Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29543 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 24/12/2020), n.29543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22603/2018 R.G. proposto da:

Selmabipiemme Leasing S.p.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giuseppe

Mazzini 11, presso l’avv. Gabriele Escalar, che la rappresenta e

difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Brandizzo, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 18,

presso l’avv. Giuseppe Pecorilla, rappresentato e difeso dagli

avv.ti Antonio Chiarello e Maria Suppa giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale del Piemonte

(Torino), Sez. 7, n. 188/07/18 del 23 gennaio 2018, depositata il 25

gennaio 2818, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del dell’8

ottobre 2020 dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che solo la parte ricorrente ha prodotto memoria e che il

P.G. non ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini della maggiore imposta IMU dovuta in relazione a un contratto di locazione finanziaria risolto anticipatamente senza che il bene oggetto del contratto fosse restituito alla società locatrice, imposta che ad avviso di quest’ultima avrebbe dovuto far carico all’utilizzatore rimasto in possesso del bene;

2. Il ricorso fu respinto in prime cure e la decisione è stata confermata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale la società locatrice propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste il Comune di Brandizzo con controricorso;

3. Con l’unico motivo di ricorso la società proprietaria denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8 e 9, nonchè del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, degli artt. 1140,1590 e 1591 c.c., sostenendo che sono con la riconsegna del bene il contratto cesserebbe di produrre i suoi effetti e la soggettività passiva d’imposta potrebbe tornare in capo alla società concedente.

4. Il motivo non è fondato alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte secondo cui: “In base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorchè non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantochè è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente” (Cass. n. 29973 del 2019; Cass. n. 25249 del 2019).

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Data la formazione recente dei principi giurisprudenziali applicati

appare giustificata la compensazione delle spese.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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