Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29545 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 03/07/2018, dep. 16/11/2018), n.29545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30462/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

G.B. INTERNATIONAL GROUP s.r.l.;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania sez. Staccata di Salerno n. 609/9/10 depositata il

1/12/2010, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

3/7/2018 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha respinto l’appello dell’Ufficio e confermato la sentenza di prime cure che ha annullato l’atto impugnato;

– con tal atto l’Erario pronunciava il diniego dell’istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis non avendo il contribuente provveduto all’integrale pagamento di tutte le somme dovute;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria, affidato a un unico motivo;

– il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il solo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR erroneamente ritenuto che il mancato pagamento delle somme dovute in forza dell’adesione al condono legittimi unicamente l’iscrizione a ruolo di dette somme, senza che si verifichino gli effetti ostativi alla definizione delle annualità d’imposta; il motivo è all’evidenza fondato;

– come già sancito da questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26683 del 22/12/2016) il condono fiscale L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis che costituisce una forma di condono clemenziale, è condizionato all’integrale versamento di quanto dovuto, sicchè il pagamento parziale delle somme indicate nella dichiarazione integrativa ne comporta il mancato perfezionamento e non fa venir meno l’illiceità della condotta, neppure limitatamente alle somme parzialmente corrisposte, ma, al contrario, porta ad emersione il definitivo ed originario inadempimento dell’obbligazione tributaria, legittimando la pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione finanziaria commisurata all’intero importo dell’imposta non versata nei termini di legge;

– la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tal principio, e conseguentemente andrà cassata; non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può esser decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente;

– le spese delle fasi di merito vanno compensate perchè l’orientamento giurisprudenziale si è consolidato successivamente alla proposizione del ricorso; quelle del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del giudizio del contribuente;

liquida le spese del presente grado in Euro 6.000 per compensi oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente, compensa le spese delle fasi di merito.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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