Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29541 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29541 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 29220-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente contro
AMORI ELISABETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO,

rappresentnta n rlifns chn’vvocatn MAggiMò PIgTILLI;
– controricorrente avverso la sentenza n. 213/2014 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE, depositata il 31/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Data pubblicazione: 11/12/2017

RILEVATO

che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha
confermato la decisione del giudice di primo grado che, in
accoglimento del ricorso proposto dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, aveva dichiarato il diritto di Amori

Elisabetta, dipendente del Ministero già incaricate di supplenze in
forza di consecutivi contratti a tempo determinato in qualità di
docente, alla progressione stipendiale in relazione al servizio
prestato in forza di ripetuti contratti a tempo determinato;

che la Corte territoriale, richiamato il principio di non discriminazione
sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo
determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999,
ha svolto le seguenti considerazioni: la circostanza che la
successione di più contratti a tempo determinato sia da considerare
legittima è irrilevante ai fini della decisione, poiché il principio di
parità di trattamento prescinde dalla legittimità del termine; – la
posizione del docente a tempo indeterminato e quella di chi ha
lavorato con continuità nella medesima mansione in forza di una
pluralità di rapporti a termine sono pertanto pienamente equiparabili,
non potendo essere preclusiva la circostanza che si tratti di un
impiegato ‘non di ruolo’, non assunto per pubblico concorso e non
soggetto a stabilizzazione dopo un periodo di prova;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un motivo;

che la Amori ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. cìv.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

it

(

Ric. 2014 n. 29220 sez. ML – ud. 04-10-2017
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che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente
in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma
semplificata;

CONSIDERATO

dell’Università e della Ricerca denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368, dell’art. 9
comma 18 D.L. n. 70/11 come convertito dalla legge 106/11,
dell’art. 53 della legge 11/7/1980 n. 312 e dell’art. 4 della legge 3
maggio 1999 n.124, della clausole 4 e 5 dell’Accordo quadro CES,
UNICE e CEE stipulato il 18 marzo 1999 e recepito con direttiva
99/70/CE in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c. Assume
che: – i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico
sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicché agli
stessi non si applica la disciplina generale dettata dal d.lgs. n.
368/2001; – il principio di non discriminazione è correlato all’abuso
del contratto a termine, che nella specie deve essere escluso in
quanto il ricorso alla supplenza e alla stipula di contratti a termine
del personale scolastico trova giustificazione in ragioni oggettive e
non è maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un
risparmio di spesa;

che il motivo, riguardando una decisione concernente esclusivamente
la questione inerente al diritto alla progressione economica (e non
l’applicazione dell’art. 53 della legge 11/7/1980 n. 312) non è
fondato, osservandosi, in conformità con Cass. n. 22558/2016; Cass.
n. 27387/2016; Cass. n. 165/2017; Cass. n. 290/2017 (alle cui
motivazioni ci si riporta integralmente), che il Ministero ricorrente
sovrappone e confonde il principio di non discriminazione, previsto
dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
(concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a
carattere generale – CES, CEEP e UNICE – e recepito dalla Direttiva
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che con l’unico articolato motivo il Ministero dell’Istruzione,

99/70/CE), con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a
termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso
Accordo, laddove i due piani debbono, invece, essere tenuti distinti,
essendo il primo principio teso a ‘migliorare la qualità del lavoro a
tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non
discriminazione’ e il divieto a ‘creare un quadro normativo per la

prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di
contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato’;

che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al
lavoratore a tempo determinato ‘condizioni di impiego’ che non siano
meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo
indeterminato ‘comparabile’, sussiste, quindi, a prescindere dalla
legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è
attuazione, nell’ambito della disciplina del rapporto a termine, del
principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione
che costituiscono ‘norme di diritto sociale dell’Unione di particolare
importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto
prescrizioni minime di tutela’ (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C177/14, Regojo Dans, punto 32);

che la clausola 4 dell’Accordo quadro è stata più volte oggetto di
esame da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha
affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio
rilevandone il carattere incondizionato idoneo alla disapplicazione di
qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C- 307/05,
Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana) ed
affermando l’esclusione di ogni interpretazione restrittiva, non
potendo la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell’art. 137 n.
5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “impedire ad un lavoratore a tempo
determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il
beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a
tempo indeterminato, allorché proprio l’applicazione di tale principio
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CL

comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” ( Del Cerro
Alonso, cit., punto 42);

che la CGUE ha evidenziato che le maggiorazioni retributive derivanti
dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di
impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse

determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte
di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e
giurisprudenza ivi richiamata) e che a tal fine non è sufficiente che la
diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed
astratta, di legge o di contratto, non rilevando la natura pubblica del
datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo,
perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da
elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano
le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle
caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55
e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani,
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);

che l’interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte
di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice
nazionale – che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti
e costituiti prima della sentenza interpretativa – e valore di ulteriore
fonte del diritto della Unione Europea, nel senso che esse indicano il
significato ed i limiti di applicazione delle norme comunitarie, con
efficacia erga omnes nell’ambito dell’Unione (fra le più recenti in tal
senso Cass. 8 febbraio 2016, n. 2468);

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il
ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod.
proc. civ.;

Ric. 2014 n. 29220 sez. ML – ud. 04-10-2017
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possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo

che la novità e la complessità della questione, diversamente risolta
dalle Corti territoriali, giustificano la compensazione delle spese del
giudizio di legittimità;

che nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata
inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art.

dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei
confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il
meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal
pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n.
1778 del 29/01/2016);

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 4/10/2017
Il Presidente
Adriana Doronzo
Lue,e,

13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto

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