Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29542 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29542 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 22247-2015 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di
Cartolarizzazione dei crediti INPS — S.C.C.I. s.p.a., elettivamente
domiciliato in RONL-\, VIA CESARE BECCARIA n.29, presso la sede
dell’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto medesimo,
rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati
LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO,
EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente contro
GANDINI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COSSERIA n. 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO

Data pubblicazione: 11/12/2017

FRANCESCO ROI\ IANELLI, che lo rappresenta e difende
unitamente e disgiuntamente all’avvocato NIARCELLO ZIVER1;

– controricorrente
avverso la sentenza n. 91/2015 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
Rilevato:
che il Tribunale di Parma ha annullato gli avvisi di addebito
emessi dall’INPS a fronte di contributi asseritamente dovuti da
Gandini Andrea alla Gestione Commercianti relativi all’attività di
lavoro svolta in favore della società Gandini Sergio e Gino snc,
escludendo la ricorrenza dei requisiti per la iscrizione dell’opponente,
oltre che nella Gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 1. 335/95,
anche in quella Commercianti;
che la sentenza della Corte di appello di Bologna del 10.3.2015
confermava la decisione di primo grado sul rilievo che, pur dovendo

aderirsi alla tesi della legittimità della doppia iscrizione, non operando
nel caso specifico la “fictio iuris” dell’unificazione della contribuzione
sulla base dell’attività prevalente, tuttavia non era riscontrabile, ai fini
della iscrizione alla Gestione Commercianti, la sussistenza dei requisiti
specificamente previsti dall’art. 1 comma 203 1. 662/96, posto che
risultava non adempiuto dall’INPS l’onere probatorio gravante a suo
carico, laddove, al contrario, non erano emersi lo svolgimento da parte
del Gandini di attività sconfinante rispetto a quella di amministratore e
la sussistenza dei requisiti di abitualità e prevalenza dell’attività
commerciale che si assumeva svolta, essendosi nel periodo di

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BOLOGNA, depositata il 10/03/2015;

riferimento l’attività limitata alla locazione dell’unico immobile di
proprietà;
che nella pronuncia si precisava che ogni altra attività di contabilità
e relativa ad altri adempimenti amministrativi era stata, peraltro,
affidata ad uno studio professionale;

proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, al quale ha
opposto difese , in proprio e quale rappresentante della s.a.s., con
controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata .
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio;
Considerato:
1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;
2. che viene denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 1,
commi 202, 203 e 208, della legge 662/96, ai sensi dell’art. 360 n. 3
cpc, assumendosi che: i requisiti richiesti dalla legge per la iscrizione
alla gestione commercianti sussistono necessariamente per il socio di
snc, in quanto illimitatamente responsabile e unico sòggetto abilitato a
compiere atti in nome della società; che il ‘giudizio di prevalenza
richiesto dalla legge n. 662/1996 _è di natura endogena, ossia deve
essere compiuto solo in relazione alle vicende interne della società,
senza che assumano alcun rilievo altre ed ulteriori attività espletate dal
socio al di fuori della attività sociale;
3. che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;
4. che, pure essendo stato ritenuto (Cass. Sez. Un. 8 agosto 2011,
n. 17076) che: “In caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad
opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti
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che di tale sentenza l’INPS, in proprio e nella qualità epigrafata ha

contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma per la quale è
obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale
separata di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera
l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività
prevalente, quale prevista dall’art. 1, comma 208, legge n. 662 del

2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni,
dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, (ritenuta conforme a
Costituzione dalla sentenza n. 15 del 2012 della Corte costituzionale),
tuttavia il presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è
che si eserciti effettivamente l’attività commerciale e che quindi vi
siano le condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo;
5. che infatti, presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla
gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto
previsto dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662 , art. 1 comma 203, che
ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma i (requisiti
previsti per ritenere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa
degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di udattività
commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un
accertamento in fatto da parte della Corte del merito suppQrtato da
una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi;
6. che la Corte ha rilevato che la SI\IC di cui il controricorrente era
socio non svolgeva alcuna attività diretta all’acquisto ed alla gestione di
beni immobili e non svolgeva attività diverse da quella limitata alla
riscossione del canone di locazione dell’ immobile di cui era
proprietaria, e pertanto non rileva la mancanza di prova che altri .soci
fossero impegnati negli atti di gestione ordinaria e straordinaria della
società;.

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1996” alla stregua della norma interpretativa di cui al D.L. 31 maggio

7. che tale decisione è in linea con il principio già espresso da
questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività
destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e si limiti a
percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività
commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si

intetinediazione immobiliare (Cass. n. 3145 dell’i I febbraio 2013).
8.

che, d’altra parte, dovendosi considerare lo svolgimento in

concreto di un’attività commerciale non rileva il contenuto dell’oggetto
sociale, cosi’ come non è neanche significativa ai fini consideri la
mancanza di prova idonea ad escludere la presunzione normativa di
esercizio di attività imprenditoriale ricollegabile, secondo l’assunto
dell’istituto, alla circostanza che la società fosse costituita in forma
diversa da quella semplice;
9. che, per completezza è anche il caso di ricordare che questa
Corte — sia pure con riferimento alle società in accomandita semplice ha anche affermato il principio (Ca,ss. n. 3835 del 26 febbraio 2016)
secondo cui ai sensi dell’art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha
modificato l’art. 29 L. n. 160/1975, e dell’art. 3 L. n. 45/4986, nelle
suddette società la qualità di socio accomandatario_ non è sufficiente a
far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli
esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la
partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità
e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto
assicuratore, prova che, nel caso in esame, secondo i giudici di merito
non è stata fornita;
10. che, da ultimo, l’orientamento espresso ha ricevuto l’avallo di
ulteriore pronuncia di questa Corte che ha confeimato i principi
enunciati, con riferimento proprio all’ipotesi dello svolgimento della
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inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di

sola attività di riscossione, sia pure da parte di socio accomandatario,
dei canoni di locazione di immobili di proprietà della società (cfr. Cass.
6.9.2016 n 17643);
11. che pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore,
il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod.

12. che le spese del presente giudizio vanno regolate come da
dispositivo, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari;
13. che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater,
dPR 115 del 2002;
PQM
rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del
presente giudizio di legittimità, liquidate in curo 100,00 per esborsi,
curo 1500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per
legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15 °/0,
con attribuzione agli avv.ti Marcello Ziveri e Guido Francesco
Romanelli.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1
quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, dà
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art.13, comma
1 bis, del citato D.P.R..
Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2017
Il Presidente
Dott. Adriana Doronzo

proc. civ.;

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