Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29548 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 24/12/2020), n.29548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19440-2018 proposto da:

JONICA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 26, presso

lo studio dell’avvocato GIANLUCA DE FAZIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FABIO DE FAZIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 8075/2017 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 27/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La società Jonica S.r.l. ricorreva avverso l’avviso di accertamento catastale con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la categoria da A/4 a A/2 e la classe da 3 a 5 delle unità immobiliari site in (OMISSIS), immobili rientrante nella microzona I – “Centro Storico”. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma con sentenza n. 23188/37/16 rigettava il ricorso. Sull’appello proposto dalla contribuente la CTR, con sentenza n. 8075/2017 sez. 3, confermava la decisione impugnata.

Il Collegio riteneva debitamente motivato l’avviso impugnato atteso che l’Ufficio aveva operato secondo la procedura di cui alla L. 31 1 del 2004, art. 1, comma 335 e sulla base dei criteri e modalità operative di cui alla Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 16.2.2015 in cui veniva richiamata la Delibera 11 ottobre 2010, n. 5 dell’Assemblea del Comune di Roma Capitale e la successiva nota di comunicazione con cui si richiedeva all’Agenzia di procedere alla revisione parziale del classamento degli immobili situati in 17 microzone, tra cui quella in cui si trovava l’unità immobiliare oggetto della presente controversia. Secondo i giudici della CTR l’Ufficio aveva provveduto a descrivere nell’avviso le caratteristiche della microzona prendendo in considerazione i casi in cui vi è stata una rivalutazione del patrimonio immobiliare e della conseguente redditività, indicato gli immobili di riferimento, dato conto dello scostamento, indicato i criteri utilizzati per l’attribuzione della categoria catastale e della classe e le caratteristiche proprie degli immobili, provvedendo ad evidenziare la qualità urbana ed ambientale della microzona e l’influenza sulla rendita catastale.

Si trattava di un riclassamento standardizzato e generalizzato per tipologia e localizzazione degli immobili che si limitava a riallineare al di sotto della soglia dello scostamento anomalo il rapporto tra il valore medio di mercato degli immobili e il corrispondente valore medio catastale. Questo differenziale veniva ridotto e riproporzionato in un rapporto più vicino a quello che connota le altre microzone in modo da ricondurre in misura meno marcata le differenze in termini di trattamento fiscale relativo a tali immobili.

Secondo la CTR, la variazione operata dall’Ufficio era da ricondursi, come sopra evidenziato, ad una coerente valutazione delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche degli immobili situati nella microzona e le specificazioni e indicazioni contenute nell’avviso erano sufficienti a rendere edotto il contribuente sui presupposti del riclassamento e ad esercitare concretamente il proprio diritto di difesa.

La sentenza veniva impugnata dalla società contribuente che eccepiva:

1. in via pregiudiziale, carenza di motivazione L. n. 323 del 2000, ex art. 7;

2. in via gradata, Violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, della L. n. 212 del 2000, art. 10 e dell’art. 53 Cost., commi 1 e art. 97 Cost..

Concludeva per l’annullamento senza rinvio della sentenza e, in via subordinata, per l’annullamento con rinvio per vizio di motivazione.

L’Agenzia si costituiva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso veniva eccepita la carenza di motivazione dell’atto. L’Ente impositore, attraverso la motivazione dell’atto di accertamento, doveva mettere il privato in condizione di comprendere l’iter logico-giuridico della pretesa esercitata, in modo da consentire l’esercizio del diritto di difesa. E mettere, altresì in condizione il giudice tributario di comprendere come l’Ente fosse pervenuto all’attribuzione di un valore, per consentire la verifica della correttezza del procedimento e della fondatezza della pretesa.

Tutto ciò nel caso in esame non era avvenuto, in quanto l’atto impugnato non aveva fornito alcuna indicazione in ordine al procedimento tecnico valutativo eseguito pe il riclassamentò. Inoltre, l’attribuzione della classe 5 (la classe più elevata), senza aver fornito chiarimenti aveva, in tale contesto, determinato, in modo arbitrario l’onere della tassazione.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

La questione di cui oggi si discute concerne il tema della motivazione del classamento. Come già ritenuto da questa Corte, con plurime ed ormai costanti pronunce, l’atto tributario del classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ogni singola unità in una data categoria e in una data classe, in base alle quali attribuire la rendita (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, e D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8); categoria e classe costituiscono quindi i due distinti segmenti dell’unitaria operazione del classamento. Nel caso in esame, l’Amministrazione ha proceduto d’ufficio al mutamento di classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui gli immobili sono situati, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali. In queste ipotesi la ragione giustificativa del mutamento di rendita non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo, comma 339, ed elaborate con la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005 (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005), cui sono allegate le linee guida definite con il concorso delle autonomie locali.

Sul punto si rileva come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 249 del 1 dicembre 2017, abbia ritenuto non irragionevole la scelta fatta dal legislatore di consentire una revisione del classamento per microzone, in quanto basata sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, tanto che il fattore posizionale già costituisce una delle voci prese in considerazione dal sistema catastale in generale. La modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona ha una indubbia ricaduta sulla rendita catastale ed il conseguente adeguamento, in presenza di un’accresciuta capacità contributiva, mira ad eliminare una sperequazione a livello impositivo.

La Corte Costituzionale, con la pronuncia indicata, ha fra l’altro affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ed ha, significativamente e chiaramente, ribadito la necessità di una provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione.

Riconosciuta la legittimità dello strumento in generale, se ne impone tuttavia un corretto utilizzo, che a giudizio di questa Corte non può prescindere da un adeguata valutazione, caso per caso, del singolo immobile, oggetto di riclassificazione. Poichè non è sufficiente il rispetto dei criteri generali previsti dalla norma, ma si richiede che l’attribuzione della nuova rendita venga contestualizzata in riferimento alle singole unità immobiliari, anche gli oneri motivazionali devono adeguarsi ad esigenze di concretezza e di analiticità, senza che possa ritenersi sufficiente una motivazione standardizzata, applicata indistintamente, che si limiti a richiamare i presupposti normativi in modo assertivo.

In tal senso, non può trovare accoglimento la tesi del ricorrente tendente a legittimare un procedimento di revisione generalizzato e massivo in quanto “non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento ai suddetti parametri di legge ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, esigendosi che detto obbligo motivazionale sia assolto in maniera rigorosa in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento, avente carattere “diffuso” (Vedi Cass. n. 3156 del 2015; n. 22900 del 2017; n. 16378, n. 23129, n. 28035 e n. 28076 del 2018; n. 9770 del 2019), ed ancora che ” In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione parziale dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano – come evidenziato anche dalla sentenza della Corte Cost. n. 249 del 2017 – deve indicare i motivi per i quali i valori considerati abbiano determinato il suddetto scostamento, facendo riferimento agli atti da cui ha tratto impulso l’accertamento, costituiti dalla richiesta del Comune e dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio, nonchè ai dati essenziali del procedimento estimativo delineati da tali fonti normative integrative che abbiano inciso sul classamento. ” (vedi Cass. n. 31829 del 2018 e,da ultimo Cass.19989/19; 19990/20; 22671/2019 tutte assunte nell’udienza del 7.5.2019).

In applicazione dei suindicati principi, a cui questa Corte intende conformarsi, non può ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento assunto dall’Ufficio, che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitare gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (qualità urbana ed ambientale della microzona nonchè caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende) e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto. (Vedi Cass. n. 25766 del 2018; n. 23789 del 2018; n. 17413 del 2018; n. 17412 del 2018; n. 8741 del 2018; n. 4903 e n. 10403 del 2019).

Su tale punto va dunque disatteso il precedente, rimasto isolato (Cass. n. 21176 del 2016), invocato dall’Ufficio secondo cui la revisione del classamento della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, non deve ritenersi condizionata alle specifiche tecniche dell’unità immobiliare, bensì esclusivamente ai parametri relativi alla microzona di appartenenza, salva la possibilità di prova contraria.

Il ricorso va pertanto accolto e decidendo nel merito, va accolto il ricorso originario. Considerato che le questioni giuridiche esaminate hanno trovato soluzione alla luce di interventi giurisprudenziali complessi, va disposta la compensazione delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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