Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29544 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29544 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 13671-2016 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati NL-‘URO RICCI, ENIANUELA
CAPANNOLO, CLEMENTINA PULII;
– ricorrente contro
SCACCO CONCFXTA;

– intimata avverso la sentenza n. 10526/2015 del TRIBUNALE di RONIA,
depositata 1’01/12/2015;

Data pubblicazione: 11/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
Rilevato che:
il Tribunale di Roma, in sede di giudizio di opposizione all’ATP,
contenente domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del requisito

concessione dell’indennità di accompagnamento, ha rigettato tale
ultima pretesa e, sul presupposto che Scacco Concetta si trovasse nelle
condizioni di inabilità permanente a decorrere dal settembre 2015, ha
condannato l’INPS alla corresponsione, in favore della ricorrente, dei
ratei della pensione di inabilità, compensando tra le parti le spese di
lite;
per la cassazione di tale sentenza l’Inps propone ricorso affidato a
due motivi, cui non ha opposto difese l’intimata;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
Considerato che:
1.

il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione

semplificata;
2.1. l’Istituto ricorrente, denunciando violazione ed errata
applicazione dell’art. 112 cpc e nullità della sentenza per avere
pronunciato oltre i limiti della domanda, rappresenta, con il primo
motivo, che la Sacco aveva presentato domanda per l’accertamento
della propria condizione di invalidità ai fini del riconoscimento
dell’indennità di accompagnamento, con la conseguenza che, una volta
accertato che non sussistevano i presupposti per raccoglimento di tale
domanda, non poteva essere dichiarato il diritto della predetta alla

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sanitario dell’invalidità del 100% e di quello ulteriore utile ai fini della

pensione di inabilità ex Y art. 12 1. 118/1q4con condanna dell’istituto al
pagamento dei relativi ratei, mai richiesti dall’interessata;
2.1. con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione
degli artt. 100 e 112 cpc sotto il profilo dell’inammissibilità dell’azione
giudiziaria promossa dall’interessata per l’accertamento e la declaratoria

essendo stato richiesto il riconoscimento della pensioríe di invalidità
civile;
3.

il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato, tenuto

conto della consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità,
espressa da Cass. 21209/2010, cui è conforme Cass. 2051/2011 (v.
anche Cass. 11222/16, Cass. 6059/2017), secondo cui “Nel regime
norinativo introdotto dal d.lgs— 31 marzo 1998, n. 112 (applicabile
“ratione temporis”) è inammissibile l’azione di mero accertamento
delle condizioni sanitarie invalidanti, a prescindere dall’istanza di
attribuzione di prestazioni assistenziali, di cui costituisce presupposto
necessario la domanda amministrativa rivolta all’ente chiamato a
rispondere del debito ai sensi dell’art. 130 del citato d.lgs. n. 112 del
1998. Ne consegue che nel giudizio relativo alla spettanza
dell’indennità di accompagnamento resta precluso, ove la relativa
domanda non sia stata proposta in sede amministrativa e giudiziaria, il
riconoscimento della pensione di inabilità elf cui alla legge 30 marzo
1971, n. 118, dovendosi escludere che quest’ultima sia compresa
implicitamente in quella volta a conseguire l’indennità di
accompagnamento”;
4.

a ciò deve aggiungersi, in relazione all’ulteriore profilo

evidenziato nel secondo motivo, che da ultimo, Cass. 4.2.2015 n. 2011
ha affermato che non sono proponibili azioni autonome di mero
accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano
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della totale inabilità lavorativa di cui agli artt. 2 e 12 1. 118/71, non

elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale
può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione
genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza (Cass. S.L. n.
27187/2006; v. pure Cass. 27151/2009; in senso conforme, tra le
tante, Cass. 9117/2003; Cass. n. 3905/2003; Cass. n. 10039/2002);

in parte qua della sentenza impugnata, laddove è stata disposta la
condanna al pagamento dei ratei della pensione di inabilità di cui all’art.
121. 118/71;
6. le spese dell’intero processo possono essere compensate tra le
parti in ragione della rilevanza dell’accertamento ‘della totale invalidità
ai fini della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento), per
quanto attiene alle spese della fase di merito, e, con riguardo a quelle
del presente giudizio di legittimità, in coerenza con la valutazione del
comportamento processuale della Scacco, che non ha opposto
resistenza alcuna alle ragioni del ricorso dell’INPS, rimanendo
intimata;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in
relazione alla condanna dell’INPS alla corresponsione dei ratei della
pensione di inabilità e compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2017
Il Presidente
Dott. Adriana Doronzo

5. in conclusione, all’accoglimento del ricorso segue la cassazione

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