Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29544 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 14/11/2019), n.29544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28245-2017 proposto da:

G.M.C., G.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CALABRIA, 56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

BONARRIGO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIAMBATTISTA DI

BLASI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS), domiciliata in ROMA presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE CARMELO CUCINOTTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 670/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 15/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

G.A. e G.M.C. deducevano di avere avviato un primo giudizio nei confronti della (OMISSIS) S.r.l., quando era ancora in bonis, al fine di accertare la simulazione delle vendite in favore della società di alcuni terreni di proprietà degli attori, in quanto dissimulanti una permuta con alcuni degli appartamenti che la società avrebbe realizzato sui terreni stessi.

Chiedevano quindi emettersi sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., in relazione agli appartamenti di cui alla permuta, e ciò giusta scrittura privata del (OMISSIS).

Interrottosi il giudizio per il fallimento della convenuta, in sede di riassunzione gli attori chiedevano anche pronunciarsi la risoluzione del contratto con la condanna al rilascio dei terreni. Il Tribunale di Messina con la sentenza n. 4367/2001 rigettava la domanda di adempimento atteso il fallimento della società e rilevava l’inammissibilità, in quanto nuova, della domanda di restituzione dei beni.

Quindi con la domanda introduttiva del presente giudizio gli attori riproponevano la domanda relativa alla simulazione della vendita dei terreni, e chiedevano dichiararsi la risoluzione per inadempimento della società fallita, con la condanna alla restituzione degli immobili alienati.

Il Tribunale di Messina con la sentenza n. 1435/2009 rigettava la domanda di risoluzione in quanto proposta dopo la dichiarazione di fallimento.

Avverso tale sentenza i G. hanno proposto appello e la Corte d’Appello di Messina ha rigettato il gravame con la sentenza n. 670 del 15/11/2016.

In merito alla deduzione di parte appellante secondo cui il curatore subentrava nella medesima posizione del fallito, quando sono rivolte nei suoi confronti domande di risoluzione, annullamento o simulazione di contratti intervenuti quando l’impresa era ancora in bonis, la sentenza di appello richiamava l’orientamento di legittimità secondo cui il curatore ha il dovere di non disperdere il patrimonio del fallito, assumendo quindi la posizione di terzo rispetto alle domande di risoluzione proposte dopo la dichiarazione di fallimento, così che la pretesa vantata dagli attori non poteva avere seguito.

Quanto invece alla diversa deduzione secondo cui nella fattispecie era intervenuta la trascrizione della domanda prima del fallimento, assicurando quindi la proseguibilità del giudizio anche nei confronti della curatela, i giudici di appello osservavano che la domanda in relazione alla quale era intervenuta la trascrizione era stata rigettata, sicchè la trascrizione aveva perso la sua efficacia, dovendosi anche rilevare che quella proposta era una domanda diversa da quella avanzata nell’altro precedente giudizio.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione G.A. e G.M.C..

La curatela del fallimento della (OMISSIS) S.r.l. ha resistito con controricorso.

Preliminarmente deve darsi atto del tardivo deposito della memoria di parte controricorrente pervenuta in cancelleria solo in data 10/6/2019, non potendosi quindi tenere conto del suo contenuto ai fini della decisione, anche per quanto attiene alle spese di lite.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 72, ribadendosi la tesi, già sostenuta in appello, secondo cui il curatore nel caso di specie opera quale successore del fallito, dovendosi quindi escludere che in relazione alla domanda di risoluzione proposta si stia occupando della ricostituzione del patrimonio fallimentare.

Dal che ne discende anche l’ammissibilità dell’azione di risoluzione avanzata.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo la Corte d’Appello deciso la causa in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte ma senza che il ricorso offra elementi per mutare l’orientamento di legittimità.

La sentenza impugnata, ha appunto ritenuto che l’azione di risoluzione promossa da parte dei ricorrenti per la prima volta solo dopo la dichiarazione di fallimento non fosse proponibile, avendo a tal fine richiamato il costante orientamento di legittimità per il quale (cfr. Cass. n. 4365/2001) dopo il fallimento del compratore il venditore non può proporre domanda di risoluzione del contratto ancorchè con riguardo a pregresso inadempimento del compratore, stante l’indisponibilità dei beni già acquisiti al fallimento, a tutela della “par condicio”. Tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi di domanda diretta a far accertare, sempre con riferimento ad un inadempimento anteriore, l’avveramento di una condizione risolutoria del contratto con la conseguenza che, anche in tal caso, la domanda è esperibile soltanto prima della dichiarazione di fallimento. Infatti, la pronuncia di risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive, produrrebbe effetti restitutori lesivi del principio del paritario soddisfacimento di tutti i creditori e di cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche. Ciò avviene anche nel caso in cui si intenda far valere, dopo l’apertura della procedura concorsuale, una clausola risolutiva espressa ostandovi la stessa “ratio” che impedisce la proponibilità della domanda di risoluzione contrattuale.

A tale regola fa eccezione la sola ipotesi in cui (cfr. Cass. n. 3953/2016) le domande di simulazione e risoluzione contrattuale, siano state trascritte anteriormente alla dichiarazione di fallimento della parte convenuta in giudizio, potendo il processo proseguire legittimamente con il rito ordinario attesa l’opponibilità della relativa sentenza alla massa dei creditori in ragione dell’effetto prenotativo della trascrizione.

Trattasi di principio che risulta essere stato più volte ribadito dalla Corte che anche di recente ha confermato che (cfr. Cass. n. 19914/2017) dopo il fallimento del debitore, il creditore non può proporre domanda di risoluzione del contratto, neanche nell’ipotesi diretta ad accertare – con riferimento ad inadempimento anteriore – l’avveramento di una condizione risolutoria, a meno che la domanda non sia stata introdotta prima della dichiarazione di fallimento, atteso che la relativa pronuncia produrrebbe altrimenti effetti restitutori e risarcitori lesivi del principio di paritario soddisfacimento di tutti i creditori e di cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche (per la giurisprudenza meno recente, si veda Cass. n. 376/1998; Cass. n. 7178/2002).

Il motivo di ricorso non si confronta affatto con le affermazioni contenute in sentenza, assumendo apoditticamente che si tratti di un orientamento errato e che debba in ogni caso attribuirsi la qualità di successore del fallito al curatore facendo richiamo ad un precedente di questa Corte (Cass. n. 7153/1992) che oltre a riferirsi all’ipotesi di liquidazione coatta amministrativa, concerne la diversa ipotesi in cui prima della procedura concorsuale sia già intervenuta una risoluzione consensuale del contratto stipulato dall’impresa sottoposta alla procedura.

Manca nell’atto di parte qualsivoglia motivata critica alla tesi fatta propria dai giudici di merito, che come detto riprende la giurisprudenza di questa Corte, limitandosi a contrapporre in maniera del tutto apodittica la bontà della diversa tesi sostenuta nei gradi di merito, senza nemmeno avvedersi della necessità di dover distinguere a seconda che la domanda di risoluzione sia proposta prima o dopo la dichiarazione di fallimento che è l’elemento che discrimina tra accoglibilità o meno della domanda de qua.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2644 c.c., e la nullità della sentenza per omessa motivazione.

Si assume che in realtà i G. avevano provveduto a trascrivere la domanda relativa al primo giudizio intentato nei confronti della società ancora in bonis, e che mirava all’esecuzione in forma specifica degli obblighi derivanti dalla permuta dissimulata. Ne deriva che a quella data non avevano interesse a richiedere la risoluzione del contratto e non poteva non tenersi conto del fatto che l’interesse a coltivare la risoluzione del contratto era sopravvenuto alla dichiarazione di fallimento.

Anche tale motivo deve essere disatteso.

I giudici di merito hanno correttamente rilevato la differenza tra la trascrizione della domanda di simulazione e la domanda di risoluzione in questa sede proposta, escludendo quindi che gli effetti della prima potessero estendersi alla seconda.

Le critiche dei ricorrenti inoltre non si confrontano affatto con l’altro principio pur affermato dai giudici di appello – le cui argomentazioni denotano l’evidente infondatezza della denuncia di difetto di motivazione – secondo cui, stante il rigetto della prima domanda avanzata dagli attori, gli effetti prenotativi legati alla prima trascrizione erano ormai venuti meno, affermazione questa che non è stata contestata in motivo, e che vanifica l’intero impianto argomentativo dei G. che vorrebbe legare pur sempre alla prima trascrizione la possibilità di proporre validamente nei confronti della curatela la diversa domanda di risoluzione.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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