Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29543 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29543 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 22450-2015 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di
Ca.rtolarizzazione dei crediti INPS — S.C.C.I. s.p.a., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29, presso la
sede dell’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto medesimo,
rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati
LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI,
EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE NIATANO;

– ricorrente contro
ANGELI IMMOBILIARE S.A.S. DI ANGELI ALFIO, & C., in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 11/12/2017

domiciliata in ROMA, PIAZZA EUCLIDE n.31, presso lo studio
dell’avvocato ANIALIA FALCONE, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FEDERICA SANVIDO;

– controricorrente –

BOLOGNA, depositata il 16/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
Rilevato:
che il Tribunale di Bologna ha accolto l’opposizione ad avviso di
addebito proposta da Angeli Alfio e dichiarato non dovute le somme
indicate nell’avviso pari ad curo 7.082,42 per contributi relativi
all’attività di lavoro svolta in favore della società Angeli Immobiliare
s.a.s. di Angeli Alfio, escludendo la ricorrenza dei requisiti per la
iscrizione, oltre che nella Gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 1.
335/95, anche in quella Commercianti;
che la sentenza della Corte di appello di Bologna del 16.3.2015
confermava la decisione di primo grado sul rilievo che, pur dovendo
aderirsi alla tesi della legittimità della doppia iscrizione, non era stata
riscontrata, ai fini della iscrizione alla Gestione Commercianti, la
sussistenza dei requisiti specificamente previsti dall’art. 1 comma 203 1.
662/96, posto che risultava non adempiuto dall’INPS l’onere
probatorio gravante a suo carico, laddove, al contrario, non erano
emersi lo svolgimento da parte dell’Angeli di attività sconfinante
rispetto a quella di amministratore e la sussistenza dei requisiti di
abitualità e prevalenza dell’attività commerciale che si assumeva svolta
ed anche l’attività di gestione ed amministrazione della società era
stata affidata ad altra società;
Ric. 2015 n. 22450 sez. ML – ud. 08-11-2017
-2-

avverso la sentenza n. 182/2015 della CORTE D’APPELLO di

che di tale sentenza l’INPS, in proprio e nella qualità epigrafata ha
proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, al quale ha
opposto difese, con controricorso, l’Angeli, in proprio e quale
rappresentante della s.a.s., che ha proposto ricorso incidentale
condizionato, cui non ha resistito l’istituto;

comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio;
Considerato:
1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;
2. che viene denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 1,
commi 202, 203 e 208, della legge 662/96, ai sensi dell’art. 360 n. 3
cpc, assumendosi che: i requisiti richiesti dalla legge per la iscrizione
alla gestione commercianti sussistono necessariamente per il socio
accomandatario, in quanto illimitatamente responsabile e unico
soggetto abilitato a compiere atti in nome della società; che il giudizio
di prevalenza richiesto dalla legge n. 662/1996 è di natura endogena,
ossia deve essere compiuto solo in relazione alle vicende interne della
società, senza che assumano alcun rilievo altre ed ulteriori attività
espletate dal socio al di fuori della attività sociale;
3. che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;
4. che, pure essendo stato ritenuto (Cass. Sez. Un. 8 agosto 2011,
n. 17076) che: “In caso di esercizio di attività in foinia d’impresa ad
opera di commercianti o artigiani ovvero -di coltivatori diretti
contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma per la quale è
obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale
separata di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera
l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività
Ric. 2015 n. 22450 sez. ML – ud. 08-11-2017
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che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata

prevalente, quale prevista dall’art. 1, comma 208, legge n. 662 del
1996” alla stregua della norma interpretativa di cui al D.L. 31 maggio
2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni,
dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, (ritenuta conforme a
Costituzione dalla sentenza n. 15 del 2012 della Corte costituzionale),

che si eserciti effettivamente l’attività commerciale e che quindi vi
siano le condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo;
5. che, infatti, presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla
gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto
previsto dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662 , art. 1 comma 203, che
ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 (requisiti
previsti per ritenere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa
degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un’attività
commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un
accertamento in fatto da parte della Corte del merito supportato da
una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi;
6. che la Corte di Bologna si è attenuta al principio affermato da
questa Corte (cfr. Cass. 26.2.2016, n 3835, conf. Cass. 6.9.2016 n.
17643 e Cass. 29.12.2016 n. 27373), secondo cui “ai sensi dell’art. 1,
comma 203, L n. 662/1996, che ha modificato l’art. 29 L. n.
160/1975, e dell’art. 3 L. n. 45/1986, nelle società in accomandita
semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far
sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti
attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione
personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la
cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore”;
7. che, all’esito di articolato excursus normativo regolante la
materia, integralmente richiamabile nella presente sede in relazione a
Ric. 2015 n. 22450 sez. ML – ud. 08-11-2017
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tuttavia il presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è

fattispecie che involge l’esame di questioni sovrapponibili, nella
pronuncia sopra citata n. 3835/2016 è stato chiarito che, così come
nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l’obbligo
di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti
nella società in accomandita semplice l’accomandatario sarà tenuto

detta partecipazione sia abituale e prevalente;
8. che, nel caso di specie, la Corte di appello, con accertamento di
fatto non censurabile in questa sede, ha escluso che fosse stato provato
dall’Istituto, onerato della relativa dimostrazione, il coinvolgimento
diretto dell’Angeli nel lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza, sicchè la sentenza non merita alcuna censura in relazione
alla dedotta violazione dei principi richiamati;
9. che non rileva ai fini considerati la mancanza di prova idonea
ad escludere la presunzione normativa di esercizio di attività
imprenditoriale ricollegabile, secondo l’assunto dell’istituto, alla
circostanza che la società fosse costituita in forma diversa da quella
semplice;
10. che pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore,
il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod.
proc. civ.;
11. che le spese del presente giudizio vanno regolate come da
dispositivo;
12. che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater,
dPR 115 del 2002;
PQM
rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del
presente giudizio di legittimità, liquidate in curo 100,00 per esborsi,

Ric. 2015 n. 22450 sez. ML – ud. 08-11-2017
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all’iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e

euro 1500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per
legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15 °A.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1
quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di

dell’art.13, comma 1 bis, del citato D.P.R..
Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2017
Il Presidente
Dott. Adriana Doronzo

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contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma

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