Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29545 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29545 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 14546-2016 proposto da:
FERLAINO ORNELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE TRASTEVERE n.173 Sc. E, presso lo studio dell’avvocato
MARIA PIA TONATA, rappresentata e difesa dall’avvocato
PASQUALE MANTELLO;

– ricorrente contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARLA n.29, presso la sede dell’AVVOCATURA CENTRALE
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e
disgiuntamente dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO,
CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI;

Data pubblicazione: 11/12/2017

- controricorrente avverso la sentenza n. 1226/2015 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 17/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

con sentenza del 17.12.2015, la Corte di appello di Catanzaro, in
riforma della decisione di primo grado, accoglieva per quanto di
ragione la domanda proposta da Ferlaino Ornella – che aveva proposto
domanda amministrativa (1.2.2008) per il riconoscimento dell’assegno
di invalidità civile, azionato in via giudiziale il 28.9.2009 —
riconoscendone il diritto al beneficio richiesto con decorrenza dal
marzo 29.1.2009, in conformità alle conclusioni peritali, e disponendo
la integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di
giudizio;
di tale decisione chiede la cassazione la Ferlaino limitatamente al capo
sulle spese di lite, affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui
oppone difese l’INPS, con controricorso;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la
FerlaMo ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, 2° co., cpc;
Considerato che:
1. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
2. si censura la sentenza della Corte di Catanzaro per violazione degli
artt. 91, co. 1, e 92, co. 2, cpc, sul rilievo che, pure avendo pienamente
riconosciuto le ragioni dell’ assistita in ordine alla sussistenza dei
requisiti utili al riconoscimento del beneficio invocato e quindi

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Rilevato che:

condannato l’istituto al pagamento della prestazione come per legge a
far data dal 29.1.2009, ha errato nel dichiarare la compensazione delle
spese di entrambi i gradi del giudizio, senza dare alcuna contezza di
quest’ultima decisione, pure essendo stata la decorrenza del beneficio
fissata da data anteriore al giudizio di gravame, non sussistendo né una

eccezionali ragioni per la compensazione;
3. la censura è da ritenere infondata, atteso che la previsione dell’art.
92 co 2, sostituita dall’ art. 45, co. 11, della legge 18.6.2009 n. 69, in
vigore dal 4.7.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati come quello in
esame dopo tale data, (ex art. 58 c. 1, 1. 69/2009), consente la
compensazione delle spese di lite “‘se vi è soccombenza reciproca o
concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate
nella motivazione”;
4. il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza
impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della
pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese
processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito
complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera,
ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e
globale, sicché viola il principio di cui all’art. 91 cod. proc. civ., il
giudice. di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di
giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Cass. 6259 del
18/03/2014);
5. nella specie correttamente si è dato risalto all’esito complessivo
della lite, e la decisione impugnata non viola il precetto di cui all’art. 92,
2° comma nella versione applicabile, atteso che il giudice di appello ha
compensato le spese del doppio grado, in considerazione della stabilita
decorrenza del beneficio, che è stata parzialmente favorevole
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soccombenza reciproca, né altri giusti motivi, né tantomeno gravi ed

all’odierno ricorrente, con motivazione idonea ad estrinsecare le
ragioni sottese alla statuizione;
6. il provvedimento contiene la esplicitazione delle giuste ragioni che,
in presenza della reciproca soccombenza, giustificano la
compensazione delle spese, atteso che, con riferimento alle

parziale soccdmbenza della parte privata, idonea a giustificare la
compensazione delle spese, sia nell’ipotesi in cui il requisito sanitario
sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell’ipotesi in cui,
ancorché esso sia’ risultato sussistente da epoca anteriore a tale
donianda, qiiesta abbia avuto ad oggetto il conseguimento della
prestazione da data anteriore a quella in cui l’anzidetto requisito risulta
essersi perfezionato (ai sensi dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per
effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma
anteriore al procedimento giudiziale” (cfr. Cass. n. 7716/2003,
19343/2004 e 9080/2009, 7307/2011); tale principio risulta ribadito da
ultimo da Cass. 21.12.2016, secondo cui, nelle controversie
assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una
decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una
parzialità dell’accoglimento meramente quantitativo, realizza una
soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione,
parziale o totale, delle spese di lite;
7. anche rispetto all’accoglimento della subordinata, decisione assunta
nel giudizio di gravame, aveva, dunque, buone ragioni di resistere
l’INPS, atteso che rispetto alla decorrenza richiesta con la domanda
principale si è registrata comunque una limitazione della pretesa per la
parte vittoriosa;
8. inoltre, la valutazione delle proporzioni della soccombenza
reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali
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controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste

debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art.

92,

secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del
giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non
essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la
domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del

9. ‘pertanto, considerato che le ragioni esposte in memoria non
rilevano ai fini di una decisione difforme dal contenuto della proposta
del relatore, ai sensi dell’art. 375, n. 5, c.p.c, deve respingersi il ricorso
della Ferlaino, con esonero della soccombente dalle spese del presente
giudizio, stante la dichiarazione in calce al ricorso . , personalmente
sottoscritta, ai sensi dell’art. 152 disp att cpc;.
10. sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, dPR
115 del 2002;
PQM
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art.13, commalbis, del
citato D.P.R..
Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2017

soccombente(cfr. Cass. 31.1.2014 n. 2149);

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