Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29548 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 16/11/2018), n.29548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27599-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CARIM SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

e da:

CARIM SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M.

CLEMENTI 68, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA COZZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO ARGENIO;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 276/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 04 luglio 2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA D’OVIDIO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. CAR.IM. s.r.l., in liquidazione, con n. 44 separati ricorsi, successivamente riuniti, impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Foggia altrettanti avvisi di rettifica e liquidazione INVIM, con i quali era stato rettificato da Lire 912.540.000 a Lire 6.030.600.000, il valore finale, alla data del 31/12/1992, di un suolo sul quale insisteva un vecchio fabbricato.

La ricorrente eccepiva, in via preliminare, la nullità delle notifiche degli avvisi e la carenza di motivazione degli stessi e, nel merito, sosteneva la congruità del valore dichiarato, evidenziando che per gli stessi immobili era stata effettuata la dichiarazione di INVIM straordinaria al 31 ottobre 1991, basata sui valori catastali previsti dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, e non rettificata dall’Ufficio, e che tale valore al 31 dicembre 1992 era rimasto uguale, non essendo mutata la situazione dei luoghi.

Si costituiva l’Ufficio deducendo che il valore dato all’immobile alla data del 31 ottobre 1991 era quello automatico attribuito dall’UTE ad un fabbricato esistente, mentre al 31 dicembre 1992 il valore del medesimo immobile doveva ritenersi modificato, non potendo più attribuirsi ad esso il valore automatico del vecchio fabbricato, rilevando invece il valore del suolo edificatorio, in ragione del rilascio di autorizzazione edilizia alla costruzione di un nuovo fabbricato.

2. La C.T.P. di Foggia, con sentenza n. 49/11/06, respinte le eccezioni preliminari, accoglieva il ricorso nel merito, ritenendo congruo il valore dichiarato secondo il metodo “catastale” di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, in quanto lo stesso doveva ritenersi invariato tra la data del 31 ottobre 1991, in cui era stata effettuata la dichiarazione straordinaria INVIM, e la data del 31 dicembre 1992, considerato che la concessione edilizia era del 31 ottobre 1992 e che i lavori erano iniziati il 20 ottobre 1993.

3. L’Ufficio proponeva appello avverso tale pronuncia, ribadendo la legittimità degli avvisi di accertamento. La società proponeva a sua volta appello incidentale, riproponendo le eccezioni di nullità della notifica degli avvisi e la loro carenza di motivazione, entrambe disattese dalla sentenza impugnata.

4. Il giudizio di secondo grado si concludeva con sentenza n. 276/25/11 della CTR di Bari, la quale respingeva entrambi gli appelli.

5. Per la cassazione di tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso fondato su due motivi.

CAR.IM. s.r.l., in liquidazione, resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale subordinato fondato su due motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Con il primo motivo del ricorso principale è prospettata la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Lamenta la Agenzia ricorrente che la C.T.R., nel confermare quanto statuito dai primi giudici circa l’applicabilità, anche alla data del 31 dicembre 1992, del criterio del valore automatico del vecchio fabbricato determinato ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, avrebbe erroneamente fatto riferimento alla situazione di fatto esistente a tale data (ritenendo “credibile” che i lavori non fossero ancora iniziati e, comunque, mancante la prova che il vecchio fabbricato fosse stato abbattuto), posto che tali circostanze, peraltro secondo la ricorrente niente affatto provate, sarebbero comunque del tutto irrilevanti perche ciò che rileva, ai fini Invim, è la situazione giuridica (possibilità e vocazione edificatoria) e non quella di fatto.

1.1 Il motivo è infondato alla luce del principio, dal quale non si ravvisano motivi per discostarsi, enunciato da Cass., Sez. 5, 22 novembre 2001, n. 14785, Rv. 550507 – 01 (relativo all’imposta di registro ma applicabile anche ai fini INVIM, atteso il rinvio disposto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6, secondo il quale “il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52,comma 4, nella parte in cui esclude l’applicazione del criterio di determinazione automatica del valore dell’immobile trasferito ai terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, non si estende ai fabbricati, ancorchè in relazione agli stessi sia riconosciuta al proprietario, in forza di una concessione edilizia già rilasciata, la facoltà di abbattere e ricostruire”.

Tale jus edificandi, infatti, è inerente alla proprietà, e quindi già compreso nella stima fatta ai fini dell’accatastamento. Vero è che, nella sua ultima parte, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, aggiunge che la disposizione non si applica ai terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, ma tale esclusione riguarda, secondo la testuale previsione della norma, i terreni e non anche i fabbricati, ai quali non può pertanto essere estesa.

Correttamente, dunque, nel caso in esame la CTR ha fatto riferimento alla situazione di fatto, costituita dalla persistente presenza del vecchio fabbricato, in particolare ritenendo, con accertamento di fatto non censurabile (nè censurato) in questa sede, che difettava la prova dell’avvenuta demolizione del vecchio fabbricato.

A fronte di tale accertamento, infatti, in applicazione del sopra enunciato principio, risultava legittimo il ricorso al criterio di valutazione automatica, non discorrendosi di Invim su “terreni” (risultanti dalla demolizione del vecchio fabbricato), bensì su un “fabbricato” ancora esistente.

2. Il secondo motivo del ricorso principale si articola in due censure: “violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” e “insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Entrambe le censure si riferiscono alla parte di motivazione della sentenza impugnata in cui, a chiusura dell’esame sull’appello principale proposto dall’Agenzia, si afferma: “E’ da dire inoltre che con sentenza n. 323/03/02, passata in giudicato, è stato determinato il valore per altre quote dell’immobile in modo similare a quello accertato con la sentenza impugnata”.

Il motivo è inammissibile, atteso che tale parte della motivazione non contiene una autonoma ratio decidendi, ma è chiaramente volta solo a corroborare, ad abundantiam, la decisione assunta sulla base della circostanza che il vecchio fabbricato non era stato ancora abbattuto, come si evince dall’incipit stesso della frase in questione (“E’ da dire inoltre….”) e della sua collocazione in chiusura della motivazione sulla questione.

In proposito, deve ribadirsi il principio secondo il quale è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente una ratio decidendi della medesima. Infatti, un’affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass., sez. 1, 10/4/2018, n. 855, Rv. 648883 – 01; Cass., sez. L., 22 novembre 2010, n. 23635, Rv. 615018 – 01).

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale la società ha dedotto la inesistenza della notificazione per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e la conseguente decadenza per decorso del termine biennale per l’accertamento.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale la medesima società ha dedotto la nullità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione, con conseguente violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.1 I due motivi del ricorso incidentale, in quanto proposti solo in via gradata per il caso di accoglimento del ricorso principale, restano assorbiti dal rigetto di quest’ultimo.

4. Conclusivamente, è rigettato il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale;

– condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 13.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, dalla 5^ sezione civile della Corte di cassazione, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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