Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29543 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

D.P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 17, n. 43/17/06 del 13 febbraio 2006,

depositata il 15 maggio 2006, non notificata;

Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella

Camera di Consiglio del 6 dicembre 2011 dal Relatore Cons. Dott.

Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il ricorso – che concerne una controversia relativa al preteso rimborso dell’IRAP supposta non dovuta da un agente di commercio per gli anni 1997-2000 – poggia su tre motivi, con i quali l’amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge, la mancata considerazione della domanda di condono presentata dal contribuente, che osterebbe al rimborso, e dell’intervenuta decadenza dal rimborso, nonchè la possibilità di parlare di attività svolta in assenza di autonoma organizzazione, trattandosi di agente di commercio.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo all’eccezione di intervenuto condono, presenta carattere assorbente, in quanto, secondo il costante orientamento di questa Corte, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovvero sia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (Cass. n. 3682 del 2007; v. anche Cass. nn. 6504 e 25239 del 2007, 17142 del 2008). Nella fattispecie l’avvenuta presentazione dell’istanza di condono non risulta contestata dal contribuente che in appello non si è costituito. Ritenuto che pertanto va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, e la sentenza impugnata deve essere cassata. Sussistendone le condizioni, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente.

Ritenuto che la formazione del principio di diritto enunciato alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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