Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2954 del 10/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2954 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 19584-2007 proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA
BERGAMASCA (C.F./P.I. 80017830169), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente

PU

Data pubblicazione: 10/02/2014

domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 66, presso
l’avvocato EDOARDO BELLI CONTARINI, che lo
2013
1793

rappresenta e difende unitamente agli avvocati DI
VITA ANTONIO, FANTOZZI AUGUSTO, giusta procura a
margine del ricorso e procura speciale per Notaio
dott. ERNESTO SICO di BERGAMO – Rep.n. 53138 del

1

10.4.2012;
– ricorrente contro

DE BENI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso l’avvocato

difende unitamente all’avvocato FRATTINI PILADE E.,
giusta procura a margine del controricorso;

avverso la sentenza n.

controricorrente

59/2007 della CORTE

D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 26/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 21/11/2013 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito,

per

il

ricorrente,

l’Avvocato

BELLI

CONTARINI EDOARDO che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato STELLA
RICHTER GIORGIO che ha chiesto il rigetto del

STELLA RICHTER GIORGIO, che lo rappresenta e

ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

Svolgimento del processo
De Beni Mario agiva nei confronti del Consorzio di
Bonifica della Media Pianura Bergamasca, ed esponeva di
avere ricevuto, nella seconda metà del 2000, un avviso di
pagamento per lire 512.720, emesso su richiesta del

Consorzio, quale quota consortile, riferita alle unità
immobiliari site in Bergamo, via Pignolo, 72 e 74,
divenute di proprietà dell’attore a seguito della morte
della madre.
Tanto premesso, il De Beni contestava la debenza dei
tributi, pur tuttavia pagati al solo fine di evitare la
procedura esecutiva; negava che dalle opere di bonifica e
miglioramento ambientale del Consorzio derivasse beneficio
diretto e specifico a favore di detti immobili; chiedeva
l’annullamento dell’illegittima iscrizione a ruolo e la
condanna del Consorzio alla restituzione della somma
pagata, oltre interessi e maggior danno.
Il Consorzio si costituiva, facendo valere la legittimità
dell’imposizione, attesa l’ubicazione dei due immobili in
oggetto nel Comprensorio Scaricatore Roggia Serio,
nell’ambito del quale era stato realizzato un canale
scaricatore che da tale roggia confluiva nel fiume Brembo,
con beneficio diretto dei due immobili, consistente, in
particolare, nella possibilità di prevenire episodi di
allagamento, anche in relazione ad eventi meteorici di
particolare intensità.
3

Con successivo atto di citazione, il De Beni proponeva
altro giudizio in relazione alla successiva notifica
dell’aprile 2001 di altra cartelle, per l’importo di lire
989.400, ed anche in tale giudizio si costituiva il
Consorzio.

I due giudizi venivano riuniti; veniva disposta ed
espletata C.T.U.
Il Tribunale, con sentenza del 30 settembre- 5 ottobre
2004, respingeva le domande del De Beni.
La pronuncia veniva impugnata dal soccombente e la Corte
d’appello, con sentenza depositata il 26/1/2007, in
accoglimento dell’impugnazione, ha condannato il Consorzio
alla restituzione delle somme indicate, portate dalle
cartelle specificate, e relative ai contributi versati per
gli anni 1994, 1997, 1998 e 1999, oltre interessi legali
dalla domanda giudiziale al saldo, ed ha condannato il
Consorzio alle spese del giudizio.
La Corte del merito, premessi i principi giurisprudenziali
in materia di contribuzione consortile, ha ritenuto:
1)che la ricomprensione dell’immobile nel perimetro di
contribuenza esonera il Consorzio dall’onere della prova
del beneficio ricavato dall’immobile, ma trattasi di
presunzione relativa, ben potendo il proprietario provare
la mancanza del vantaggio diretto e specifico;
2) che il sistema delle opere gestite dal Consorzio, nel
caso, “funge come mero strumento di potenziamento della
4

fognatura comunale; nel predisporre il sistema fognario a
servizio dei cittadini, l’ente comunale, anziché porre in
essere condotte e opere idrauliche idonee a far fronte ad
esigenze eccezionali, ha optato per servirsi, a questi
ultimi fini, della preesistente rete di rogge (all’origine

verosimilmente destinate a scopi irrigui o di adduzione
delle acque) utilizzata come sistema scolmatore degli
eventuali esuberi della rete fognante”;
3)che pertanto il vantaggio delle opere non è diretto per
gli immobili del De Beni, ma indiretto, servendosi gli
immobili direttamente non già delle rogge, ma della rete
fognante comunale, ed è il Comune che si giova
direttamente delle opere del Consorzio.
La Corte d’appello ha, conseguentemente, concluso per
l’illegittimità degli atti impositivi ed ha reso le
statuizioni di condanna del Consorzio alle dovute
restituzioni.
Avverso detta pronuncia ricorre il Consorzio, sulla base
di un unico motivo.
Si difende con controricorso il De Beni.
Per il Consorzio di Bonifica si sono costituiti nuovi
difensori, in sostituzione dei precedenti, ed hanno
depositato memoria.
Ambedue le parti hanno depositato le memorie ex art.378
c.p.c.
Motivi della decisione
5

1.1.- Con l’unico motivo di ricorso, il Consorzio denuncia
il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt.10
e ss r.d. 315/1933, della legge della Regione Lombardia 26
novembre 1984, n.59, artt.5,35; del d.p.r. 15 gennaio
1972, n. 11 e del d.p.r. 24 luglio 1977 n.616, e dell’

art. 860 c.c.; denuncia altresì il vizio di insufficiente
e/o contraddittoria motivazione su fatto decisivo della
controversia.
Secondo il Consorzio, premesso che gli immobili del De
Beni fanno parte del comprensorio gestito dal ricorrente,
la Corte territoriale non ha correttamente ricostruito in
fatto la situazione degli immobili in oggetto, non tenendo
in alcun conto le risultanze della C.T.U., deponenti per
un collegamento diretto tra la rete fognante alla quale
sono allacciate le proprietà del De beni, e la Roggia
Nuova gestita dal Consorzio, conseguente alla funzione che
detta Roggia assolve nei confronti dell’intera area
fognaria di via Pignolo.
Le conclusioni del C.T.U. sono, secondo il ricorrente, di
carattere tecnico, avendo questi individuato la tecnica di
smaltimento delle acque che caratterizza la complessa
struttura.

I.

Si duole altresì il Consorzio dell’avere la Corte del
merito equivocato tra beneficio generico, che non
legittima la contribuzione, e beneficio generale, che
invece la consente, né è condivisibile l’affermazione
6

secondo cui è il Comune ad avvantaggiarsi direttamente
delle opere di bonifica, atteso che il perseguimento di
interessi di carattere generale da parte del Consorzio non
esclude la realizzazione anche di interessi specifici dei
singoli proprietari.
Il

motivo

è

infondato

nella

sua

duplice

1.2.-

prospettazione.
Come di recente ribadito nella pronuncia 2842/2012, con
riferimento in particolare al r.d. n. 215 del 1933, artt.
10 e 11, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato
che

il

beneficio

che

costituisce,

unitamente

all’ubicazione dell’immobile nel comprensorio consortile,
il presupposto dell’obbligo di contribuzione e del
corrispondente potere impositivo del consorzio deve essere
diretto e specifico e, quindi, strettamente inerente
all’immobile e configurante una sua qualità specifica,
tale da incrementarne il valore, non essendo sufficiente
un beneficio che costituisca mero riflesso dell’inclusione
del bene nel comprensorio di bonifica (così le pronunce,
rese a sezioni unite, 8960/1996 e 11722/2010, nonché le
sentenze 1386/2011 e 8770/2009), e che “perimetro di
contribuenza” e “piano di classifica” configurano atti
amministrativi (cfr. Cass. nn. 1338/1978 e 8770/2009)
sindacabili dal giudice amministrativo ed opponibili
davanti al giudice ordinario solo in prospettiva di V\
disapplicazione. Quanto al regime probatorio, si è,
7

peraltro, puntualizzato che la ricomprensione degli
immobili nel “perimetro di contribuenza” e la relativa
valutazione nell’ambito di un “piano di classifica”
comportan’onere del contribuente, che voglia disconoscere
il debito, di contestare specificamente la legittimità del

provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore
onere probatorio gravando, in tal caso, sul consorzio, in
difetto di specifica contestazione; mentre, in assenza di
“perimetro di contribuenza” e di mancata valutazione
nell’ambito del “piano di classifica” grava sul consorzio,
in base agli ordinari criteri di distribuzione dell’onere
della prova ex art. 2967 c.c., l’onere di provare la
qualità del contribuente di proprietario di immobile sito
nel comprensorio ed il conseguimento da parte
dell’immobile di sua proprietà, a causa delle opere
eseguite, di concreti benefici non scaturenti dalla mera
insistenza sull’area del comprensorio (così le pronunce
rese a sezioni unite, 8960/1996 e 26009/2008, e la
sentenza

19509/2004).

Ciò posto, le censure motivazionali sono infondate, atteso
che la Corte del merito, nel motivare ampiamente la
conclusione assunta, ha tenuto presenti gli accertamenti
in fatto compiuti dal C.T.U., evidenziando in particolare
che “La condotta fognaria comunale corrente in via Pignolo
e nella quale confluiscono gli scarichi degli immobili del
De Beni e le caditoie stradali è in collegamento- nel
8

punto ove si immette nel ramo principale della fognaturacol sistema delle rogge coperte (di proprietà del Comune ma
in gestione del Consorzio) le quali confluiscono infine,
molto più a valle della zona che qui interessa, nel canale
scaricatore che convoglia le acque della Roggia Serio nel

Brembo” e che detto collegamento “fa sì che, in caso di
eventi meteorici di particolare importanza, l’acqua
raccolta dalla fognatura di via Pignolo si scarichi, per
l’eccedenza, nelle rogge che provvedono all’allontanamento
della stessa dapprima nella Roggia Serio e quindi nel
canale scolmatore e infine nel Brembo”, così assicurandosi
il perfetto funzionamento della fognatura comunale,anche
in caso di precipitazioni eccezionali, evitandosi
allagamenti, che potrebbero interessare anche gli immobili
del De Beni.
Da tale ricostruzione in fatto, il Giudice del merito è
poi passato alla qualificazione in diritto del beneficio
derivante agli immobili della parte, motivando
adeguatamente e congruamente la propria valutazione,
discostandosi dalla conclusione della C.T.U. non per
quanto riguarda gli aspetti di ordine tecnico, ma le
conseguenze in diritto degli accertamenti di carattere
tecnico.
Né infine, la Corte d’appello ha equivocato tra il
concetto di beneficio “generale” e “generico”, avendo
espressamente individuato nella specie un vantaggio
9

generico, come tale idoneo a far perdere l’inerenza al
fondo beneficato, che costituisce uno dei presupposti
della contribuzione di cui si tratta.
3.1.- Il ricorso va pertanto respinto.
Le

spese

del

giudizio,

liquidate

come

in

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle
spese, liquidate in euro 3000,00, oltre euro 200,00 per
esborsi; oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 21 novembre 2013
Il Pre

dispositivo, seguono la soccombenza.

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