Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29547 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29547 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 20183-2016 proposto da:
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ISTVit Fin NA/IONALE DELLA PREV IDEN

SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati E:\L\NUELA CAPANNOLO,
CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI;
– ricorrente contro
SERVIDDIO INL\RL-k;
– intimata avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il
02/03/2016, emesso nel procedimento iscritto al n. 2945/2015 R.G.;

Data pubblicazione: 11/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
Rilevato:
che, con ricorso del 9.3.2015 Serviddio Maria presentava istanza
per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., ai

riconoscimento del diritto al ripristino dell’assegno di invalidità civile
ex art. 13 1. 118/71 e del diritto all’indennità di accompagnamento e
che il CTU officiato accertava lo stato di invalida della predetta nella
misura del 60 % a far data dalla visita di verifica della invalidità civile
del 18.12.2014;
che le conclusioni non erano seguite da manifestazione di dissenso
e cla ricorso in opposizione in base al sesto comma dell’art. 445 bis
c.p.c.;
che il Tribunale adito omologava l’accertamento del requisito
sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del
Ctu, rilevando che la misura accertata era inferiore a quella
riconosciuta dalla commissione medica di prima istanza e poneva
definitivamente a carico dell’INPS il 50% delle spese di procedura —
compensate per la residua metà — liquidate per l’intero in euro 1400,00,
per compenso di avvocato;
che, con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., l’INPS impugna il
provvedimento suddetto in base a due motivi di ricorso, cui non ha
opposto difese la Serviddio, rimasta intimata;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
Considerato:

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fini della verifica della sussistenza dei -requisiti sanitari previsti per il

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;
2.1. che l’istituto ricorrente si duole della violazione e falsa
applicazione degli artt. 91. 92, 113 e 116 cpc, 152 disp.att,cpc e 2697
c. c., osservando che la Serviddio era stata riconosciuta invalida al 60

delle prestazioni richieste con la domanda in sede di ripristino, sicchè il
giudice avrebbe dovuto, nel decreto di omologa, prendere a
riferimento l’esito a sé favorevole dell’accertamento sanitario relativo
agli indicati benefici assistenziali, ai .fini della liquidazione delle spese di
lite;
2.7. che con il secondo motivo, viene dedotta violazione dell’art.
152 disp att. cpc, in relazione all’art. 445 bis cpc, per avere il.giudice
posto a carico dell’istituto le spese dell’espletata CTU pure essendo
stata rigettata la domanda sia di accertamento della sussistenza del
requisito sanitario per il ripristino dell’assegno, sia per il
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e pur non avendo
la ricorrente reso idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione delle
condizioni reddituali ai fini dell’esenzione dal pagamento delle spese;
3. che il Collegio ritiene che il ricorso sia manifestamente
fondato;
3.1 che, in tema di accertamento tecnico preventivo ai sensi
dell’art. 445 bis cod. proc. civ., questa Corte, a partire da Cass. n. 6084
del 2014, ha chiarito che il giudice, in mancanza di contestazioni e
salvo che non intenda rinnovare le operazioni o sostituire il
consulente, deve omologare l’accertamento sulla sussistenza o meno
delle condizioni sanitarie per l’accesso alla prestazione con decreto
inoppugnabile e non modificabile, contro il quale non è proponibile
neppure ricorso straordinario ex art.111 Cost., giacché le parti, ove
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e che pertanto erano stati ritenuti insussistenti i presupposti sanitari

intendano contestare le conclusioni del c.t.u., sono tenute a farlo, nel
termine fissato dal giudice, anteriormente al decreto di omologa,
precisando che è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai
sensi dell’art. 111 Cost. limitatamente alla statuizione sulle spese, sia
legali che di consulenza, trattandosi, solo con riferimento ad esse, di

patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile. (v. tra le altre,
Cass. n. 6085 del 2014, n. 8878 del 2015);
3.2. che, nella specie, il ricorso straordinario è quindi ammissibile;
3.3. che, come già rilevato, infatti, il Giudice adito ha provveduto,
nel decreto di omologa, alla statuizione sulle spese legali ponendole, sia
pure per la metà, a carico dell’Inps, pur essendo indubbio che l’Istituto
fosse totalmente vittorioso, avendo il CTU rilevato la sussistenza di un
grado di invalidità (60%) inferiore a quello accertato dalla commissione
medica ed insufficiente al ripristino del beneficio assistenziale;
3.4. che vi è, dunque, una evidente e totale soccombenza della
parte che ha intrapreso l’accertamento tecnico preventivo di cui all’art.
445 bis cod. proc. civ., volto all’accertamento del presupposto sanitario
utile al riconoscimento dei benefici suindicati;
3.5. che pertanto l’Istituto non poteva essere condannato al
pagamento delle spese, posto che la pronuncia di cui .all’art. 445-bis,
comma 5, c.p.c., deve essere-coordinata con il principio generale sulla
soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sicché la parte totalmente
vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle
spese in favore della controparte (cfr., Cass. 8 giugno 2015, n. 11781;
Cass. 2 luglio 2015, n. 13550 e, da ultimo Cass. 10.6.2016 n. 12028);
che non è stata contestata la disposta parziale compensazione ma
unicamente l’accollo del residuo 50% all’INPS;

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provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti

che nel vizio denunciato è incorsa dunque la decisione impugnata
nel ravvisare la parziale soccombenza dell’INPS, con la conseguenza
che la stessa va cassata in parte qua;
3.6 che, potendo la causa decidersi nel merito, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, e alla luce della rilevata

personalmente sottoscritta ai sensi dell’art. 152 disp att. cpc, va
disposto l’esonero dell’assistita dal pagamento delle spese
erroneamente poste a carico dell’istituto;
3.7. che in materia di accertamento tecnico preventivo, ai sensi
dell’art. 445 bis c.p.c., le spese di consulenza tecnica di ufficio non
possono gravatesul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di
cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. 5.8.2016 n. 16515);
4. che la controricorrente è esonerata anche dal pagamento delle
spese del presente giudizio di legttimità;

accoglie il ricorso, cassa l’impugnato provvedimento in relazione
al capo sulle spese e, decidendo nel merito, dichiara non dovute dal
Serviddio le spese dell’ATP. Nulla p’er le spese del presente giudizio di
legittimità.
Così deciso in koma in data 8 novembre 2017
Il Presidente
Dott. Adriana Doronzo
il

74-o l (c,),U

sussistenza di idonea dichiarazione resa dalla Serviddio e dalla stessa

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