Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29541 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 14/11/2019), n.29541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26889-2017 proposto da:

P.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA

257, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CIANNAVEI, rappresentato

e difeso dall’avvocato DANIELE MASSACCESI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO, 44, presso lo studio dell’avvocato MARTA LETTIERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CESARE SERRINI giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1178/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 08/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dal ricorrente;

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

P.V. e B.D. convenivano in giudizio dianzi al Tribunale di Ancona sezione distaccata di Jesi P.O., lamentando una serie di attività illegittime da parte del convenuto, ed in particolare, per quanto rileva in questa sede, una serie di modifiche apportate alla corte comune ed all’edificio condominiale, con la conseguente condanna alla riduzione in pristino.

Nella resistenza del convenuto, che in via riconvenzionale chiedeva disporsi la divisione dei beni comuni, il Tribunale con la sentenza n. 90 del 16 marzo 2011, ordinava l’eliminazione di tutte le opere eseguite dal convenuto nel cortile comune, con la condanna altresì al risarcimento dei danni.

Avverso tale sentenza proponeva appello P.O., e sempre in relazione a quanto interessato dal presente ricorso, la Corte d’Appello, rilevava che, per gli interventi eseguiti sulla corte comune, non poteva invocarsi un preesistente giudicato costituito dalla sentenza n. 168/2009 dello stesso Tribunale di Ancona, avendo quest’ultima in realtà ad oggetto opere diverse da quelle invece interessate dalla domanda attorea.

Nel merito, poi, osservava che effettivamente nell’atto di divisione del 1 febbraio 1984 era stata prevista l’autorizzazione all’esecuzione di alcune opere dal dante causa degli attori, ma che tale autorizzazione poteva reputarsi opponibile anche a questi ultimi solo per quelle opere specificamente individuate, quali appunto la realizzazione di aperture sui muri maestri condominiali.

Ne derivava che risultava legittima l’asportazione del preesistente portone in legno con il suo arretramento e la sostituzione con un portone di più ridotte dimensioni, così come la chiusura di una finestra con il suo spostamento a sinistra della collocazione originaria.

Gli altri interventi erano invece da ritenersi illegittimi.

In particolare con lo sbancamento di parte della corte comune, era stata modificata la destinazione d’uso della cosa comune da cortile a strada carrabile. In tal senso era da condividersi la conclusione del Tribunale che aveva rilevato che la destinazione dell’area cortilizia a strada, sottraeva il bene comune alla sua destinazione originaria, essendo rimasto privo di prova l’assunto del convenuto secondo cui la strada sarebbe stata realizzata su di un’area di sua proprietà esclusiva.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso P.O. sulla base di due motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. per avere la Corte d’Appello respinto la richiesta di chiamare a chiarimenti il CTU.

La Corte d’Appello ha di fatto compiuto un giudizio erroneo quanto all’individuazione dei confini relativi alla corte comune, errore che sarebbe stato impedito ove si fosse ricorsi all’ausilio di un tecnico.

Infatti, anche la sentenza di primo grado non aveva individuato con precisione quale fosse la parte della corte comune interessata dallo sbancamento e dalla realizzazione della strada, creando quindi un potenziale contrasto con quanto affermato dalla sentenza del Tribunale di Ancona n. 168/2009 passata in cosa giudicata.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto che non fosse stata fornita la prova della realizzazione della strada carrabile su di un’area di esclusiva proprietà del ricorrente, con la violazione e falsa applicazione anche degli artt. 112 e 345 c.p.c.

Assume il P. che i giudici di merito hanno compiuto un apprezzamento di fatto privo del necessario riscontro tecnico e giuridico.

La questione della titolarità dell’area interessata dalla strada carrabile è peraltro oggetto di un separato giudizio, che è stato sospeso in attesa della definizione del presente.

Si ribadisce quindi che la strada è stata realizzata sulla particella di proprietà esclusiva del convenuto, e che l’attività di sbancamento è cosa ben diversa da quella relativa alla creazione della strada.

I due motivi che possono essere congiuntamente trattati per la loro connessione, sono evidentemente privi di fondamento, dovendosi ritenere che gli stessi mirino nel loro insieme a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito da parte di questa Corte, in contrasto con gli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito, nell’esercizio del potere esclusivamente riservatogli dalla legge.

Ed, invero, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).

Le censure di parte ricorrente non si conformano in alcun modo a quanto richiesto per la legittima deduzione della violazione delle norme denunciate.

A fronte dell’accertamento compiuto dai giudici di merito secondo cui anche la strada di cui è stata ordinata la riduzione in pristino era stata realizzata sulla corte comune, l’assunto di parte ricorrente oppone un’apodittica asserzione circa la natura esclusiva della porzione interessata da tali opere, lamentando un generico contrasto con un precedente giudicato (contrasto che è stato escluso dalla sentenza gravata alla luce del confronto tra il tenore delle domande proposte nel presente giudizio ed in quello ormai deciso con sentenza definitiva) omettendo di chiarire in quali termini si porrebbe la contraddittorietà tra la condanna interessata dal motivo di ricorso e quanto invece accertato in precedenza.

Ancora, si denuncia il mancato esercizio da parte del giudice di merito del potere di disporre un supplemento di CTU, pur nella consapevolezza dell’orientamento costantemente affermato da questa Corte secondo cui (cfr. da ultimo Cass. n. 22799/2017) in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un’esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, specie laddove la sentenza abbia mostrato di avere certezza della situazione di fatto sottoposta al so esame.

In tal senso si rileva altresì che, pacifica l’esecuzione dei lavori di sbancamento e di creazione della strada da parte del ricorrente, il convincimento dei giudici di merito circa la localizzazione di tali opere sulla corte comune derivi, come appunto rimarcato anche dalla difesa dei controricorrenti, dallo stesso atteggiamento processuale del convenuto, il quale nel primo grado aveva sostenuto che l’opera era stata eseguita su di una parte della corte comune della quale aveva il possesso ed utilizzo in via esclusiva, pur non essendo ancora maturato il tempo utile ad usucapire (cfr. pagg. 4 e 5 del controricorso, affermazioni queste che trovano riscontro nella lettura della comparsa di risposta in primo grado), tesi questa ribadita anche, e con riferimento alla strada, nell’atto di appello. In tal senso vale anche richiamare quanto riportato in sentenza a pag. 5, laddove si compendiano le difese dell’appellante quanto alla legittimità dei lavori eseguiti sulla corte comune, con il richiamo all’affermazione secondo cui le opere erano legittime in quanto rientranti nel lecito uso della cosa comune (affermazione questa che chiaramente sottende il riconoscimento implicito della natura comune di tutte le aree interessate dai lavori, che già era da reputarsi intervenuto alla luce del contenuto della comparsa di risposta in primo grado). Risulta quindi evidente che la sentenza gravata, con accertamento in fatto, insuscettibile di sindacato in sede di legittimità, abbia riscontrato che le opere, anche relative alla trasformazione dell’area in strada, abbiano interessato la corte comune, e ciò anche alla luce dell’iniziale non contestazione del convenuto, che non era stato quindi in grado di dimostrare che invece l’intervento aveva riguardato una sua porzione di proprietà esclusiva.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla per le spese per l’intimata che non ha svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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