Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29547 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 16/11/2018), n.29547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24558-2011 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE

MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO GIORDANO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 353/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 20/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

13 settembre 2018 dal Consigliere Dott. PAOLA D’OVIDIO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con atto depositato in data 28 novembre 2008, M.A. proponeva ricorso avverso il ruolo esattoriale e l’iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà, sito in Mondragone (NA), avvenuta a seguito del mancato pagamento di n. 16 cartelle esattoriali per la somma complessiva di Euro 45.555,87, chiedendo la declaratoria di nullità del ruolo e la cancellazione dell’ipoteca, sull’assunto di non aver mai ricevuto notifica delle cartelle impugnate.

2. Con sentenza n. 345/2010, la CTP di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso, disponendo la riduzione dell’iscrizione ipotecaria, a cure e spese dell’Equitalia Polis s.p.a., ad Euro 28.201,70.

In particolare, la CTP osservava che solo una delle n. 16 cartelle oggetto di ricorso, e precisamente la cartella esattoriale n. (OMISSIS), di Euro 19.354,17, doveva ritenersi non regolarmente notificata, in quanto l’atto notificando risultava consegnato a persona qualificatasi come portiere, adempimento al quale sarebbe dovuta seguire la spedizione della raccomandata a/r necessaria a perfezionare il procedimento notificatorio, circostanza nella specie non provata dalla Equitalia Polis s.p.a.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello Equitalia Polis s.p.a. assumendo la inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto tardivamente presentato rispetto alla data di iscrizione ipotecaria, e sostenendo la regolarità della notifica anche della cartella esattoriale in relazione alla quale era stato accolto il ricorso in primo grado.

4. Con sentenza n. 353/2011, depositata il 20 giugno 2011, la CTR rigettava l’appello.

5. Avverso tale pronuncia la Equitalia Polis s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. La resistente non ha depositato difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la “violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 346 del 1992, art. 19, lett. d), del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2 e dell’art. 112 c.p.c.”.

La doglianza si articola in due profili: in primo luogo, si assume che il solo estratto di ruolo non sarebbe atto autonomamente impugnabile, con conseguente inammissibilità della sua impugnazione, e che la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi su tale eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata da Equitalia; inoltre, si lamenta che la CTR avrebbe confermato la riduzione dell’iscrizione ipotecaria disposta dai primi giudici, nonostante che la domanda della contribuente fosse “diretta unicamente all’accertamento della tardiva notificazione delle cartelle del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25, ed alla conseguente cancellazione del provvedimento di iscrizione ipotecaria”.

1.2 Il ricorso è infondato.

Quanto alla prima censura in cui si articola il motivo, relativa alla omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del ricorso avverso il solo estratto di ruolo, va in primo luogo rilevato che la ricorrente non ha indicato in quale atto processuale tale questione sarebbe stata sollevata, nè gli esatti termini in cui sarebbe stata proposta, essendosi limitata ad affermare che “sia in primo che in secondo grado le Commissioni giudicanti non si sono pronunciate circa l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso avverso il solo estratto di ruolo” (pag. 2 del ricorso).

Ciò rende inammissibile tale profilo di censura, atteso che, affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’ eccezione autonomamente apprezzabili e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività. (Cass., sez. 6-5, 4/3/2013, n. 5344, Rv. 625408 – 01)

In ogni caso, l’eccezione è anche infondata atteso che, nella specie, la cartelle erano state emesse, ancorchè se ne assumesse l’omessa notifica, ed era stata conseguentemente effettuata anche la relativa iscrizione ipotecaria, di qui l’interesse alla relativa impugnazione.

Ciò in quanto, se è vero che l’estratto di ruolo è atto interno all’Amministrazione e pertanto non può essere oggetto di autonoma impugnazione, è altresì vero che esso può (e deve) essere impugnato unitamente all’atto impositivo, come avvenuto nella specie (V. Cass., sez. 6-5, 22 settembre 2017, n. 22184, Rv. 629731 – 01).

In particolare, si attaglia alla presente fattispecie il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, u.p. comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione Cass. S.U. 2 ottobre 2015, n. 19704, Rv. 636309 – 01).

1.3 Con riferimento al secondo profilo in cui si articola il motivo, relativo alla disposta riduzione della iscrizione ipotecaria a fronte di una domanda diretta alla cancellazione tolti court del provvedimento di iscrizione, è appena il caso di ricordare il principio, reiteratamente affermato da questa Corte e condiviso dal Collegio, secondo il quale non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorchè il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto (Cass., sez. 2, 08/05/2018, n. 11012, Rv. 648231 – 01; Cass., sez. 2, 30/09/2015, n. 19502, Rv. 636568 – 01; Cass., sez. 2, 5/11/2009, n. 23490, Rv. 610624 – 01).

Nella specie, peraltro, la CTR ha semplicemente attribuito un minus (la riduzione dell’iscrizione ipotecaria) rispetto alla più ampia richiesta originariamente formulata dalla contribuente (cancellazione della medesima iscrizione), la cui causa petendi è pertanto rimasta inalterata ed il cui petitum ontologicamente conteneva l’implicita richiesta di una attribuzione minore, e ciò senza neppure necessità di procedere ad una diversa qualificazione dei fatti prospettati.

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 4.100,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, dalla 5^ sezione civile della Corte di cassazione, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA