è consentito, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata;

– nel caso di specie, le discrasie tra le scritture contabili e le risultanze delle indagini finanziarie di cui si dà conto nella sentenza impugnata consentono certamente l’adozione da parte del Fisco dello strumento in parola;

– con il secondo motivo si censura la gravata sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la CTR esaminato la documentazione prodotta dal contribuente, nella quale se oggetto di adeguata attenzione – si sarebbe ritrovata prova della regolarità delle operazioni contestate o della loro irrilevanza ai fini dell’imposizione;

– va preliminarmente notato come parte ricorrente faccia solo generico riferimento alla documentazione richiamata, che non viene trascritta in ricorso nè si indica la sede della sua produzione nei gradi di merito, non risultando bastevole la mera indicazione del grado;

– il motivo è comunque infondato; la CTR, come si desume dalla lettura della sentenza, ha avuto attenzione alle singole operazioni finanziarie (versamento di Euro 69.000 del 13 marzo 2006; versamenti di Euro 56.900 eseguiti dal sig. M.F.; versamenti di Euro 56.900 eseguito dal sig. Ma.Sa.) che ha identificato e analiticamente valutato traendone le conseguenze che ha ritenuto di desumere anche a fronte del fatto che il contribuente, in realtà, non ha prodotto alcun verbale di assemblea della società dal quale era possibile aver contezza della natura di finanziamenti infruttiferi da parte dei soci delle somme recuperate a tassazione;

– il ricorso va quindi respinto e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 7.000,0 per compensi a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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