Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29548 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29548 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 20187-2016 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,
CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;
– ricorrente contro
COSTANZO MARIA;
– intimata avverso il decreto di omologa del TRIBUNALE di BARI, depositato il
04/03/2016 (RG. n. 16078/14);

Data pubblicazione: 11/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA -kRIENZO.
Rilevato:
che, con ricorso del 22.12.2014, Costanzo Maria presentava
istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 bis

riconoscimento del diritto al ripristino della prestazione di invalidità
civile ex art. 13 1. 118/71 e che il CTU officiato accertava lo stato di
invalida della predetta nella misura del 67 % a far data dalla visita di
verifica della invalidità civile del 29.4.2014;
che le conclusioni non erano seguite da manifestazione di
dissenso, con ricorso in base al sesto comma dell’art. 445 bis c.p.c.;
che il Tribunale adito omologava l’accertamento del requisito
sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del
Ctu , rilevando che la misura accertata era quella del 67% dalla data di
revisione, e poneva definitivamente a carico dell’INPS le spese di
procedura, liquidate per l’intero in euro 1200,00, per compenso di
avvocato, con distrazione in favore del procuratore;
che, con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., l’INPS impugna il
provvedimento suddetto in base a due motivi di impugnazione, cui
non ha opposto difese la Costanza, rimasta intimata;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
Considerato:
1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;
2.1. che l’istituto ricorrente si duole della violazione e falsa
applicazione degli artt. 91. 92, cpc, in relazione all’art. 445 bis cpc,
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c.p..c., per la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari previsti per il

osservando che la Costanzo era stata riconosciuta invalida al 67 %, e
che pertanto erano stati ritenuti insussistenti i presupposti sanitari della
prestazione assistenziale richiesta in sede di ripristino nel ricorso
introduttivo, sicché il giudice avrebbe dovuto, nel decreto di omologa,
prendere a riferimento l’esito a sé favorevole dell’accertamento

liquidazione delle spese di lite;
2.2. che con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa
applicazione degli artt. 100-112-445 bis cpc e degli art. 12 e 13 della
legge 118/71 per avere il giudice posto a carico dell’istituto le spese
pure essendo stata rigettata la domanda per l’accertamento della
sussistenza del requisito sanitario per la pensione o per il ripristino
dell’assegno;
3. che il Collegio ritiene che il ricorso sia manifestamente
fondato;
3.1 che, in tema di accertamento tecnico preventivo ai sensi
dell’art. 445 bis cod. proc. civ., questa Corte, a partire da Cass. n. 6084
del 2014, ha chiarito che il giudice, in mancanza di contestazioni e
salvo che non intenda rinnovare le operazioni o sostituire il
consulente, deve omologare l’accertamento sulla sussistenza o meno
delle condizioni sanitarie per l’accesso alla prestazione con decreto
inoppugnabile e non modificabile, contro il quale non è propotìibile
neppure ricorso straordinario ex art.111 Cost., giacché le parti, ove
intendano contestare le conclusioni del c.t.u., sono tenute a farlo, nel
termine fissato dal giudice, anteriormente al decreto di omologa,
precisando che è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai
sensi dell’art. 111 Cost. limitatamente alla statuizione sulle spese, sia
legali che di consulenza, trattandosi, solo con riferimento ad esse, di
provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti
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sanitario relativo all’indicato beneficio assistenziale, ai fini della

patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile. (v. tra le altre,
Cass. n. 6085 del 2014, n. 8878 del 2015);
3.2. che, nella specie, il ricorso straordinario è quindi ammissibile;
3.3. che, come già rilevato il Giudice adito ha provveduto, nel
decreto di omologa, alla statuizione sulle spese legali ponendole per

totalmente vittorioso, avendo il C,TU rilevato la sussistenza di un grado
di invalidità (67%) insufficiente al ripristino del beneficio assistenziale;
3.4. che vi è dunque una evidente e totale soccombenza della
parte che ha intrapreso l’accertamento tecnico preventivo di cui all’art.
445 bis cod. proc. civ., volto all’accertamento del presupposto sanitario
utile al riconoscimento dei benefici suindicati;
3.5. che pertanto l’Istituto non poteva essere condannato al
pagamento delle spese, posto che la pronuncia di cui all’art. 445-bis,
comma 5, c.p.c., deve essere coordinata con il principio generale sulla
soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sicché la parte totalmente
vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle
spese in favore della controparte (cfr., Cass. 8 giugno 2015, n. 11781;
Cass. 2 luglio 2015, n. 13550 e, da ultimo Cass. 10.6.2016 n. 12028);
che nel vizio denunciato è incorsa dunque la decisione impugnata
nel ravvisare la soccombenza dell’INPS;
3.6 che, poiendo’ la causa essere decisa nel merito, alla luce della
rilevata insussistenza di idonea dichiarazione resa dalla Costanzo e
dalla stessa personalmente sottoscritta ai sensi dell’art. 152 disp att.
cpc, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla
cassazione del provvedimento in parte qua consegue che le spese
relative al procedimento per ATP e quelle di CTU siano poste a carico
della predetta nella stessa misura di quella indicata nel provvedimento;

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l’intero a carico dell’Inps, pur essendo indubbio che l’Istituto fosse

4. che le spese di lite del presente giudizio di legittimità, in assenza
di comunicazione di variazioni reddituali rilevanti ai fini dell’ esonero
(cfr. Cass. 26.72011 n. 16284, Cass. 20.9.2013 n. 21630), possono
essere compensate tra le parti in considerazione del comportamento
processuale della Costanzo, che non ha resistito al ricorso dell’Istituto;

accoglie il ricorso, cassa l’impugnato provvedimento in relazione
al capo sulle spese e, decidendo nel merito, pone le spese di lite e
quelle di CTU a carico della Costanzo nella stessa misura di quelle
poste a carico dell’INPS.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Cosi’ deciso in ROMA, in data 8.11.2017
Il Presidente
Dott. _Adriana Doronzo

ecce.e_

P.Q.NI.

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