Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29549 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29549 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE
sul ricorso iscritto al nr. 2899-2017 proposto da:
LUCIANI GUERINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
CIRCUMVALLAZIONE CLODIA N 80, presso lo studio
dell’avvocato ALBERTO PROSPERINI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in
persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato EMILIA
FAVATA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LUCIANA ROMEO;
– resistente –

Data pubblicazione: 11/12/2017

avverso l’ordinanza n. 15273/2016 della CORTE SUPREALA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
Rilevato:

decidendo il ricorso proposto da Luciani Guerino nei confronti
dell’INAIL avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, lo
accoglieva e, cassata la decisione in relazione al motivo accolto, con
decisione nel merito dichiarava non ripetibili le spese del giudizio di
appello, ponendo le spese di cm in via definitiva a carico dell’INPS,
condannato anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate in euro 2000,00 per compensi professionali, 100,00 per
esborsi, oltre al 15°,/0 per spese forfetarie ed accessori come per legge,
spese distratte in favore del’avv. Alberto Prosperini, dichiaratosene
antistatario;
che il Luciani ha proposto ricorso ex art. 391 bis c.p.c. chiedendo la
correzione dell’errore materiale contenuto nella motivazione e nel

dispositivo della menzionata sentenza ordinanza laddove, nel disporre
la condanna alle spese, anche di quelle di cm, la Corte le poneva a
carico dell’INPS anziché dell’INAIL, parte resistente;
che l’INAIL ha depositato procura speciale in calce al ricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il
Luciani ha depositato memoria;
Considerato:
1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;
Ric. 2017 n. 02899 sez. ML – ud. 08-11-2017
-2-

che, questa Corte, con ordinanza n. 15273 del 25 luglio 2016,

2. che effettivamente ricorre la suddetta non corretta indicazione del
destinatario della pronuncia di condanna, che integra un errore
materiale in quanto non involgente una attività di interpretazione o
specificazione della impugnata sentenza;
3. che risulta, infatti, che sia laddove in motivazione si precisa che le

dell’INPS, sia anche laddove in dispositivo si condanna l’INPS al
pagamento di tutte e due le spese, la Corte ha indicato erroneamente
l’INPS anziché l’INAIL, effettivo contraddittore nel giudizio in
questione;
4. che va pertanto disposta la correzione con ordinanza ex art. 391
bis c.p.c. nel senso che ove nel provvedimento di questa Corte n.
15273 del 25 luglio 2016 in motivazione ed in dispositivo è scritto
“INPS”, deve intendersi e leggersi “INAIL” (righe 16 e 19, 25 e 26 di
pag 5).
P.Q.M.
dispone la correzione dell’ordinanza della Corte di Cassazione
15273 del 25.7.2016 nel senso che laddove, sia in motivazione, sia in
dispositivo, (pag. 5), è scritto “INPS”, debba intendersi e leggersi
“INAIL” (righe 16 e 19, 25 e 26);
rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art.
13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2017
Il Presidente
Dott. Adriana Doronzo

spese della cm e quelle del giudizio di legittimità sono poste a carico

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