Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29546 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29546 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 15143-2016 proposto da:

NLMORIELLO ROSETTA, elettivamente domiciliata in RONLk, VIA
DELLE ACACIE n.13, c/o Centro CM’, presso l’avvocato
GIANCARLO DI GENIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
FELICE AMATO;

– ricorrente contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARLA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli
avvocati ANTONINO

SGROI, LELIO i.\L-kRITATO, CARLA

Data pubblicazione: 11/12/2017

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE NIATANO,
ESTER ADA SCIPLINO;

– resistente avverso la sentenza n. 1532/2015 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
Rilevato:
che Maioriello Rosetta, premesso di aver lavorato alle dipendenze
dell’azienda agricola “La Speranza Società Agricola a r.l.” nell’anno
2004 per 102 gg., conveniva l’I.N.P.S. dinanzi al Giudice del lavoro di
Salerno e chiedeva la reiscrizione del proprio nominativo negli elenchi
dei braccianti agricoli del Comune di residenza per tale anno;
che il Tribunale accoglieva la domanda e condannava parte
resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 450,00;
che avverso tale decisione proponeva impugnazione la Maioriello
in relazione alla non corretta determinazione del compenso
professionale;
che la Corte di appello di Salerno, in accoglimento dell’appello ed
in parziale riforma dalla sentenza del Tribunale, rideterminava le spese
di lite del primo grado in complessivi euro 2250,00 oltre rimborso
spese generali del 12,5% e, sulla condivisibilità del rilievo dell’I.N.P.S.
in ordine alla sussistenza di un comportamento necessitato dell’Istituto
a fronte, tra l’altro, di una condotta datoriale violativa di obblighi
giuridici, reputava assistita da validi motivi per la deroga al principio
della soccombenza la totale compensazione delle spese del secondo
grado di giudizio;

Ric. 2016 n. 15143 sez. ML – ud. 08-11-2017
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SALERNO, depositata il 11/12/2015;

che di tale decisione la Maioriello chiede la cassazione sulla base di
unico motivo, cui non ha opposto difese l’I.N.P.S, che ha depositato
solo procura speciale in calce al ricorso notificato;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza

depositato memoria;
Considerato:
1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;
2. che, con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., e nullità della sentenza per
mancata o apparente motivazione, con violazione dell’art. 132, 40
comma, cpc, lamentando il malgoverno delle spese processuali del
secondo grado del giudizio, compensate per intero dal giudice del
gravame sulla base di una motivazione avulsa dall’andamento
complessivo del giudizio di appello ed evidenziando che non
sussistevanó le gravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 92 nel testo
ratione temporis vigente;
3. che ritiene il Collegio si debba dichiarare la manifesta
fondatezza del ricorso;
4. che al procedimento si applica l’art. 92 cod. proc. civ. nel testo
modificato dalla legge n. 69 del 2009 applicabile alle controversie
introdotte in primo grado, come quella per cui è causa, dopo l’entrata
in vigore della novella e dunque dal 4 luglio 2009;
5. che è proprio la condotta dell’Inps che ha costretto la parte,
risultata poi totalmente vittoriosa, ad adire l’autorità giudiziaria ed a
richiedere i mezzi istruttori volti a dimostrare l’esistenza del rapporto
di lavoro negato dall’Inps;
Ric. 2016 n. 15143 sez. ML – ud. 08-11-2017
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in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha

6. che il potere discrezionale del Giudice nel ravvisare elementi per
la compensazione delle spese dei gradi di giudizio non risulta, pertanto,
adeguatamente e logicamente motivato e non si sottrae, pertanto, alle
censure svolte dalla ricorrente, incentrate, inoltre, sull’esito del giudizio
prime cure che ha ritenuto fondato il diritto alla reiscrizione nell’elenco

disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo;
7. che la deroga al principio della soccombenza, con la
compensazione parziale o per l’intero delle spese di giudizio, può
trovare giustificazione nella sussistenza della soccombenza reciproca o
di gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione;
8.

che la motivazione addotta dalla Corte d’Ap .pello, nel fare

riferimento, quale ragione per la compensazione, a non meglio chiarite
vicende estranee al giudizio, viola, con motivazione non adeguata, il
richiamato precetto normativo, atteso che in tema di spese giudiziali, le
“gravi ed eccezionali ragioni” da indicarsi esplicitamente nella
motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma
2, (nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2), il
giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non
possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento
contenzioso applicato ne’ dalle particolari disposizioni processuali che
lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o
aspetti della controversia decisa (Cass., n. 26987 del 2011; Cass.
2641/2014) e non in considerazioni che nella specie non rispecchiano
la specificità della questione devoluta, limitata alla misura delle spese
liquidate in primo grado;
9. che, nella specie, il decisum della Corte territoriale non è
coerente con i richiamati precedenti, onde, in conformità alla proposta

Ric. 2016 n. 15143 sez. ML – ud. 08-11-2017
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nominativo dei lavoratori agricoli, negato dall’INPS con il

del relatore, il ricorso va accolto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n.
5 , cod. proc. civ.;
10. che, non essendo, poi, necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la causa può essere decisa nel metto, ponendosi le spese del giudizio di
secondo grado a carico della parte soccombente INPS nella misura

professionali vigenti; con distrazione in favore del procuratore
dichiaratosi antistatario.
11. che, in ragione della soccombenza, le spese del presente
giudizio sono ugualmente poste a carico dell’INPS e liquidate in
dispositivo;
P.Q.1\1.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte qua, e,
decidendo nel merito, condanna l’INPS al pagamento, in favore di
Maioriello Rosetta, delle spese del giudizio di appello liquidate in
complessivi I’mro 915,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge
con distrazione in favore dell’Avvocato 1′. Amato. Condanna l’INPS
al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio
di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed curo 893,00 per
compensi professionali, oltre accessori di legge, nonché al rimborso
delle spese forfetarie in misura del 15%.
Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2017

indicata in dispositivo e determinata con riferimento alle tariffe

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