Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29540 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 06/06/2018, dep. 16/11/2018), n.29540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M. G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12410-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

FAST CAR s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

n. 23/19/10 depositata il 16/03/2010, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

6/6/2018 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha respinto parzialmente l’appello dell’Amministrazione Finanziaria e quello della società contribuente;

– in dettaglio, la CTR rigettava il gravame del Fisco riferito ai rilievi derivanti dalle operazioni commerciali intercorse tra la contribuente e la società Movimento s.r.l. (già Europa Cars s.r.l.) mentre ne accoglieva le censure alla sentenza di primo grado con riferimento alle operazioni commerciali intercorse tra la contribuente e la società First s.r.l.; inoltre respingeva le impugnazioni della contribuente dirette a ottenere il riconoscimento della deducibilità di costi per spese generali e canoni di leasing di automezzi;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate con ricorso affidato a un unico motivo. La società contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede;

– con il solo motivo di ricorso si denuncia omessa o insufficiente motivazione su punti di fatto decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il secondo giudice ritenuto di escludere la colpevolezza della società contribuente nella frode c.d. “carosello” Iva in quanto la autovetture usate risultavano vendute dalla società ricorrente ad un prezzo di mercato; le fatture sono state regolarmente emesse, ed al loro saldo si è provveduto con pagamenti a mezzo bonifici bancari o assegni circolari.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il ricorso è fondato;

– questa Corte ha ritenuto da tempo che (e pluribus Cass. Sez 5, Sentenza n. 9851 del 20/04/2018) in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi;

– nel caso di specie, a fronte dei molteplici elementi di prova presuntiva fornita dal Fisco (tra gli altri, la soc. Movicentro non aveva struttura nè dipendenti, a fronte di fatturati per milioni di euro; il suo legale rappresentante era l’unico a curare personalmente tutte le consegne dei veicoli – fino a 20 al giorno in svariate città italiane – veicoli spesso acquistati da soggetti “cartiere” che non disponevano pure di struttura e non versavamo l’IVA; le operazioni di acquisto da tali soggetti avveniva in contanti, e quant’altro) non risulta che la CTR abbia valutato la sussistenza o meno della prova contraria – che doveva a questo punto fornire il contribuente – di aver operato diligentemente e in buona fede;

– questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10120 del 21/04/2017) è ferma nel ritenere che in tema di evasione dell’IVA a mezzo di frodi carosello, quando l’operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l’onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa nè assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta;

– emerge chiaramente in atti come Movicentro s.r.l. fosse fortemente sospettata di essere mero soggetto interposto tra la contribuente e i probabili cedenti comunitari; in tal contesto, la CTR doveva verificare se la società contribuente avesse fornito o meno la prova della sua buona fede.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza Impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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